Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34723 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 34723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12821/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
QUESTURA DI TORINO e MINISTERO dell’INTERNO
– intimati
–
avverso il decreto di proroga del Giudice di pace di Torino in R.G. n. 12961/2022 depositato il 2/12/2022;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il Questore della Provincia di Como, in data 6 ottobre 2022, emetteva un decreto di trattenimento nei confronti di NOME COGNOME cittadino del Marocco, in esecuzione di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Bergamo il 9 agosto 2022.
Il Giudice di Pace di Torino, con decreto del 7 ottobre 2022, convalidava il trattenimento.
La Questura di Torino, in data 2 novembre 2022, chiedeva la proroga del trattenimento, che veniva disposta dal g iudice di pace all’udienza del 4 novembre 2022.
La stessa Questura, a seguito dell’esatta identificazione del trattenuto effettuata dal consolato generale del Regno del Marocco in data 8 novembre 2022, chiedeva alla rappresentanza diplomatica, il successivo 30 novembre 2022, il rilascio del lasciapassare valido per l’espatrio e, nel contempo, avanzava istanza di seconda proroga del trattenimento.
Il g iudice di pace, all’udienza di convalida del 2 dicembre 2022, prorogava di ulteriori trenta giorni il periodo di trattenimento d ell’Hasnaoui, in considerazione del fatto che l’identificazione dell’8 novembre 2022 inoltrata dalla rappresentanza diplomatica del Marocco lasciava ritenere la sussistenza di elementi concreti per ritenere possibile l’identificazione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando un unico motivo di doglianza.
Gli intimati Ministero dell’Interno e Questore di Torino non hanno svolto difese.
Questa sezione, con ordinanza interlocutoria del 20 maggio 2024, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo onde consentirne la trattazione nella medesima udienza pubblica in cui avrebbe avuto luogo la discussione del ricorso iscritto al n. 10669/2023 R.G., avente ad oggetto la legittimità della prima proroga del trattenimento disposto nei confronti d ell’ Hasnaoui.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 14, commi 1 e 5, d. lgs. 286/98 e 15 Direttiva 2008/115/CE nonché dei principi di ‘espletamento diligente delle modalità di rimpatrio’ e di limitazione del trattenimento al ‘tempo strettamente necessario’: il decreto impugnato ha disposto la proroga del trattenimento senza tenere conto dell’inosservanza da parte dell’amministrazione del dovere di diligenza nell’espletamento delle procedure di rimpatrio e della natura del trattenimento, configurabile come misura limitativa della libertà personale, la cui durata deve essere contenuta nel tempo strettamente necessario alla preparazione del rimpatrio; nella specie -sottolinea il ricorrente – erano trascorsi ben ventidue giorni tra l’ identificazione da parte del consolato generale del paese di origine e l’invio della richiesta di rilascio del lasciapassare, trasmessa a sua volta pochi minuti prima della presentazione della nuova istanza di proroga.
4. Il motivo è fondato.
4. L’art. 14, comma 1, d. lgs. 286/1998, nel testo applicabile ratione temporis , prevede: «
»
«
»
4.2 Questo collegio ritiene che la questione delle condizioni necessarie per disporre la prima o le ulteriori proroghe (già presa in esame da questa Corte con le ordinanze n. 11633/2024 e 23023/2023, che tuttavia si soffermano in particolare sull’aspetto motivazionale del provvedimento) meriti alcune puntualizzazioni. L’art. 14 T.U.I., laddove dispone, al suo primo comma, che
la necessità che
incombe all’amministrazione, in qualità di parte istante, l’onere di giustificare la richiesta di proroga
mediante l’allegazione degli sforzi compiuti per acquisire i documenti identificativi dell’espulso (o necessari per il viaggio) e della mancata cooperazione di quest’ultimo, mentre spetta allo straniero, in qualità di parte resistente, dimostrare che il ritardo nell’esecuzione del decreto di espulsione è imputabile esclusivamente all’amministrazione, per essere la stessa rimasta inattiva o per avere egli prestato la necessaria collaborazione per l’attuazione del provvedimento (cfr. Cass. 19495/2021, la quale a sua volta richiama la giurisprudenza comunitaria che, nel fornire l’interpretazione dell’art. 15, par. 6 della direttiva 2008/115/CE, ha rilevato che tale disposizione consente la proroga del trattenimento soltanto quando, nonostante lo Stato membro interessato abbia compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa o della mancata cooperazione da parte dell’interessato, o dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi; nel contempo è stato affermato che l’accertamento della mancata cooperazione postula la valutazione del comportamento tenuto dallo straniero nel periodo iniziale del trattenimento, al fine di stabilire se egli abbia o meno collaborato con le autorità competenti per l’attuazione dell’allontanamento, e se tale attuazione richieda più tempo del previsto proprio a causa del comportamento tenuto dall’interessato, con la precisazione che preliminare a tale valutazione è la dimostrazione da parte dell’amministrazione che l’operazione di allontanamento, nonostante ogni ragionevole sforzo, duri più a lungo del previsto, il che presuppone che essa abbia compiuto e continui a compiere attivamente sforzi per ottenere il rilascio dei documenti dello straniero; cfr. Corte di Giustizia UE, 5/06/2014, in causa C-146/14, NOME COGNOME).
Questa valutazione dev’essere effettuata sulla base non solo degli elementi forniti dall’amministrazione, ma anche delle osservazioni eventualmente formulate dall’interessato e degli ulteriori elementi
che il giudice può ricercare, ove lo ritenga necessario, nei limiti consentiti dalla brevità del termine concesso per la decisione, e tenendo altresì conto della durata iniziale del trattenimento, nonché della collaborazione prestata dalle autorità diplomatiche e consolari del paese di origine dell’interessato e di eventuali problemi organizzativi determinati dal forte afflusso migratorio (cfr. Cass. 17417/2017).
4.5 L’indagine a cui è chiamato il giudice delle successive proroghe muove in una prospettiva affatto diversa.
In questo caso le condizioni da cui dipende la proroga risultano ben più stringenti, in considerazione del rilievo costituzionale ed eurounitario del diritto di libertà inciso dalla misura e del tempo in cui questa limitazione si è già protratta, di entità tale da non tollerare ritardi di sorta.
La norma, infatti, condiziona la concessione al fatto che ‘
Il giudice di pace, infatti, pur essendo chiamato a disporre la seconda proroga del trattenimento, ha ritenuto che la relativa richiesta fosse giustificata dall’identificazione già avvenuta (‘ tenuto conto che l’identificazione dell’8/11/2022 inoltrata alla rappresentanza
diplomatica del Marocco lascia ritenere la sussistenza di elementi concreti per ritenere possibile l’identificazione ‘).
Una simile motivazione non trova certo fondamento nel disposto dell’art. 14, comma 5, T.U.I., posto che l’identificazione (per quanto pare di capire) era già avvenuta e l’eventuale acquisizione dei documenti di viaggio (quali il lasciapassare) poteva giustificare il rilascio della prima proroga, ma non delle successive, dato che le stesse possono essere funzionali solo all’organizzazione delle operazioni di rimpatrio.
Nessuna valutazione, per di più, è stata compiuta in ordine alla tempestività delle iniziative assunte dall’amministrazione, al fine di apprezzare la diligenza con cui la stessa si era attivata al fine di limitare il trattenimento al ‘tempo strettamente necessario’.
Alla ritenuta fondatezza del motivo di ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato, che va disposto, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., senza rinvio al giudice a quo, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga).
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’ amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’ amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con
decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’ amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, nonché Cass., Sez. U., 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto di proroga del trattenimento del Giudice di pace di Torino del 2 dicembre 2022.
Così deciso in Roma in data 13 novembre 2024.