Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13963 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12821/2023 R.G. proposto da NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTORE DI TORINO;
-intimati – avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositato il 2 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che con decreto del 2 dicembre 2022, il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il tratteni-
mento di NOME, cittadino del Marocco, presso il RAGIONE_SOCIALE, disposto dal Questore di Como con decreto del 6 ottobre 2022, convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto del 7 ottobre 2022 e già prorogato con decreto del 4 novembre 2022, ritenendo sussistenti elementi concreti per ritenere possibile l’identificazione, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta d’identificazione inoltrata alle autorità del Paese di origine;
che avverso il predetto decreto l’COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo;
che il Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e il Questore non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi primo e quinto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE, censurando il decreto impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALEa inosservanza da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione del dovere di diligenza nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEe procedure di RAGIONE_SOCIALEo, e RAGIONE_SOCIALEa natura del trattenimento, configurabile come misura limitativa RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, la cui durata deve essere contenuta nel tempo strettamente necessario alla preparazione del RAGIONE_SOCIALEo;
che nella specie, secondo il ricorrente, erano trascorsi ben ventidue giorni tra la sua identificazione da parte del Consolato generale del suo Paese di origine e l’invio RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rilascio del lasciapassare, trasmessa a sua volta pochi minuti prima RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa nuova istanza di proroga;
che il ricorso iscritto al n. 10669/2023 R.G., avente ad oggetto la legittimità RAGIONE_SOCIALEa prima proroga del trattenimento disposto nei confronti del ricorrente con decreto del 6 ottobre 2022, ed avviato alla trattazione in camera di consiglio per la medesima adunanza di quello in esame, è stato rinviato a nuovo ruolo, al fine di disporne la trattazione in pubblica udienza, in modo tale da consentire l’approfondimento RAGIONE_SOCIALEa questione, oggetto di orientamenti di segno diverso nella giurisprudenza di legittimità, riguardante l’individuazione dei presupposti necessari per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di proroga
del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero presso un centro di RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE;
che, pur non sussistendo i presupposti per la riunione dei due ricorsi, aventi ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti diversi, appare pertanto opportuno il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa in esame a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso nella medesima udienza pubblica in avrà luogo la discussione di quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa trattazione del ricorso nella medesima udienza pubblica in cui avrà luogo la discussione di quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
Così deciso in Roma il 13/02/2024