Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 126 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 126 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 23788/2023 R.G. e al n. 484/2024 R.G. , riuniti all’adunanza camerale del 13 novembre 2024, proposti da :
(23788/2023 R.G.)
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘avvocato COGNOME come da procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del MINISTRO p.t., QUESTORE DELLA PROVINCIA DI POTENZA, in persona del QUESTORE p.t., domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis.
-resistente-
avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE COGNOME di MELFI n. 1355/2023 depositato il 01/12/2023.
E
(484/2024 R.G.)
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME come da procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del MINISTRO p.t., QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA, in persona del QUESTORE p.t., domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis.
-resistente- avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE COGNOME di CALTANISSETTA n. 503/2023 depositato il 30/12/2023.
Udita le relazioni svolte nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
1.1. – (Ricorso r.g.n. 23788/2023).
A seguito del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Roma il 26.09.23 nei confronti di NOMECOGNOME venne emesso il decreto di trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio (PZ), in attesa dell’allontanam ento e del rimpatrio, emesso dal Questore di Roma del 26.09.23, convalidato in data 29.09.2023 per giorni trenta dal Giudice di pace di Melfi.
In data 25.10.23 su richiesta della Questura, il Giudice di pace di Melfi prorogò il trattenimento per ulteriori 30 giorni.
In data 09.11.23 NOME formalizzò la richiesta di Protezione Internazionale e rinunciò alla stessa in data 18.11.23.
In data 1° dicembre 2023 su richiesta della Questura ex art.14 del d.lgs. n.286/1998 di proroga del trattenimento per l’identificazione, lasciapassare e vettore, il Giudice di pace di Melfi prorogò nuovamente il trattenimento per ulteriori trenta giorni con la seguente motivazione «Atteso che il trattenuto solo in data ha rinunciato alla richiesta di Protezione Internazionale; ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 14 d.lgs. 25.07.1998 n. 286 e succ. mod., convalida…».
Il cittadino straniero ha proposto ricorso chiedendo la cassazione del decreto impugnato con due mezzi. Le amministrazioni Ministero dell’Interno e Questura di Potenza hanno depositato mero atto costituzione.
1.2.- (Ricorso r.g.n. 484/2024).
Il cittadino straniero NOME COGNOME già trattenuto, in data 22.12.23 venne trasferito presso il CPR di Caltanissetta e il giorno 30.12.23 il trattenimento venne confermato dal Giudice di pace di Caltanissetta per altri 90 giorni.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso chiedendo la cassazione del decreto impugnato con due mezzi. Le amministrazioni Ministero dell’Interno e Questura di Caltanissetta hanno depositato mero atto costituzione.
1.3.- È stata disposta la trattazione camerale dei due ricorsi alla medesima adunanza.
Non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO CHE:
2.Preliminarmente va dato atto che, all’adunanza camerale, è stata disposta la riunione al proc. 23788/2023 del proc. n. 484/2024 e la trattazione congiunta dei ricorsi per connessione.
3.- (Ricorso r.g.n. 23788/2023).
Primo motivo -Violazione dell’art. 132, comma secondo, n.4, c.p.c. in relazione all’art. 360, prima comma, n. 4, c.p.c.
Secondo il ricorrente, il giudice di pace ha violato l’obbligo di motivare il proprio provvedimento, rendendo una motivazione inferiore al c.d. minimo costituzionale.
ln particolare il ricorrente lamenta che il giudice ha autorizzato la proroga del trattenimento riempiendo un modulo prestampato, dove si legge quanto segue: ‘Atteso che il trattenuto solo in data ha rinunciato alla richiesta di Protezione Internazionale; ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 14 d.lgs. 25.07.1998 n. 286 e succ. mod.; convalida la richiesta del Questore di cui sopra per il prorogando trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio per ulteriori 30 giorni’.
Secondo motivo – Violazione degli artt. 13 e 3 Cost., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d.l. 130/2020 come convertito, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente deduce la violazione delle norme indicate, sul rilievo che ai fini della concessione delle proroghe del trattenimento successive alla prima non è più sufficiente l’esistenza di gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità della nazionalit à del soggetto espellendo, ma è necessario accertare la sussistenza di <> dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento <>.
I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost., essendo necessario accertare l’esistenza di elementi concreti che consentano
di ritenere probabile l’identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. (Cass. n. 25875/2021; Cass. n. 1648/2022) e, inoltre, in tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 30178/2023).
Nel caso in esame, il giudice di pace ha concesso la proroga limitandosi a dare atto che, rispetto al momento in cui era stata concessa la proroga, l’amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l’espul sione senza accertare l’esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio e la motivazione risulta meramente apparente, risultando esaurita dal mero richiamo alle ragioni giustificatrici presentate dalla Questura per richiedere la proroga stessa.
– (Ricorso r.g.n. 484/2024) Il secondo ricorso propone gli stessi motivi svolti in relazione al primo.
Anche in questo caso i motivi vanno accolti per le medesime ragioni prima esposte in quanto anche nel secondo provvedimento di proroga del trattenimento impugnato la motivazione è svolta mediante mero rinvio alle ragioni poste a fondamento della richiesta di proroga da parte della Questura.
5.- Le ordinanze impugnate vanno conseguentemente cassate senza rinvio, non potendo il giudizio essere proseguito, a causa dell’intervenuta scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto provvedersi alla proroga del trattenimento.
Quanto alle spese processuali, premesso che, ai sensi dell’art. 14, comma quarto, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel giudizio di
convalida o di proroga del trattenimento lo straniero è ammesso automaticamente al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass., Sez. II, 3/08/2022, n. 24102), non può trovare applicazione, anche ove l’avvocato si dichiari distrattario, l’art. 133, comma qui nto, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato: tale disposizione non è infatti riferibile all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, nella quale si applica invece l’art. 83, comma secondo, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui la liquidazione spetta all’autorità che ha proceduto, e, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413; Cass., Sez. I, 26/06/2023, n. 18162; Cass., Sez. VI, 29/11/2018, n. 30876).
Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate rispettivamente dal Giudice di pace di Melfi e dal Giudice di pace di Caltanissetta .
P.Q.M.
Accoglie i due ricorsi riuniti e cassa senza rinvio i due provvedimenti impugnati.
Così deciso in Roma, il giorno 13 novembre 2024.