Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7299 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8534/2023 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOM DIG, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del MINISTRO p.t.
-intimato- avverso il PROVVEDIMENTO del TRIBUNALE LECCE n.991/2023 nel proc. R.G.N. 2301/2023 depositato il 13/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Il Tribunale di Lecce, con decreto in data 13/4/2023, su richiesta RAGIONE_SOCIALEa Questura di AVV_NOTAIO, ha prorogato il trattenimento di NOME, cittadino del Senegal, presso il Centro di permanenza di AVV_NOTAIO ‘Restinco’ per ulteriori sessanta giorni al fine RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura promossa per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.14, comma 6, del d.lgs. n.286/1998 e del d.lgs. n.142/2015.
Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 20/4/2023 presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che è rimasto intimato, ha chiesto, con due mezzi illustrati con memoria, la cassazione del decreto.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. artt. 14 d.lgs. n.286/98 e 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015, la motivazione inesistente circa le ragioni RAGIONE_SOCIALEa proroga e la nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione e del procedimento.
3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 28 bis e ter d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 6, c. 6, d.lgs. n. 142/2015 e 13 Cost., il superamento dei termini massimi di trattenimento e omessa pronuncia.
A parere del ricorrente, il Tribunale di Lecce ha concesso la proroga del trattenimento in CPR senza tenere conto del superamento dei termini massimi di trattenimento, sebbene la relativa questione fosse stata oggetto di specifica discussione.
4.1.- Il primo motivo è fondato e va accolto.
Come si evince dal ricorso, redatto con la dovuta specificità, il AVV_NOTAIO di Catanzaro, ritenendo che lo straniero si trovasse nella condizione di cui all’art. 6, co. 2, d.lg 142/29015, aveva disposto il
suo trattenimento nel CPR di AVV_NOTAIO con provvedimento del 17.3.2023 per giorni 30, ritualmente convalidato.
In data 11.4.2023 il AVV_NOTAIO aveva chiesto la proroga del trattenimento, sul presupposto che fossero ancora pendenti i termini per promuovere ricorso giurisdizionale avverso la decisione di inammissibilità emessa dalla competente Commissione Territoriale.
In merito, all’udienza di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento, il difensore aveva rilevato che nessun provvedimento di inammissibilità era stato notificato allo straniero, con la conseguenza che lo stesso doveva essere immediatamente rimesso in libertà per decorrenza dei termini massimi per la decisione ed il AVV_NOTAIO aveva reiterato la richiesta di proroga, specificando che ‘il provvedimento è stato emesso dalla Commissione Territoriale e risulta in attesa di firma digitale da parte RAGIONE_SOCIALEa Commissione’.
Orbene, come è dato evincere, la difesa del ricorrente aveva posto una questione di carattere giuridico concernente la prospettata decorrenza dei termini massimi per la decisione, questione che il Tribunale non ha esaminato perché non ha proceduto all’accertamento dei fatti e non ha motivato affatto.
Il motivo va, pertanto, accolto.
4.2.La disamina del secondo motivo, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento dei fatti da parte del Tribunale non può essere esaminato e resta assorbito.
5.1.Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal Tribunale qui impugnato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, u.c., cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta.
5.2.- Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario,
ove formulata, non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), va rammentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez. U. n. 24413/2021).
Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
Cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il giorno 30 novembre 2023.