Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34729 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18007/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO e QUESTORE della PROVINCIA di CALTANISSETTA
– intimati – avverso il decreto del Giudice di pace di Caltanissetta in R.G. n. 1577/2023 depositato in data 11/8/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Questore della Provincia di Ragusa, in data 14 luglio 2023, emetteva un decreto di trattenimento nei confronti di NOME COGNOME cittadino del Marocco, in esecuzione di un contestuale decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Ragusa.
Il Giudice di pace di Caltanissetta, con decreto del 15 luglio 2023, convalidava il trattenimento.
La Questura di Caltanissetta, in data 9 agosto 2023, chiedeva la proroga del trattenimento.
Il Giudice di pace di Caltanissetta, all’udienza dell’11 agosto 2023, disponeva la proroga del trattenimento, condividendo le motivazioni addotte dalla Questura richiedente e ritenendo, per contro, non accoglibili le doglianze della difesa.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Caltanissetta hanno depositato una nota al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 14 d.lgs. 286/1998: la difesa si era opposta alla proroga del trattenimento rappresentando l’avvenuta sospensione degli effetti esecutivi del decreto di espulsione disposta dal Giudice di pace di Ragusa in data 3 agosto 2023 e spiegando che la proroga del trattenimento non poteva essere ordinata nel caso in cui il provvedimento espulsivo che ne rappresentava il presupposto fosse stato sospeso.
Il provvedimento di proroga è stato così assunto -in tesi di parte ricorrente in difetto dei presupposti indispensabili previsti dall’art. 14 T.U.I. per la sua adozione.
3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 13 e 111 Cost. e 14 d. lgs. 286/1998, in quanto la richiesta di proroga è stata accolta senza alcuna motivazione, tanto più ove si consideri che la Questura nulla aveva contestato, né replicato, in merito a quanto
dedotto dalla difesa dello straniero e in relazione alla sospensione degli effetti esecutivi dell’espulsione.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, meritano ambedue accoglimento.
4.1 L’art. 14, comma 1, T.U.I. prevede che ‘
il trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri è finalizzato all’espulsione e giustificato dall’esigenza di evitare che le persone nei confronti delle quali essa è stata disposta si disperdano sul territorio sottraendosi all’esecuzione del rimpat rio o al ;
ne discende che, se la misura espulsiva è stata annullata o anche solo sospesa, il trattenimento diviene ingiustificato.
Allora, non può essere disposta dal giudice di pace la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro d’identificazione ed espulsione quando il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stato, ancorché indebitamente, sospeso, dal momento che il sindacato giurisdizionale, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell’espulsione amministrativa, deve rivolgersi alla verifica dell’esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva (Cass. 11442/2014; nello stesso senso Cass. 13741/2020, Cass. 21429/2016, Cass. 20869/2011).
Il giudice di pace, nel caso di specie, doveva prendere atto del venir meno del presupposto che legittimava il trattenimento (in conseguenza del provvedimento di sospensione adottato dal Giudice di pace di Ragusa in data 3 agosto 2023) ed astenersi del disporre la proroga.
4.2 Il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., non soltanto l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (v. Cass. 18227/2022, Cass. 6064/2019 e Cass. 18748/2015).
Peraltro, la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha chiarito che l’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 de lla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione, del trattenimento,
assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d’ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrati o chiariti nel corso del contraddittorio espletato dinanzi ad essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, sebbene non dedotto dall’interessato (Corte di giustizia, grande sezione, 8 novembre 2022, cause C-704/20 e C-39/21).
Nel caso in esame, la convalida è stata decisa con provvedimento del tutto immotivato, posto che il giudice di pace ha sostenuto che ‘ non merita accoglimento le doglianze della difesa ‘ (con cui era stata rappresentata l’impossibilità di procedere alla proroga in ragione dell’intervenuta sospensione del provvedimento espulsivo), astenendosi però dall’illustrare le ragioni di questa sua statuizione. Il contenuto di questa motivazione, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., 8053/2014, Cass. 22232/2016, Cass.
13977/2019).
Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda. la valutazione compiuta dal giudice di merito a proposito del ricorrere delle condizioni giustificative previste dall’art. 14, comma 5, T.U.I.
Rimane perciò viziata, anche per difetto di motivazione, per procedere alla proroga del trattenimento.
Il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito in quanto il termine del trattenimento è ormai scaduto e dunque non è più prorogabile.
6. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’ amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’ amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’ amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, nonché Cass., Sez. U., 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto di proroga del trattenimento del Giudice di pace di Caltanissetta in data 11 agosto 2023.
Così deciso in Roma in data 13 novembre 2024.