Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14822 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8968/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dello AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTORE DI TORINO;
-intimati – avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositato il 26 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 26 ottobre 2022, il Giudice di pace di Torino, su richie-
sta del AVV_NOTAIO di Torino, ha prorogato di trenta giorni il trattenimento di NOME COGNOME, cittadino del Marocco, presso il RAGIONE_SOCIALE rimpatri RAGIONE_SOCIALE, disposto dal AVV_NOTAIO di Lucca con decreto del 27 settembre 2022 e convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto del 28 settembre 2022.
Avverso il predetto decreto il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il Ministero dell’interno e il AVV_NOTAIO non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 14, comma terzo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell’art. 15, par. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE, censurando il decreto impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento senza prendere in esame le difese svolte da esso ricorrente, con cui erano state fatte valere la mancanza di ragionevoli prospettive di rimpatrio, la manifesta illegittimità del decreto di espulsione, in quanto sottoscritto dal AVV_NOTAIO Prefetto in assenza di delega, e la condizione di inespellibilità di esso ricorrente, in quanto richiedente la protezione internazionale in Austria.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 della direttiva 2008/115/CE e degli artt. 18 e 24 del regolamento UE n. 604/13, censurando il decreto impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento, senza tenere conto della manifesta illegittimità del decreto di espulsione. Premesso di aver presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale in Austria, e di non poter quindi essere espulso verso il suo Stato di origine, sostiene che, essendo in possesso di un’autorizzazione che gli conferiva il diritto di soggiornare rilasciata da un altro Stato membro, egli non poteva essere rimpatriato né trattenuto, potendo essergli soltanto ordinato di recarsi nello Stato membro in cui aveva presentato l’istanza, il quale era obbligato a riprenderlo in carico, indipendentemente dalla volontà di chiedere il riconoscimento della protezione internazionale in Italia. Precisa che proprio per tale ragione il Giudice di pace di Lucca aveva annullato il decreto di espulsione, con provvedimento del 21 novembre 2022.
3. Il primo motivo è fondato.
Il decreto impugnato si limita infatti a richiamare il provvedimento di trattenimento originariamente adottato dal AVV_NOTAIO e il relativo decreto di convalida, nonché a dichiarare fondate le ragioni addotte dalla Questura a sostegno dell’istanza di proroga, rinviando integralmente, per l’illustrazione delle stesse, al verbale di udienza, ma omettendo di verificarne la fondatezza, sulla base degli elementi acquisiti agli atti, ed astenendosi dal prendere posizione in ordine alle eccezioni sollevate in proposito dal ricorrente ed ai motivi di illegittimità del decreto di espulsione dallo stesso dedotti.
La motivazione del provvedimento risulta quindi meramente apparente e comunque insufficiente a soddisfare i requisiti minimi di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., non consentendo in alcun modo di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, ed impedendo finanche di verificare l’avvenuta effettuazione del controllo in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 ai fini della proroga del trattenimento del ricorrente presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per i rimpatri.
Questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato contestualmente all’espulsione costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata: ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/ 2019, n. 6064; Cass., Sez. VI, 23/09/2015, n. 18748). In applicazione di tale
principio, si è ritenuto che il decreto con il quale il giudice di pace dispone la proroga del trattenimento presso un centro di RAGIONE_SOCIALE per i rimpatri non possa limitarsi, come nella specie, a richiamare le informative dell’autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi venga ritenuta probabile l’identificazione dello straniero, conformemente a quanto previsto dall’art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, precisandosi che la motivazione per relationem , pur essendo ammissibile, non può essere totalmente carente di indicazioni idonee ad attestare la condivisione delle predette informative da parte dell’organo decidente (cfr. Cass., Sez. I, 31/10/2023, n. 30178; Cass., Sez. VI, 11/01/2022, n. 610).
4. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo, con cui vengono riproposte le censure mosse al decreto di espulsione ed al provvedimento di trattenimento.
Il decreto impugnato va conseguentemente cassato senza rinvio, non potendo il giudizio essere proseguito, a causa dell’intervenuta scadenza del termine per provvedere alla proroga.
5. Quanto alle spese processuali, premesso che, ai sensi dell’art. 14, comma quarto, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel giudizio di convalida o di proroga del trattenimento lo straniero è ammesso automaticamente al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass., Sez. II, 3/08/2022, n. 24102), deve escludersi che la richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore del ricorrente comporti una rinuncia implicita al predetto beneficio, non avendo il difensore la capacità di disporre del diritto del suo assistito (cfr. Cass., Sez. Un., 26/03/2021, n. 8561). Nella specie, non può trovare inoltre applicazione l’art. 133, comma quinto, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato: tale disposizione non è infatti riferibile all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, nella quale si applica invece l’art. 83, comma secondo, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui la liquidazione spetta all’autorità che ha proceduto, e, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha
pronunciato il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413; Cass., Sez. I, 26/06/2023, n. 18162; Cass., Sez. VI, 29/11/2018, n. 30876).
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, e cassa senza rinvio il decreto impugnato.
Così deciso in Roma il 13/02/2024