Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6627 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6627 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 734/2024 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO
-intimati- avverso DECRETO di GIUDICE COGNOME ROMA nel proc.to n. 23715/2023 depositata il 25/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Roma, con decreto pubblicato il 25/5/23, ha convalidato la seconda proroga, per giorni trenta, del trattenimento presso il CPR di Ponte Galeria, proroga richiesta, ai sensi
dell’art.14, co.5, TUI, dal Questore di Roma il 24/5/23 per NOME COGNOME, cittadino marocchino, rilevando che lo straniero risultava presso il suddetto CPR soltanto dal 30/3/23 (giusta trattenimento disposto in pari data a fronte decreto espulsione del 30/3/2023) e la richiesta inoltrata dalla Questura all’Ambasciata del Marocco il 4/4/23, ai fini della sua identificazione, giustificava la proroga, a nulla rilevando il precedente trattenimento (conseguente ad altro decreto espulsione del 2/9/22).
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 25/5/23, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 24/12/2023, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma (che non svolgono difese) .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c in relazione agli artt. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 3 e 6, Direttiva 2008/115/CE, stante l’ assenza, in relazione alla seconda proroga del trattenimento (la cui convalida è improntata a elementi ancora più rigorosi della prima), di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione in sede di seconda proroga del trattenimento (Cass., nn. 6066/19, 14842/21, 15647/21, 25875/21, 29075/21, 31535/21, 21995/22, 27627/22, 37903/22, 13041/23, 13323/23, 23023/23); b) con il secondo motivo, la violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, 15, par. 3 e 6, Direttiva 2008/115/CE, stante l’assenza di qualunque ragionevole prospettiva di esecuzione dell’allontanamento dopo 114 giorni di trattenimento, senza l’emersione di alcun elemento concreto ai fini dell’identificazione e del rimpatrio (Cass., n. 11964/23, pp. 12-14); c) con il terzo motivo, la violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c., in relazione agli artt. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, 111, c. 6, Cost., stante la motivazione apparente e l’omessa considerazione delle deduzioni difensive (Cass., nn. 18748/15,
13322/23, 22054/23, 22248/23, 22258/23, 22354/23, 22489/23, 30205/23), in punto di palese illegittimità dell’atto presupposto, il provvedimento espulsivo, adottato solo sulla base della mancata dichiarazione di presenza in occasione del suo ingresso in Italia, onere introdotto con la L. 68/2007, entrata in vigore il 2 giugno 2007, mentre l’ingresso del ricorrente in Italia risale, come si legge nel decreto di espulsione, al 1 gennaio 1985.
Questa Corte, nella medesima udienza del 22 gennaio 2025, ha trattato altro ricorso, n. 23070/2023 R.G., avente ad oggetto la convalida della prima proroga del trattenimento dell’aprile 2023, accogliendo il ricorso.
Di conseguenza, per il principio di invalidità derivata, viene pure travolta la presente seconda proroga del trattenimento per effetto della cassazione senza rinvio del provvedimento del giudice di pace che aveva autorizzato la prima proroga del trattenimento.
in ogni caso, la prima censura del presente ricorso è fondata, assorbiti i restanti motivi.
Invero, questa Corte ha chiarito (Cass. 610/2022) che « In tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l’ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell’autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l’identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., e la motivazione “per relationem”, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente ».
Si è altresì chiarito (Cass. 2826/23) che « In tema di espulsione del cittadino straniero, il giudice di pace, in sede di convalida
dell’ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), è tenuto a controllare sia i presupposti del trattenimento che quelli dell’espulsione amministrativa ».
Nella specie, invece, il giudice di pace ha autorizzato la seconda proroga del trattenimento soltanto ritenendo giustificata la proroga a fronte della richiesta della Questura di identificazione inoltrata all’Ambasciata del Marocco il 4/4/23, ma senza spiegare quali fossero gli elementi concreti che consentivano di ritenere probabile l’identificazione.
Per quanto sopra esposto in accoglimento del ricorso, va decorso
cassata l’ordinanza impugnata senza rinvio, essendo ormai il termine di legge per provvedere alla proroga del trattenimento.
Sulle spese si deve rilevare che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).
Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non pu ò disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. Un. n. 8561 del 26/03/2021; Cass. n. 32070/2023).
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformit à a quanto gi à sancito, ex aliis, da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione
statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pi ù precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non pu ò , infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonch é Cass., SU, n. 24413 del 2021).
Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimit à , dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di Roma.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.