Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22874 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22874 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 18748/2024
promosso da
NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
e
Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore e Questura di RAGIONE_SOCIALE , in persona del Questore pro tempore;
intimati
avverso decreto emesso dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in data 14 maggio 2021, nell’ambito del procedimento n. R.G. 3998/21, di proroga del trattenimento;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 02/05/2015 il Prefetto di Piacenza adottava un decreto di espulsione nei confronti di NOME, al quale veniva notificato anche un ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro il termine di sette giorni.
In data 16/03/ 2021, all’atto RAGIONE_SOCIALEa scarcerazione, il Prefetto di Parma adottava un nuovo decreto di espulsione ex art. 14, comma 5ter, d.lgs. n. 286 del 1998, con contestuale ordine di trattenimento presso il CPR di RAGIONE_SOCIALE.
Il trattenimento veniva convalidato il 19/03/2021 dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, che provvedeva alla proroga in data 14/04/2021.
In data 12/05/2021 la Questura di RAGIONE_SOCIALE avanzava istanza di seconda proroga del trattenimento per 15 giorni, deducendo che permanevano le condizioni di cui all’art. 14 , comma 1, d.lgs. cit.
L’udienza di veniva fissata per il giorno 14/05/2021, ove la Questura di RAGIONE_SOCIALE deduceva che era in attesa di riscontro alla richiesta di rilascio del lasciapassare, inviata alla Rappresentanza diplomatica RAGIONE_SOCIALEa Tunisia il 22/03/2021. La difesa del cittadino straniero si opponeva alla proroga, deducendo la mancata prova RAGIONE_SOCIALEa particolare complessità RAGIONE_SOCIALE e procedure per l’ organizzazione del rimpatrio, richiamando la memoria depositata.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza, il Giudice di pace disponeva la proroga con la seguente motivazione: «Vista la richiesta formulata dal Questore di RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 co. 5 D.lgs. 286/98 come modificato dalla L.94/09 ai fini RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero COGNOME NOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; P.Q.M. Visto il provvedimento emesso dal Questore di Parma il 16.03.2021 relativo al trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; Visto il provvedimento di convalida di tale trattenimento emesso da l Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in data 19.03.2021; Visto l’ultimo provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in data 14.04.2021; Ritenute
fondate le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa Questura di RAGIONE_SOCIALE che qui integralmente si richiamano , unitamente al verbale d’udienza odierno; Letto l’art.14, co. 5 T.U. 286/98 e successive modifiche PROROGA Di ulteriori giorni quindici il periodo di trattenimento del predetto straniero presso il RAGIONE_SOCIALE.»
Nel richiamato verbale di udienza si legge: «Il GdP dispone la proroga di giorni 15 poiché l’attesa ai fini RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione necessaria per dare esecuzione al rimpatrio non è imputabile alla P.A.».
Avverso tale statuizione il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di doglianza.
Il Ministero e la Prefettura non si sono difesi con controricorso.
Il ricorso è stato inserito nel fascicolo n. 29000/2021 R.G. , relativo all’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa precedente proroga del trattenimento, adottata il 14/04/2021.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso.
Definita l’impugnazione del primo decreto di proroga del trattenimento, adottato il 14/04/2021 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8570 del 27/03/2023), veniva disposta la formazione di un separato fascicolo per la trattazione RAGIONE_SOCIALEa presente impugnazione relativa alla seconda proroga del trattenimento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24181 del 09/09/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 13, 14, c. 4, D. Lgs. 286/98, e 15, parr. 2 e 3, Direttiva 2008/115/CE -inesistenza del profilo RAGIONE_SOCIALEa particolare complessità RAGIONE_SOCIALEe procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio.»
Il ricorrente ha affermato che la motivazione addotta a sostegno RAGIONE_SOCIALEa proroga, riferita all’attesa di un riscontro alla richiesta di lasciapassare rivolta alle autorità consolari del Paese di origine RAGIONE_SOCIALEo
straniero trattenuto, è circostanza che non rientra tra le condizioni normative che consentono la seconda proroga del trattenimento.
Occorre preliminarmente rilevare che con l’ordinanza n. 8570/2023 sopra richiamata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8570 del 27/03/2023), questa Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento di prima proroga del trattenimento, adottato il 14/04/2021.
Il venir meno di tale primo decreto di proroga comporta che il successivo decreto di proroga, in questa sede impugnato, perda la propria base giuridica e debba essere inevitabilmente cassato senza rinvio, mancando i presupposti per prorogare ulteriormente un trattenimento non più in atto (negli stessi termini, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24146 del 09/09/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10895 del 23/04/2024; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10819 del 22/04/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10857 del 22/04/2024).
Non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ed è soccombente un’ Amministrazione statale. Né la dichiarazione del difensore di essere antistatario può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. , Sez. U, Sentenza n. 8561 del 26/03/2021).
In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente – ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione – al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009).
L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato) non può, infatti , riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’ Amministrazione statale (v. in motivazione Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte
pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto di proroga del trattenimento del ricorrente, adottato da Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE il 14/05/2021.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile