Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8100 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , nato in Nigeria il DATA_NASCITA , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO Natale in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Potenza , in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, pec : EMAIL presso i cui Uffici in Roma, INDIRIZZO ope legis domiciliano
-intimati- avverso il provvedimento del Giudice di Pace di NOME, del 29.5.2023 pronunciato mediante lettura in udienza.
Oggetto: proroga trattenimento
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
ha presentato ricorso per cassazione con un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
-Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di
legge. L ‘ Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione RAGIONE_SOCIALEe seguenti norme di diritto:
Artt. 13 e 14 del Testo Unico Immigrazione;
Art. 24 e 111 Costituzione.
4.1 La censura è fondata. In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro RAGIONE_SOCIALE per i rimpatri (CPR), la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione RAGIONE_SOCIALEa seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Cost., essendo necessario accertare l’esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione RAGIONE_SOCIALEo straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice di pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che l’Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l’espulsione). (Cass., n. 25875/2021; Cass., n. 610/2022). In tema di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo RAGIONE_SOCIALEe motivazioni RAGIONE_SOCIALEa questura, senza indicare le ragioni giustificative RAGIONE_SOCIALEa proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., n. 30178/2023). Nella specie, il provvedimento del GDP è assolutamente apodittico, facendo generico riferimento alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa p.a. ex art. 14 d.lgs. n.286/1998, senza ulteriori specificazioni.
Il decreto impugnato, pertanto, va cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformità a quanto già sancito, da Cass., n. 7749/2023 e Cass., n. 13113/2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente
un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass., n. 11028/2009 e Cass., n.23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito).
L ‘art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. , n. 18583/2012; Cass., n. 22882/2018; Cass., n. 30876/2018; Cass., n. 19299/2021, nonché Cass., S.U., n. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di NOME.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, il decreto impugnato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione