Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11604 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4547/2023 R.G. proposto da:
ABDELWANIS ABDELGAWWAD ABRAGIONE_SOCIALEATIF BAHAA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, come da procura speciale in atti. -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende ope legis.
-resistente- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di TORINO n. 10697/2022 depositato il 31/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. -Il Giudice di Pace di Torino in data 31 agosto 2022, nell’ambito del procedimento n. R.G. 10697/2022 prorogò il trattenimento di NOME, nato in Egitto, il DATA_NASCITA, presso il RAGIONE_SOCIALE (CRAGIONE_SOCIALE Torino – ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998, su richiesta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Torino.
Il Giudice di Pace prorogò il trattenimento nei seguenti termini: ‘Il Gdp dispone la proroga del trattenimento’.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, illustrati con memoria. il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE Torino hanno depositato mero atto di costituzione.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112, c.p.c, 14, cc. 4 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. -motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento.
Il ricorrente critica il provvedimento impugnato perché, a suo dire, motivato in maniera apparente, mediante una mera formula di stile e perché non offre infatti alcuna risposta alle specifiche censure sollevate dalla difesa del ricorrente, in particolare, legate all’inespellibilità del medesimo in virtù del riconoscimento del diritto alla protezione speciale, anche se per tale forma di protezione non era stata formulata domanda di rinnovo, prospettando che il riconoscimento già conseguito atteneva ad un diritto soggettivo pieno.
Ricorda alcuni precedenti di legittimità in cui la Corte ha affermato che la decisione di convalida o proroga del trattenimento attraverso un generico richiamo alle argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa pubblica
amministrazione in assenza RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive ne colloca la motivazione ‘ampiamente al di sotto del “minimo costituzionale”.
3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 32, c. 3, D. Lgs. 25/08, 5, c. 6, D. Lgs. 286/98, e 2, 10 c. 3, Costituzione per inespellibilità RAGIONE_SOCIALEo straniero titolare del diritto soggettivo alla protezione speciale.
Il ricorrente deduce di essersi opposto alla richiesta di proroga del trattenimento facendo valere l’avvenuto riconoscimento in capo al medesimo del diritto soggettivo alla protezione speciale c ritica la decisione impugnata, ove al silenzio serbato sul punto, si voglia attribuire il valore di un implicito rigetto del motivo.
Secondo il ricorrente, il riconoscimento di un diritto soggettivo, quale il diritto alla protezione speciale, non sarebbe venuto meno per il mancato rilascio del permesso, ma solo in caso di revoca.
4.- Il primo motivo è fondato e va accolto, assorbito il secondo motivo.
In virtù del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura inviolabile del diritto inciso, nei procedimenti di trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli
stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il RAGIONE_SOCIALEo. Del resto, l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass. n.18227/2022; Cass. n. 18937/2022; Cass. n. 18939/2022; Cass. n. 2826/2023; Cass. n. 9068/2023; Cass. n.13324/2023). Ed inoltre, in tema di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo RAGIONE_SOCIALEe motivazioni RAGIONE_SOCIALEa questura, senza indicare le ragioni giustificative RAGIONE_SOCIALEa proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 30178/2023).
caso concreto, la scarna motivazione è del tutto apodittica, limitandosi a richiamare le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa questura e la norma di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, senza che le argomentazioni difensive RAGIONE_SOCIALEa parte, chiaramente esposte in udienza, risultino prese in esame.
5.- Il ricorso va, in conclusione, accolto per il primo motivo, assorbito il secondo e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo decorso il termine di durata RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento disposta. Le spese processuali sono a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente.
Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass. n.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia
implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023). Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione