Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12034 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 09120/2023 R.G.
proposto da
NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrente
contro
Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e Questura di Torino in persona del AVV_NOTAIO pro tempore ,
intimati
avverso il provvedimento del Giudice di pace di Torino del 31/10/2022 di proroga del trattenimento presso il CPR di Torino; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
NOME, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 26 luglio 2022 a bordo di un natante. Nel medesimo giorno il AVV_NOTAIO di Agrigento adottava nei suoi confronti un decreto di respingimento ed un contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro il termine di sette giorni.
Il 3 ottobre 2022 il Prefetto di Como emetteva un decreto di espulsione in ragione dell’inottemperanza a tale ordine e il AVV_NOTAIO ordinava di trattenimento del cittadino straniero presso il CPR di Torino, misura convalidata dal Giudice di Pace di Torino il 4 ottobre 2022.
Il 28 ottobre 2022 la Questura di Torino chiedeva la proroga del trattenimento ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
Il Giudice di Pace fissava udienza per il giorno 31 ottobre 2022, ove il difensore di NOME COGNOME chiedeva l’acquisizione ex art. 210 e 213 c.p.c. del decreto di respingimento del AVV_NOTAIO di Agrigento, emesso il 28/07/2022, quale atto presupposto dell’espulsione e del trattenimento, al fine di verificarne l’assenza di profili di manifesta illegittimità, eccependo comunque l’illegittimità del provvedimento di espulsione del Prefetto di Como, in quanto sottoscritto, per il Prefetto, dal AVV_NOTAIO Prefetto Aggiunto, in assenza di delega alla sottoscrizione. L’Amministrazione insisteva per la convalida.
All’esito dell’udienza il Tribunale, senza disporre la richiesta esibizione, prorogava il trattenimento.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento, fondato su due motivi di impugnazione.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, c. 2, 14, cc. 3 e 5-ter, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE -mancata trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti relativi al respingimento dello straniero da parte della Questura al Giudice di Pace -impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti
presupposti (C. Cost., n. 105/01, Cass., nn. 17407/14, 29152/22, 504/23, 2826/23).»
Secondo il ricorrente, non è sufficiente la trasmissione al giudice della convalida del solo decreto di espulsione, dovendo procedersi alla verifica della legittimità tutti gli atti del procedimento, compreso il decreto di respingimento.
Ad opinione della parte, infatti, il giudice della convalida è tenuto a riscontrare l’assenza di motivi di palese illegittimità di tutti gli atti presupposti, potendo compiere ciò solo se questi ultimi gli vengono trasmessi.
Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98 -manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto -incompetenza del AVV_NOTAIO Prefetto aggiunto alla sottoscrizione di un decreto di espulsione in assenza di delega del Prefetto (Cass., nn. 19689/17, 28330/17, 11313/19, 18467/19, 5881/20)».
Secondo il ricorrente, è illegittimo, e va dunque annullato, il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal AVV_NOTAIO Prefetto aggiunto in assenza di delega.
2. L’esame del primo motivo di ricorso è decisivo.
In proposito, occorre rilevare che, proprio in tema di proroga del trattenimento presso il CPR, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte ha affermato che «il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l’onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l’asserita illegittimità del predetto provvedimento.» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30181 del 31/10/2023).
Sulla scorta dei rilievi formulati nel motivo di ricorso, si pone, tuttavia, la necessità di esaminare ulteriori profili di rilievo nomofilattico, con il contributo della RAGIONE_SOCIALE, all’esito di una discussione in pubblica udienza, tenuto conto di quanto, in materia di convalida del trattenimento, questa stessa Corte ha di recente osservato – facendo richiamo anche ad una pronuncia della Corte di giustizia UE -evidenziando, in particolare, che «la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, dell’art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l’accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell’art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno RAGIONE_SOCIALE Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell’Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d’ufficio, sulla base RAGIONE_SOCIALE elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall’interessato
(Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C- 704/20 e 39/21)» (Cass., Sez. 61, Ordinanza n. 504 dell’11/01/2023) .
Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza della questione.
P.Q.M.
La Corte
dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione