Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4546/2023 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO p.t., rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrenti –
e
QUESTORE DI TORINO;
-intimato – avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositato il 22 agosto 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che con decreto del 22 agosto 2022, il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il trattenimento di NOME, cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Algeria, presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rimpatri RAGIONE_SOCIALE, disposto dal Questore di Milano con decreto del 24 giugno 2022, convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto del 27 giugno 2022 e già prorogato con decreto del 22 luglio 2022;
che al predetto decreto ne ha fatto seguito un altro, emesso il 19 settembre 2022, con cui il medesimo Giudice di pace ha ulteriormente prorogato di trenta giorni il trattenimento;
che avverso i predetti decreti il NOME ha proposto distinti ricorsi per cassazione, il primo affidato ad un solo motivo ed il secondo articolato in due motivi, illustrati anche con memoria;
che il Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed il AVV_NOTAIO Varese hanno resistito con controricorso, mentre il Questore non ha svolto attività difensiva.
Considerato che con il primo ricorso, il NOME denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma quinto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, par. 3, 5 e 6 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE, censurando il primo decreto per aver disposto per la seconda volta la proroga del trattenimento, in assenza di elementi concreti idonei a ritenere probabile l’identificazione e RAGIONE_SOCIALEa necessità di organizzare le operazioni di rimpatrio;
che con il primo motivo del secondo ricorso, il NOME deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, par. 2, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, sesto comma, Cost., censurando il decreto impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento in mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un accordo in materia di rimpatri tra l’Italia e l’Algeria e RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di ragionevoli prospettive di rimpatrio;
che con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1987 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, par. 3, 5 e 6 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE, censurando il secondo decreto per aver disposto per
la terza volta la proroga del trattenimento, in assenza di elementi concreti idonei a ritenere probabile l’identificazione e RAGIONE_SOCIALEa necessità di organizzare le operazioni di rimpatrio;
che, come da informativa acquisita presso il RAGIONE_SOCIALE di questa Corte, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nei registri di Cancelleria del ricorso proposto avverso il decreto emesso dal Giudice di pace il 19 settembre 2022 e RAGIONE_SOCIALEa successiva riunione con il ricorso precedentemente proposto avverso il decreto emesso dal medesimo Giudice il 22 agosto 2022, è necessario provvedere all’attribuzione di un nuovo numero di ruolo RAGIONE_SOCIALE al primo ricorso;
che occorre pertanto disporre il rinvio di entrambe le cause a nuovo ruolo, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘espletamento del predetto adempimento.
P.Q.M.
rinvia le cause a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di attribuire un nuovo numero di ruolo RAGIONE_SOCIALE al ricorso proposto da NOME, notificato il 17 marzo 2023 ed avente ad oggetto l’impugnazione del decreto emesso il 19 settembre 2022 dal Giudice di pace di Torino.
Così deciso in Roma il 13/02/2024