Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11120 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16517/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
QUESTURA RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende,
-resistente-
e
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che lo rappresenta e difende,
-resistente- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE MELFI n. 259/2023 depositata il 30/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Melfi, con sentenza del 30/6/2023, ha convalidato, su richiesta RAGIONE_SOCIALEa Questura di Potenza, la proroga di ulteriori trenta giorni del trattenimento presso il CPR Palazzo San Gervasio (finalizzato all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione in ottemperanza di decreto prefettizio del 29/1/2020) di NOME, cittadino nigeriano, avendo rilevato che la Questura aveva fornito prova del « piano volo » con riferimento al trattenuto e con indicazione RAGIONE_SOCIALEa data del rimpatrio
Avverso la suddetta pronuncia NOME propone ricorso per cassazione, notificato il 19/7/2023, affidato a un motivo, nei confronti di Questura Potenza e RAGIONE_SOCIALE (che non svolgono difese).
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., nonché falsa ed erronea applicazione degli artt.13 e 14 d.lgs. 286/1998, 24 e 111 Cost., lamentando che la richiesta di terza proroga del trattenimento da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura era generica e contraddittoria e non sorretta da prova di gravi difficoltà di identificazione del trattenuto o diretta all’acquisizione di documenti di viaggio e che la motivazione del provvedimento impugnato (utilizzando un modulo prestampato con crocette per barrare le varie ipotesi) inferiore al minimo costituzionale.
2.L’unica censura è infondata.
L’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, al comma 5, nel disciplinare la proroga del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero presso il centro di
identificazione ed espulsione, ne individua due ragioni: a) l’una dettata dalle « gravi difficolt à » nell’accertamento RAGIONE_SOCIALEa identit à e nazionalit à , evidenza destinata a sviluppare proroghe successive alla prima « qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione »; b) l’altra dalla necessit à « di organizzare le operazioni di rimpatrio ».
La norma è diretta a regolare l’attivit à esecutiva di un provvedimento di espulsione, gi à adottato e convalidato.
Vero che questa Corte (Cass. 25875/2021; Cass. 1648/2022; Cass. 610/2022) ha rilevato che « In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione RAGIONE_SOCIALEa seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Cost., essendo necessario accertare l’esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione RAGIONE_SOCIALEo straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio » (nella specie, si è cassato il decreto del giudice di pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che l’Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l’espulsione).
Nella specie, tuttavia, il giudice di pace ha dato atto che la Questura aveva fornito elementi concreti che consentivano di ritenere probabile che l’ulteriore proroga fosse necessaria « al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio » (in conformità al disposto del comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art.14 T.U.I.).
La motivazione non può ritenersi apparente (Cass. Sez.Un. 22232/2016).
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2024