Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12236 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 10805/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO (INDIRIZZO), INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
Questura di AVV_NOTAIO in persona del AVV_NOTAIO pro tempore;
intimato avverso il provvedimento del Tribunale di AVV_NOTAIO del 17/05/2023 di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio, disposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO
A seguito del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Modena il 19/01/2022 nei confronti di NOME, questi è stato trattenuto, in attesa RAGIONE_SOCIALE‘allontanamento e del rimpatrio, per ordine del
AVV_NOTAIO di Macerata del 08/03/2023, notificato in pari data, presso il CPR di Palazzo San Gervasio (PZ).
Il Giudice di pace di Melfi, a definizione del relativo procedimento, convalidava il trattenimento per 30 giorni.
Avendo NOME avanzato in data 21/03/23 ‘altra’ domanda di protezione internazionale, il 23/03/23 si svolgeva davanti al Tribunale di AVV_NOTAIO il procedimento di convalida del trattenimento, nuovamente disposto, che veniva concessa per 30 giorni.
Con decisione del 23/03/2023 la Commissione Territoriale di Torino dichiarava inammissibile la domanda di protezione internazionale e contro tale decisione il cittadino straniero proponeva ricorso.
Dopo una prima proroga, convalidata il 19/04/2023, veniva disposta una nuova proroga del trattenimento, sempre di 30 giorni, convalidata dal Tribunale con provvedimento del 17/05/2023.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento, fondato su due motivi di impugnazione.
La Questura intimata non si è difesa con controricorso, limitandosi a depositare una memoria con cui ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione.
CONSIDERATO
Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «I-VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 3 COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 6, D.LGS. 142/2015 E DELL’ART. 14, COMMA 5, D.LGS. 286/1998, COME MODIFICATO DALLA L. 161/2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C.».
Secondo il ricorrente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEe proroghe del trattenimento successive alla prima, non è sufficiente l’esistenza di gravi difficoltà nell’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘identità RAGIONE_SOCIALEa nazionalità del soggetto espellendo, ma è necessario accertare la
sussistenza di ‘elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione’ RAGIONE_SOCIALEo straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento ‘sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio’, rilevando che il Tribunale ha concesso la proroga senza accertare la sussistenza di tale requisito e si è invece limitato a dare atto che, rispetto al momento in cui era stata concessa la proroga, il trattenuto aveva proposto ricorso avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione Territoriale, ma tale elemento, peraltro rimasto generico, era irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEa seconda proroga e di quelle successive atteso che, nel caso in esame, non si realizza l’effetto sospensivo del ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «II-VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 3 COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 7, D. LGS. 142/2015 IN RELAZIONE ALL’ART. 360 NN. 3 e 4 C.P.C.»
Secondo il ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 7, d. lgs. n. 142 del 2015, il richiedente trattenuto presso il CPR che presenta ricorso avverso la decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa Commissione Territoriale, rimane nel Centro fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto. Tuttavia, nel caso di specie il ricorso proposto non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, trattandosi di domanda reiterata, dichiarata inammissibile, presentata dal richiedente trattenuto in un CPR sottoposto a procedimenti penali. Non essendo, quindi, il ricorrente autorizzato a rimanere nel territorio nazionale, egli era espellibile a far data dal 23/03/2023, giorno RAGIONE_SOCIALEa decisione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale da parte RAGIONE_SOCIALEa competente Commissione Territoriale, e il lungo lasso di tempo (circa due mesi) intercorso da quel momento fino al
17/05/2023, giorno RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento, facevano supporre, fino a prova contraria che non risultava essere stata fornita dalla Questura, che non sussistevano concrete possibilità di rimpatrio.
Occorre preliminarmente rilevare che, nella specie, il ricorso per cassazione risulta proposto nei confronti del AVV_NOTAIO, e non nei confronti del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, anche se è notificato presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato.
2.1. Con Ordinanza interlocutoria n. 24275/2023 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 24275 del 09/08/2023), questa Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza del procedimento n. 5753/2022 R.G., ai fini di una approfondita riflessione sull’individuazione del soggetto legittimato a contraddire nel giudizio in cassazione (tra l’altro) avverso i provvedimenti adottati in sede di convalida del decreto del AVV_NOTAIO che ha disposto il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero presso un CPR, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998.
2.2. Il presente ricorso ha ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento adottata dal AVV_NOTAIO, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, il quale rinvia, nei limiti RAGIONE_SOCIALEa compatibilità, alle disposizioni contenute nell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998.
2.3. Anche nella specie si pone, dunque, la questione relativa alla legittimazione a contraddire del AVV_NOTAIO o del AVV_NOTAIO, ovvero di entrambi.
Deve, pertanto, attendersi la decisione assunta all’esito RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza sopra menzionata, con conseguente rinvio del presente procedimento a nuovo ruolo.
P.Q.M. La Corte
dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, nell’attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione sulle questioni rimesse alla pubblica udienza con Ordinanza interlocutoria n. 24275/2023 di questa Corte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione