Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20016 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20016 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10529/2023 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI TORINO, MINISTERO DELL’INTERNO
-intimatiavverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO nel proc.to n. 20758/2022 depositata il 11/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Torino, con ordinanza pubblicata il 10/11/2022, ha
prorogato, per ulteriori sessanta giorni, il trattenimento presso il C.P.R. Brunelleschi di Torino di NOME COGNOME, cittadino tunisino, che vi aveva fatto ingresso il 31/8/2022, a seguito di provvedimento del Questore di Agrigento, ex at.14, co.5, T.U.T., convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 2/9/2022, e che aveva, in data 12/9/2022, presentato domanda di protezione internazionale, con conseguente trattenimento disposto dal Questore di Torino, ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015, convalidato dal Tribunale in data 15/9/22.
In particolare, i giudici hanno dato atto che la proroga del trattenimento era stata richiesta ex art.6, comma 8, d.lgs. 142/2015, in quanto, avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale dell’11/10/2022, il trattenuto aveva proposto ricorso giurisdizionale ex art.35 bis d.lgs. 25/2008, chiedendo la sospensiva dell’efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo, richiesta respinta dal Tribunale (con decreto datato 31/10/2022), e che, nel caso di specie, il termine di durata massima del procedimento risultava essere stato rispettato in relazione all’ipotesi eccezionale per la quale è ammesso il superamento dei limiti temporali che caratterizzano la procedura accelerata; invero, nella specie, non vi erano ritardi considerata la presenza di numerose domande presentate simultaneamente.
Il Tribunale aggiungeva che nessuna norma prescrive un onere motivazionale in ordine alla estensione della durata della proroga.
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 10/5/2023, affidato a unico motivo, nei confronti della Questura Provincia Torino e Ministero dell’Interno (che non svolgono difese) .
Il ricorrente ha depositato memoria nel giugno 2024.
Con ordinanza interlocutoria n. 22465/2024 dell’8 agosto 2024, questa Corte ha rinviato la causa a Nuovo Ruolo, essendo opportuno attendere la definizione del giudizio sul ricorso n. R.G.
10220/2023, oggetto di ordinanza interlocutoria n. 3656/2024 di rinvio in pubblica udienza, che poneva la stessa questione oggetto del presente giudizio di legittimità (essendosi in detta ordinanza n. 3656 rilevato che « talune prospettazioni del ricorrente circa la natura perentoria dei termini in questione, smentita dalla giurisprudenza succitata, in relazione alla natura del procedimento, incidente sulla libert à individuale, il tenore letterale dell’art. 15 della Direttiva Rimpatri 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al pi ù breve tempo possibile, e le affermazioni di perentoriet à dei termini, contenute in Corte Giust. 25/6/2020, C36/20, recepite da Cass. I civ. nn. 20070 e 20034/23, sia pure con riferimento alla trasmissione della domanda di protezione internazionale,, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentoriet à dei termini all’uopo previsti dalla normativa nazionale, rendono opportuna una rimessione alla pubblica udienza, attesi gli evidenti profili di rilievo nomofilattico connessi a tale questione »).
Il ricorso n.R.G. 10220/2023, indicato nell’ordinanza interlocutoria n. 22465/2024, è stato definito con sentenza n. 32767/2024.
La causa è stata quindi fissata per la trattazione in adunanza camerale del 5/6/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente articola un unico motivo, per violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.6, comma 3, d.lgs. 142/2015 e 28-bis d.lgs. 25/2008, denunciando la tardività dell’audizione personale rispetto alla data di presentazione della domanda (avvenuta il 10/10/2022, a fronte della redazione del modulo C3 in data 13/9/2022), in quanto la stessa si è tenuta anziché nel termine di sette giorni prescritto dalla procedura accelerata in quello di ventuno giorni, e l’omessa informazione del ritardo, con superamento dei termini perentori per la c.d. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale;
Si lamenta il superamento dei termini della procedura accelerata di cui all’art.28 bis d.lgs. 25/2008, in quanto, sebbene la domanda di protezione internazionale è stata « presentata il 13/9/2022 », egli è stato convocato per l’audizione personale dinnanzi alla Commissione Territoriale competente soltanto il 10/10/2022, quindi 27 giorni la formalizzazione della domanda.
Si denuncia il ritardo nell’audizione, oltre il termine di sette gg, e della decisione, non intervenuta all’epoca della convalida della proroga del trattenimento.
Si lamenta pure di non essere stato informato del ritardo nell’adozione della decisione.
La doglianza è infondata.
2.1. Lo straniero si trovata trattenuto, ex art.6 d.lgs. 142/2015, dal settembre 2022, con trattenimento convalidato il 15/9/2022, per quanto dedotto, essendo stati sospesi per legge i termini del primo titolo di trattenimento ex art.14 TUI. La proroga del trattenimento era stata richiesta ex art.6, comma 8, d.lgs. 142/2015, in quanto, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale dell’11/10/2022, il trattenuto aveva proposto ricorso giurisdizionale ex art.35 bis d.lgs. 25/2008, chiedendo la sospensiva dell’efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo, richiesta respinta dal Tribunale, come indicato nel provvedimento qui impugnato.
2.2.La durata massima del trattenimento, disposto nei termini sopra indicati, deve intendersi, come già sopra chiarito, stabilita dal comma 5 dell’art. 6 del D. lgs. n. 142/2015 (quella cioè dei sessanta giorni indicati nella richiesta di convalida del trattenimento per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda).
Si deve fare applicazione del principio secondo il quale « In tema di trattenimento del cittadino straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale durante la permanenza presso il CPR, per determinare la durata massima del trattenimento occorre far
riferimento all’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, mentre il comma 6 dello stesso articolo si limita a prevedere un ulteriore limite di durata, che si somma al primo, ma non prevale su di esso, dovendosi comunque escludere la natura perentoria dei termini di cui all’art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 in materia di procedure accelerat e» (Cass. n. 9042 del 2023 e, sempre per la non perentorietà dei termini, Cass. n. 14 del 2024, ove si è anche precisato che il mancato richiamo, nella disciplina vigente post Novella 2020, nel testo dell’art.6 d.lgs. 142/2015, comma 6, all’art.28-bis comma 5 (novellato), laddove si prevede il possibile superamento dei termini massimi della procedura accelerata « ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda », non è decisivo, essendo tale ultima disposizione una norma di generale portata che esprime uno dei principi di fondo che governano l’esame delle domande di protezione internazionale).
2.3. Nella successiva sentenza n. 32767/2024 si è ulteriormente chiarito che « qualora un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e la amministrazione ne ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 142/2015, i termini massimi di questo trattenimento sono quelli previsti dallo stesso art. 6 del D.lgs 142/2015, per segmenti processuali e complessivi, mentre l’art. 28 -bis del D.lgs. 25/2008 stabilisce i termini delle procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento», bensì il riespandersi dell’effetto sospensivo automatico della impugnazione della decisione della Commissione territoriale (Cass. S.U. n.11399 del 29/04/ 2024). E stato chiarito come, anche espandendo il principio di diritto affermato dalle sezioni unite dell’aprile 2024 a tutti i casi in cui si fa applicazione della procedura accelerata e quindi anche a quello della domanda proposta da soggetto già raggiunto da provvedimento di
espulsione, domanda ritenuta strumentale ad evitarne l’esecuzione (cd. richiedente asilo secondario), l’unica conseguenza sarà che, ove i termini della procedura accelerata siano stati superati, il richiedente beneficerà dell’effetto sospensivo automatico dato dalla proposizione del ricorso avverso la decisione della Commissione, ma il Questore avrà sempre la facoltà di chiedere la proroga del trattenimento finché permangono le condizioni di cui al comma 7 dell’art. 6 cit. (e cioè per tutto il tempo in cui il soggetto è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto) e la misura sarà comunque prorogabile ed avrà anche in questo caso la durata indicata nel provvedimento convalidato, fermo restando la durata massima complessiva prevista dalla norma.
Si è quindi ribadito (come da principi già affermati in Cass. n. 14/224) che, per una corretta esegesi delle norme in esame, non risulta utile valorizzare soltanto la disposizione di cui al comma 6 dell’art 6 cit., trascurando del tutto la disposizione di cui al comma 5, che i termini di cui all’art. 28-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 25/2008 non sono perentori (come peraltro affermato proprio nel precedente citato in ricorso , Cass. 2458/2021) e che « non è tuttavia esclusa la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l’inutile scorrere o l’inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell’adeguatezza dell’esame da svolgere ».
Inoltre, nella sentenza n. 32767/2024, si è altresì riaffermato (come già chiarito in Cass. n. 14/2024) che, ai fini della dedotta nullità del trattenimento, non può rilevare l’asserita mancata informazione al trattenuto del ritardo, in quanto la previsione espressa dell’informativa contenuta nell’art. 27 comma 3 d.lgs. n. 25 del 2008 non può,
invero, costituire una condizione di validità del trattenimento, perché ciò non è previsto.
2.4. Applicati i suddetti principi di diritto, la censura è infondata.
Nel presente giudizio, nella proroga del trattenimento, il Tribunale ha precisato che il trattenimento era disposto per il tempo necessario in attesa della decisione della C.T. in merito alla domanda di protezione internazionale e che non vi era ritardo per le ragioni espresse in quanto il superamento del termine di 9 giorni (sette per la fissazione dell’audizio ne + due per la decisione) trovava giustificazione nella presentazione simultanea di un numero considerevole di domande.
Alle doglianze mosse in ricorso e in memoria, questa Corte ha già dato risosta nei precedenti richiamati.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Essendo il procedimento esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Così deciso, in Romanella camera di consiglio del 5 giugno 2025.