Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35195 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10805/2023 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato presso l ‘avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI POTENZA – UFFICIO RAGIONE_SOCIALE, in persona del Questore p.t., domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis.
-resistente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di POTENZA n. 1219/2023 depositato il 17/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
A seguito del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Modena il 19/01/2022 nei confronti di NOME COGNOME questi è stato trattenuto presso il CPR di Palazzo San Gervasio (PZ), in attesa dell’allontanamento e del rimpatrio, per ordine del Questore di Macerata del 08/03/2023, notificato in pari data.
Il Giudice di pace di Melfi, a definizione del relativo procedimento, ha convalidato il trattenimento per 30 giorni.
Avendo il cittadino straniero avanzato in data 21/03/23 domanda di protezione internazionale, il 23/03/23 si è svolto davanti al Tribunale di Potenza il procedimento di convalida del trattenimento, nuovamente disposto, che è stato concesso per 30 giorni.
Con decisione del 23/03/2023 la Commissione Territoriale di Torino ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale e contro tale decisione il cittadino straniero ha proposto ricorso.
Dopo una prima proroga, convalidata il 19/04/2023, è stata disposta una nuova proroga del trattenimento, sempre di 30 giorni, convalidata dal Tribunale con provvedimento del 17/05/2023.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento, fondato su due motivi di impugnazione.
La Questura intimata non si è difesa con controricorso, limitandosi a depositare una memoria con cui ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione.
Il ricorso perviene all’odierna udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto in attesa della decisione del ricorso n. 5753/2022 R.G., definito nelle more con ordinanza n. 14398/2024.
CONSIDERATO CHE:
2. -Preliminarmente, va dato atto che la questione, affrontata nel ricorso n.5753/2022, relativa all’individuazione del soggetto legittimato a contraddire nel giudizio in cassazione (tra l’altro) avverso i provvedimenti adottati in sede di convalida del decreto del Questore che ha disposto il trattenimento dello straniero presso un CPR, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art.6 del d.lgs n.142/2015, in relazione alla quale era stato disposto il rinvio, è stata decisa da questa Corte che ha affermato: «In tema di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero attinto da un decreto di espulsione, l’art. 14, comma quarto, del d.lgs. n. 286 del 1998, nell’attribuire al questore la facoltà di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari appositamente delegati, prevede una legittimazione processuale che si estende anche alla fase di legittimità, non restando esclusa dalla possibilità di evocare in giudizio direttamente il Ministero dell’interno, purché, in entrambi i casi, la notificazione del ricorso sia effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato. In applicazione di tale principio, il contraddittorio deve ritenersi nella specie instaurato correttamente mediante la proposizione dell’impugnazione nei confronti della Questura di Potenza, su richiesta della quale è stata emessa l’ordinanza di convalida del trattenimento, essendo stato il ricorso notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato.» (Cass. n.14398/2024).
Questo principio trova applicazione nel caso di specie e comporta l’affermazione di legittimazione passiva del Questore, al quale il ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
3.1. -Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 13 e 3 Cost., la violazione e falsa applicazione dell’art.6, comma 6, del d.lgs. n.142/2015, dell’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, come mod. dalla legge n.161/2014.
Secondo il ricorrente, ai fini della concessione delle proroghe del trattenimento successive alla prima, non è sufficiente l’esistenza di gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità della nazionalità del soggetto espellendo, ma è necessario accertare la sussistenza di ‘elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione’ dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento ‘sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio’; deduce, quindi, che il Tribunale abbia concesso la proroga senza accertare la sussistenza di tale requisito.
3.2. -Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 13 e 3 Cost., la violazione e falsa applicazione dell’art.6, comma 7, del d.lgs. n.142/2015.
Secondo il ricorrente, ai sensi dell’art. 6, comma 7, d. lgs. n. 142 del 2015, il richiedente trattenuto presso il CPR che presenta ricorso avverso la decisione di rigetto della Commissione Territoriale, rimane nel Centro fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell’art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto. Tuttavia, nel caso di specie il ricorso proposto non avrebbe sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, trattandosi di domanda reiterata, dichiarata inammissibile, presentata dal richiedente trattenuto in un CPR sottoposto a procedimenti penali. A parere del ricorrente, non essendo il ricorrente autorizzato a rimanere nel territorio nazionale, egli era espellibile a far data dal 23/03/2023, giorno della decisione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale, e il lungo lasso di tempo (circa due mesi) intercorso da quel momento fino al 17/05/2023, giorno della proroga del trattenimento, facevano supporre, fino a prova contraria che non risultava essere stata
fornita dalla Questura, che non sussistevano concrete possibilità di rimpatrio.
4.1. -I due motivi, da trattare congiuntamene, sono inammissibili.
4.2. -Occorre preliminarmente rilevare che, nella specie, il provvedimento impugnato emesso dal Tribunale di Potenza con il quale sono stati ritenuti sussistenti i presupposti e le condizioni legittimanti la proroga del trattenimento è così motivato « -rilevato che il Questore di Potenza in data 16.05.2023, con atto pervenuto in Cancelleria alle ore 17:29 ha chiesto una ulteriore proroga di 30 giorni del provvedimento di trattenimento presso il CPR di INDIRIZZO del cittadino NOME (nato il 15.08.1980 in Tunisia), CUI CODICE_FISCALE, applicato per giorni 30 con provvedimento del Questore di Potenza del 21.03.2023 e convalidato da questo Tribunale il 23.03.2023, già prorogato per 30 giorni con provvedimento di questo Tribunale del 19.04.2023; -osservato che non emergono elementi nuovi rispetto a quelli già valutati nel provvedimento di convalida e in quello di successiva proroga; -lette le istanze delle parti di cui all’udienza odierna; -osservato, inoltre che in pendenza del ricorso avverso la decisione della C.T., come nel caso di specie, il trattenuto può rimanere nel CPR ai sensi e nei termini di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 6 d.lgs. 142/2015, condizioni che risultano sussistere nel caso di specie, atteso che dagli atti emerge che avverso la decisione della C.T. è stato proposto ricorso iscritto con r.g. 1355/2023 presso questo Tribunale;» .
In proposito, giova ricordare che ai sensi dell’art.6, commi 7 e 8, d.lgs. n.142/2015 « 7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 -bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 35 -bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro
fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo35 -bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale inconseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. 8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.».
4.3. -Ne consegue che, alla luce del provvedimento impugnato, i due motivi, da trattare congiuntamente, risultano inammissibili perché non colgono e non censurano le ragioni di proroga del trattenimento espresse nel provvedimento impugnato, dal quale si evince che il trattenimento è stato disposto nella pendenza del ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al Tribunale, con cui il cittadino straniero ha impugnato la decisione della Commissione territoriale di rigetto della sua domanda di protezione e che non risultava superata la complessiva durata massima del trattenimento di dodici mesi: tale circostanza fattuale, fondante la misura, non risulta essere stata contestata dinanzi al Tribunale, e neppure nel presente ricorso, mentre risultano, invero, estranee alla tipologia del disposto trattenimento ed al provvedimento impugnato gli elementi dedotti dal ricorrente nelle censure.
4.4. -Va, inoltre, evidenziato che quanto dedotto nel secondo motivo, anche circa il carattere reiterato della domanda di protezione e le sue conseguenze, non soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché dal ricorso non si evince con chiarezza quali elementi sarebbero stati dedotti e documentalmente provati innanzi al giudice di merito nonché come e dove gli stessi erano stati dedotti.
Come più volte ribadito da questa Corte, infatti, «Qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa» (Cass. n. 16240/2023).
5. -In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’amministrazione intimata.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
-Dichiara inammissibile il ricorso;
-Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima