Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5929 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3682/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende ,come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e COGNOME, in persona del AVV_NOTAIO p.t., elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende, ope legis .
-resistenti- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di COGNOME n. 3571/2022 depositata il 28/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. -Con provvedimento in data 28/12/2022 il Giudice di Pace di AVV_NOTAIO prorogò per la seconda volta, di ulteriori trenta giorni, il trattenimento di NOME, nato in Marocco, ritenuta giustificata la richiesta di proroga per le motivazioni espresse dalla Questura di AVV_NOTAIO .
Il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero era stato disposto dal AVV_NOTAIO e convalidato con decreto del Giudice di Pace il 2/11/2022; successivamente il trattenimento era stato prorogato il 28/11/2022; era, quindi, stata richiesta la seconda proroga convalidata con il provvedimento oggetto di impugnazione.
Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE e la Questura RAGIONE_SOCIALEa Provincia di AVV_NOTAIO hanno depositato mero atto di costituzione.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
2. -Con l’unico motivo si denuncia la nullità del provvedimento impugnato per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Costituzione, per avere il giudice di pace reso motivazione apparente sulle ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di convalida RAGIONE_SOCIALEa richiesta di proroga. A parere del ricorrente, la mera richiesta di identificazione inviata all’Ambasciata, rimasta senza riscontro, non costituiva elemento concreto che consentiva di ritenere probabile l’identificazione e, pertanto, era insufficiente a motivare una proroga del trattenimento successiva alla prima (v. Cass. n.1648/2022).
3. -Il motivo è fondato e va accolto.
Il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero costituisce una misura di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di
qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 6064/2019; Cass. n. 14707/2021 in motivazione).
Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione RAGIONE_SOCIALEa seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Cost., essendo necessario accertare l’esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione RAGIONE_SOCIALEo straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. n.25785/2021; Cass. n. 610/2022; Cass. n. 1648/2022; Cass. n. 37778/2022, in motivazione).
Il Giudice di pace, invece, non si è dato per nulla carico di tale esigenza di motivazione rafforzata del provvedimento di seconda proroga.
-Alla ritenuta fondatezza del motivo di ricorso consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal Giudice di pace qui impugnato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, u.c., cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta.
5. -Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario, ove formulata, non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), va rammentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice
del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez.U. n. 24413/2021).
Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
-Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.