Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3696 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10215/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI TORINO
-intimati- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di TORINO n. 21176/2022 depositata il 15/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Il Tribunale ordinario di RAGIONE_SOCIALE, con l’ordinanza in epigrafe, ha accolto la richiesta, avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, di proroga del trattenimento di NOME, nato in Tunisia, presso il RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE rimpatri RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per ulteriori sessanta giorni.
La richiesta di proroga era stata formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.6, comma 8, del d.lgs. n. 142/2015 in quanto il trattenuto aveva proposto ricorso giurisdizionale ex art.35 bis d.lgs. n.25/2008 avverso il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale e ne aveva chiesto la sospensiva.
Il cittadino straniero ha chiesto, con due mezzi la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 10, 13 del d.lgs. n.286/1998l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento per manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto (Marsala) -l’erronea contestazi one RAGIONE_SOCIALEa fattispecie espulsiva -l’incompatibilità del fotosegnalamento allo sbarco con l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa sottrazione ai controlli di frontiera.
2.2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt.6 del d.lgs. 145/2015, 27, comma 3, 28 bis del d.lgs. n.25/2008 -superamento dei limiti previsti per la procedura accelerata di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionaletardività RAGIONE_SOCIALE‘a udizione personale ed omessa informazione del ritardo al ricorrente trattenuto in un CPR, cessazione del trattenimento.
3.- Il primo motivo è inammissibile.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nell’esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa di COGNOME, relative alla prospettata illegittimità dei provvedimenti presupposti di espulsione e di trattenimento, da un lato (punto VI) ha rimarcato che le stesse erano infondate perché già esaminate dal Giudice di pace, mentre l’atto presupposto del respingimento poteva essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale; quindi, sotto diverso profilo (punto VII), ha anche illustrato le ragioni di non condivisione di quanto prospettato dalla difesa del trattenuto, che aveva contestato il carattere clandestino ed irregolare RAGIONE_SOCIALE‘ingresso RAGIONE_SOCIALEo straniero soccorso in mare in quanto identificato e fotosegnalato presso i punti di crisi.
In tal modo il Tribunale ha svolto due autonome rationes decidendi , la prima RAGIONE_SOCIALEe quali sembra introdurre anche una questione di giudicato rispetto alle precedenti pronunce del Giudice di pace.
Orbene, la censura è focalizzata solo sulla seconda ratio e ciò comporta l’inammissibilità del motivo perché rivolto solo nei confronti di una concorrente ratio decidendi del provvedimento impugnato, che si fonda su di una pluralità di ragioni, distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerlo sul piano logico e giuridico, con il conseguente difetto di interesse RAGIONE_SOCIALEe censure che non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALEe altre, alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr. Cass. n. 18641/2017; Cass. n. 9752/2017; Cass. n. 4293/2016).
4.- Il secondo motivo è infondato.
Occorre, invero, ricordare i principi già fissati, nella subiecta materia , dalla giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (v. Cass. n. 17834/2022; Cass. n. 9042/2023) principi secondo i quali – ove il richiedente protezione già presente in un CPR, in attesa RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art.6, comma 3, del d.lgs. n.142/2015,, per avere
presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento così disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 RAGIONE_SOCIALEa predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che ” il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda” , deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento.
A ciò va aggiunto che l’art. 6, comma 7 stabilisce che ‘ Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 e successive modificazioni, rimane nel centro fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.’ e il comma 8, proprio quello in relazione al quale è stata presentata la istanza di proroga del trattenimento oggetto del presente giudizio, stabilisce che ‘Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.’.
Nel caso in esame, ricorreva l’ipotesi prevista dall’art.6, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 142/2015, ed il computo dei termini risulta essere stato compiuto dal Tribunale in relazione a tali disposizioni, avendo l’AG chiaramente indicato che la proroga del tra ttenimento è stata richiesta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.6, comma 8, del d.lgs. n.142/2015 nel periodo di pendenza del procedimento giurisdizionale vertente
sull’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione, di guisa che la censura non coglie nel segno.
5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALE‘intimata.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
-Dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023.