Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30181 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30181 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9365/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
QUESTORE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che li rappresenta e difende ope legis
– resistenti – avverso il decreto del Giudice di pace di AVV_NOTAIO n. 12345/2021 depositato il 22/10/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, con decreto in data 22 ottobre 2021, disponeva, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE richiesta formulata dalla locale Questura, la proroga di ulteriori trenta giorni del periodo di trattenimento di NOME COGNOME presso il centro di
permanenza rimpatri di AVV_NOTAIO, stanti la non manifesta illegittimità del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal AVV_NOTAIO ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5 -ter , d. lgs. 286/1998 e la fede privilegiata attribuibile al contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto ex art. 2700 cod. civ..
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando un unico motivo di doglianza.
Gli intimati AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO e il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘Interno non hanno svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Considerato che:
3. Il motivo di ricorso presentato, sotto la rubrica ‘ violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 3, D. Lgs. 286/98 indebita limitazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito del sindacato giurisdizionale in sede di proroga del trattenimento -mancata trasmissione degli atti del procedimento di espulsione e rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALE manifesta illegittimità del procedimento di espulsione presupposto del trattenimento (Corte Cost., n. 105/01, CGUE, C-146/14 PPU )’, assume che il giudice di pace abbia disposto la proroga del trattenimento, respingendo l’argomento difensivo relativo alla mancata trasmissione degli atti del procedimento di espulsione presupposto e all’impossibilità di verificarne la manifesta illegittimità, nonostante la mancanza agli atti del decreto di espulsione adottato dal AVV_NOTAIO il 25 novembre 2020 e RAGIONE_SOCIALE‘ordine di allontanamento emesso contestualmente dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE stessa città, la cui violazione era il presupposto logico-giuridico del decreto di espulsione emesso in seguito dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO ex art. 14, comma 5ter , d. lgs. 286/1998.
La decisione del giudice di pace di non prendere in esame la legalità RAGIONE_SOCIALE procedura di espulsione che costituiva il presupposto del trattenimento, RAGIONE_SOCIALE quale si era limitato ad affermare apoditticamente la legittimità, è -in tesi di parte ricorrente -frutto
di un’errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme denunciate come violate, perché il sindacato del giudice chiamato alla convalida e alla proroga RAGIONE_SOCIALE misura del trattenimento non è limitato al decreto di trattenimento, ma si estende al procedimento di espulsione, quale presupposto indefettibile RAGIONE_SOCIALE misura restrittiva, con il conseguente onere RAGIONE_SOCIALE questura che richiede la convalida e/o la proroga di trasmettere al giudicante tutti gli atti del relativo procedimento, al fine di consentirne lo scrutinio di legalità.
Né valeva -aggiunge il ricorrente -il richiamo alla fede privilegiata del decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO operato dal giudice di merito, poiché tale decreto, indicando alla base RAGIONE_SOCIALE propria adozione l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di allon tanamento emesso dal AVV_NOTAIO il 25 novembre 2020, poteva fornire, al più, una presunzione di esistenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine questorile non presente agli atti del giudizio, ma non era idoneo ad escluderne l’illegittimità, dato che una simile valutazione n on poteva prescindere dall’esame individuale RAGIONE_SOCIALE‘atto.
Il motivo non è fondato.
4.1 Il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione costituisce una misura di privazione RAGIONE_SOCIALE libert à̀ personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. 1322/2021, Cass. 27939/2019).
Cosicché, anche in ragione del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALE natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità̀ amministrativa è, a questo riguardo, priva di qualsiasi potere discrezionale.
Negli stessi limiti opera anche il controllo che, in sede di convalida, deve svolgere il giudice di pace, il quale è chiamato, in particolare, a verificare la reale sussistenza dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALE
richiesta di trattenimento (la quale è possibile, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, solo ‘a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE‘allontanamento’, come la ‘necessità … di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo’) e, ove sussistenti, l’effettiva idoneità̀ RAGIONE_SOCIALEe ragioni addotte e riscontrate ad impedire l’immediata espulsione mediante accompagnamento alla frontiera.
Pertanto, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione (o, come nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE proroga RAGIONE_SOCIALEo stesso), alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d. lgs. 286/1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia ‘regolare’), involge incidentalmente, ai fini RAGIONE_SOCIALE dec isione da assumere, anche la «manifesta illegittimit à̀ » del provvedimento espulsivo (si vedano in questo senso, ex multis , Cass. 18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass. 24415/2015).
4.2 L’art. 20, comma 1, d. P.R. 394/1999 prevede che ‘ i
Questi documenti, fondanti il trattenimento, costituiscono gli atti che il questore deve trasmettere al giudice di pace, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 3, T.U.I. (secondo cui ‘ i
svolgimento del giudizio di convalida.
Questo onere di deposito riguarda, quindi, non il solo provvedimento di trattenimento, ma ‘tutti gli atti del procedimento, incluso evidentemente il provvedimento di espulsione amministrativa corredato dalle valutazioni del prefetto sulle circostanze che lo hanno indotto a ritenere che lo straniero potesse sottrarsi all’esecuzione di una semplice intimazione e lo hanno persuaso a scegliere l’accompagnamento immediato come modo di esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione. Un simile onere di trasmissione, entro il termine perentorio di quarantotto ore, non può avere altro significato se non quello di rendere possibile un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se il giudice RAGIONE_SOCIALE convalida potesse limitarsi ad accertare l’esistenza di un provvedimento di espulsione purchessia’ (si veda, in questi espressi termini, Corte cost. 105/2001).
4.3 Il controllo del giudice, per quanto concerne l’accertamento RAGIONE_SOCIALE non manifesta illegittimit à̀ del provvedimento di espulsione o respingimento che costituisce il presupposto del trattenimento, avviene poi ex actis , sulla base RAGIONE_SOCIALE verifica del contenuto degli atti che il questore è tenuto a depositare.
Non vi è dubbio che il giudicante possa ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova che egli ritenga rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE propria decisione e che i suoi poteri di controllo non siano in nessun caso limitati ai soli elemen ti dedotti dall’autorità amministrativa interessata (v. Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, sentenza 5 giugno 2014, causa C-146/14 PPU, MAHD, § 62).
Il che, tuttavia, non significa che il giudice RAGIONE_SOCIALE convalida sia in ogni caso tenuto, solo perché sollecitato da una richiesta RAGIONE_SOCIALE difesa, a compiere una qualsiasi attività di ricerca di documentazione differente da quella che il questore è tenuto a depositare in sede di
convalida, perché una simile attività istruttoria non è compatibile con la necessaria sollecitudine che caratterizza questo giudizio.
È onere, invece, RAGIONE_SOCIALE difesa del migrante espulso e trattenuto, al quale tutti i provvedimenti che lo riguardano vengono comunicati nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 3, commi 2 e 3, d. lgs. 394/1999, produrre quella documentazione ulteriore (rispetto agli atti che il questore deve necessariamente depositare) che ritenga utile al fine di ampliare il novero degli elementi posti a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALE convalida o RAGIONE_SOCIALE proroga e suffragare le proprie tesi in ordine alla manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento a cui ha fatto seguito il trattenimento. 4.4. Nel caso di specie, il primo decreto di espulsione e il correlato ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 25 novembre 2020, la cui violazione era stata il presupposto del successivo decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO ai sens i RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5ter , T.U.I, non rientravano nel procedimento di trattenimento oggetto di causa, né costituivano il suo immediato presupposto, ma facevano parte di un diverso procedimento, svoltosi e conclusosi in precedenza, davanti a una differente autorità amministrativa, e del tutto distinto da quello a cui fa riferimento l’art. 20, comma 1, d.P.R. 394/1999.
Dunque, non era onere RAGIONE_SOCIALE questura trasmettere tali atti in funzione RAGIONE_SOCIALE convalida, così come non era compito del giudice RAGIONE_SOCIALE convalida preoccuparsi di reperirli, rimanendo, semmai, a carico RAGIONE_SOCIALE difesa l’onere di provvedere a tale produzione , ove avesse ritenuto la stessa utile a dimostrare la «manifesta illegittimit à̀ » del provvedimento di respingimento.
In virtù RAGIONE_SOCIALEe ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in questa sede RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorrente è ammesso ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4, d. lgs. 286/1998.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma in data 15 settembre 2023.