Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6019 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 398-2023 r.g. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, nato in Algeria , il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
AVV_NOTAIO della Provincia di RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore; Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore ;
–
intimati – avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in data 22 giugno 2022, nell’ambito del procedimento R.G. 6800/22 , di proroga del trattenimento;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
La vicenda processuale può essere così sintetizzata sulla base della ricostruzione operata nel ricorso introduttivo:
1.Il 3 maggio 2018 il Prefetto della provincia di Piacenza emetteva un decreto di espulsione nei confronti di NOME e contestualmente il AVV_NOTAIO della provincia di Piacenza adottava un ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro il termine di 7 giorni dalla sua emissione.
2.Il 24 maggio 2022 il Prefetto della provincia di Milano emetteva un nuovo decreto di espulsione in ragione dell’inottemperanza d i NOME al menzionato ordine di allontanamento e il AVV_NOTAIO della provincia di Milano ne disponeva il trattenimento presso il CRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALER. di RAGIONE_SOCIALE, misura convalidata, poi, dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE il 27 maggio 2022.
In data 11 giugno 2022 la Questura di RAGIONE_SOCIALE inviava una richiesta di identificazione e rilascio lasciapassare relativa al l’odierno ricorrente alla rappresentanza diplomatica algerina in Italia, con sede a Milano, e il 20 giugno 2022 chiedeva la proroga del trattenimento in quanto ‘l’accertamento della sua identità e/o della sua nazionalità presenta(va) gravi difficoltà; l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presenta (va) gravi difficoltà come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga’ .
All’udienza del 22 giugno 2022 la Questura di RAGIONE_SOCIALE chiedeva la prima proroga del trattenimento di NOME in quanto ‘in data 11 giugno 2022 è stata avanzata richiesta di identificazione e di rilascio di lasciapassare alla Rappresentanza Diplomatica dell’Algeria a Milano. In attesa insiste per la proroga.’ L a difesa del l’odierno ricorrente si opponeva alla proroga, rilevando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è possibile la proroga solo nel rispetto rigido delle condizioni legislativamente imposte; evidenziava altresì che, nel caso di specie, l’attività istruttoria della Questura si esaur iva in una sola richiesta di identificazione all’Autorità Consolare Algerina inviata l’11/06 , vale a dire diciotto giorni dopo l’ingresso e otto giorni lavorativi prima inviata prima dell’udienza di convalida; si opponeva alla convalida per la mancata trasmissione degli atti relativi alla procedura di espulsione, come previsto da Corte Cost. 105/2001.
Il Giudice di prime cure disponeva infine la proroga del trattenimento ‘ rilevato che la P.A non può sollecitare le Autorità straniere in ossequio ai principi che regolano i rapporti tra Stati Sovrani, rilevato che lo straniero ostacola la propria identificazione, inoltre rilevato che non risulta alcuna impugnazione relativa ad entrambi i decreti di espulsione a suo carico ‘.
Il provvedimento, pubblicato il 22.6.2022, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE NOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta ‘ violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 5, D. Lgs. , D. Lgs. 286/98 286/98 -mancata prova dell’esistenza di gravi difficoltà nell’identificazione dello straniero e dell’ottenimento dei documenti di viaggio-erronea affermazione dell’impossibilità di sollecitare le autorità straniere ‘.
1.1 Ricorda il ricorrente che, all’udienza di proroga del trattenimento, la Questura di RAGIONE_SOCIALE a veva affermato l’esistenza di ‘gravi difficoltà’ nella sua identificazione e nell’ottenimento dei documenti di viaggio previste dall’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, in ragione della mancata risposta delle autorità algerine alla pec inviata l’11 giugno 2022. La sua difesa precisa il ricorrente -aveva contestato tale tesi, rilevando la carenza e la tardività dell’attività della pubblica amministrazione, oltre all ‘inutile decorso dei primi diciotto giorni di trattenimento, tra l’invio della richiesta e la domanda di proroga del trattenimento trascorrevano appena otto giorni lavorativi, termine non sufficiente ad integrare il requisito delle ‘gravi difficoltà’ richieste dalla norma.
1.2 Ricorda ancora il ricorrente che il Giudice di Pace aveva disposto la proroga del suo trattenimento, ritenendo che la P.A non potesse ‘sollecitare le Autorità straniere in ossequio ai principi che regolano i rapporti tra Stati sovrani’ e che ‘lo straniero aveva ostacolato la propria identificazione’.
1.3 Osserva invece il ricorrente che il principio di stretta legalità – che informa la materia del trattenimento – esclude la possibilità di giustificare la misura
restrittiva attraverso circostanze non previste dalla legge. L’esclusiva fattispecie – precisa il ricorrente – che consente la prima estensione della restrizione risulta essere l’esistenza di gravi difficoltà nell’identificazione e nell’ottenimento dei doc umenti di viaggio, mentre la mancata collaborazione del cittadino straniero non integra una circostanza rilevante a tal fine. Si evidenzia, sempre da parte del ricorrente, che il trattenimento amministrativo dello straniero integra una misura residuale, limitativa della libertà personale nonché consentita unicamente per il tempo strettamente funzionale all’espletamento diligente del rimpatrio, dovendo dunque avere durata quanto più breve possibile, secondo quanto disposto dall’art. 15, par. 1, dir. 2008/115/CE.
1.4 Nel caso in esame – osserva ancora il ricorrente – il suo trattenimento era stato protratto inutilmente per i primi 18 giorni, senza il compimento di alcuna attività istruttoria e la successiva richiesta di proroga veniva avanzata dopo soli 8 giorni lavorativi dalla domanda di identificazione e rilascio dei documenti di viaggio all’autorità algerina. Secondo il ricorrente, in tale situazione non si ravviserebbero quelle difficoltà che -come previsto dall’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, non possono essere ordinarie, bensì qualificate (‘gravi’) in grado di giustificare la proroga della misura restrittiva.
1.6 Priva di fondamento, oltre che del tutto oscura, sarebbe infine l’argomentazione del Giudice di prime cure, secondo cui ‘la P.A non può sollecitare le Autorità straniere in ossequio ai principi che regolano i rapporti tra Stati Sovrani’. Si evidenzia che, al contrario, il Giudice della prima proroga sarebbe chiamato a verificare l’esistenza dei requisiti per l’estensione del trattenimento in base alle iniziative della pubblica amministrazione e all’eventuale riscontro delle autorità del Paese di origine, dovendo rifiutare la proroga della misura nel caso in cui -per la carenza, l’inadeguatezza o la tardività dell’azione amministrativa le menzionate ‘gravi difficoltà’ non possano ritenersi sussistenti.
1.7 Il primo motivo, per come formulato, è invero inammissibile.
1.7.1 Rileva il Collegio che la motivazione del decreto del Giudice di Pace, qui impugnato, è stato redatto per relationem nei confronti di due atti, dai quali si evincono due diverse rationes decidendi : (a) il verbale reso nella stessa
data del 22 giugno 2022 («richiamato il verbale di udienza»); (b) le motivazioni della Questura di RAGIONE_SOCIALE («che qui integralmente si richiamano»). 1.7.2 Va dunque evidenziato che, mentre tale ultima ratio decidendi -pur riducendosi ad una affermazione apodittica -avrebbe dovuto comunque essere censurata, la prima ratio , posta a base della decisione mediante il richiamo del verbale, faceva riferimento all’impossibilità per la p.a. di sollecitare gli Stati stranieri, nel rispetto del principio di sovranità, ed agli ostacoli frapposti dallo straniero alla propria identificazione.
Tale ultima ratio (quella, cioè, relativa al richiamo al verbale di udienza), è stata tuttavia censurata con deduzione di vizio di violazione di legge, mentre la ratio di cui al decreto, che richiama – senza riprodurle – le motivazioni della p.a., non è stata censurata per difetto assoluto di motivazione.
Ebbene, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (cfr. Cass. Sez. U., 29/03/2013, n. 7931; Cass., 04/03/2016, n. 4293; Cass., 18/06/2019, n. 16314). La resistenza di una di esse all’impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass., 10/02/2017, n. 3633).
Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso.
2.1 Con il secondo mezzo si deduce infatti la ‘violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 5, D. Lgs. , D. Lgs. 286/98-indebito rifiuto dell’esame della manifesta illegittimità del procedimento di espulsione presupposto del trattenimento di espulsione –irrilevanza della mancata prova dell’impugnazione del decreto di espulsione presupposto’.
2.2 Occorre ricordare che il Giudice di Pace aveva, invero, affermato che non risultava alcuna impugnazione avverso i due decreti di espulsione, a monte del trattenimento presso il CPR.
Orbene, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura indicate nell’art. 13,
comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Cass. 17407/2014; conf. Cass. 7841/2019, con riferimento al rapporto tra decreto di espulsione e revoca, a monte, della protezione internazionale, che va del pari sindacata dal Giudice di pace).
A tal fine, l’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 dispone che il AVV_NOTAIO deve trasmettere al AVV_NOTAIO, ai fini della convalida, «copia degli atti», tra i quali – ovviamente – il decreto di espulsione, ai fini della necessaria verifica di legittimità, ch e va effettuata d’ufficio, a prescindere dunque, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal Giudice di pace, anche in mancanza di impugnativa da parte dello straniero.
Alla ritenuta fondatezza del secondo motivo ricorso consegue, decidendo nel merito, la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal G.d.P. qui impugnato, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023