Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12082 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 13637-2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, con sede in Viterbo, INDIRIZZO, in persona degli amministratori NOME COGNOME e NOME COGNOME, legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Viterbo, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentati e difesi sia unitamente che disgiuntamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti.
–
ricorrente –
contro
–RAGIONE_SOCIALE, c.f. P_IVA, con sede in MilanoINDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, con sede in Verona, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentant e pro tempore –RAGIONE_SOCIALE, Dr. NOME COGNOME
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell’8 maggio 2023, n. 3190; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/3/2024
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il tramite della mandataria RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), ha proposto, dinanzi al Tribunale di Viterbo, istanza di fallimento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, assumendo di fare valere i crediti scaturenti dal contratto di mutuo concesso dalla Banca di Roma s.p.a.
Con decreto del 2 dicembre 2020, il Tribunale di Viterbo, in composizione collegiale, accogliendo l’eccezione di carenza di prova della titolarità del credito, rigettava il ricorso per la dichiarazione di fallimento.
Interposto reclamo da parte di RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Corte di appello di Roma, quest’ultima con decreto datato 2 agosto 2021, accoglieva il reclamo, affermandoi, in particolar modo, che la titolarità del credito in capo a RAGIONE_SOCIALE era risultata documentalmente provata.
Rimessi gli atti al Tribunale di Viterbo e ripreso, dinanzi ad esso, il procedimento prefallimentare, RAGIONE_SOCIALE rinnovava le difese e le eccezioni già enunciate nel precedente decorso processuale, e con sentenza del 13 gennaio 2022, notificata ai sensi dell’art. 17, comma 1.l.f. a mezzo posta elettronica certificata il giorno stesso, il Tribunale dichiarava, dunque, il fallimento dell ‘ odierna ricorrente.
Per atto depositato il 14 febbraio 2022, RAGIONE_SOCIALE interponeva reclamo dinanzi la Corte di Appello di Roma la quale, con sentenza dell’8 maggio 2023, n. 3190, qui oggetto di ricorso per cassazione, dichiarava il reclamo inammissibile per tardività.
La sentenza, pubblicata l’8 maggio 2023 , è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE, con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, intimati, non hanno svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 155, comma 4 e 5 c.p.c.
1.1Osserva la ricorrente che sarebbe pacifico che la sentenza dichiarativa del fallimento era stata depositata il giorno 13 gennaio 2022.
Il termine di deposito del reclamo di cui all’art. 18 l.f. perveniva dunque a scadenza sabato 12 febbraio 2023.
Il termine sarebbe risultato, pertanto, prorogato ex lege ai sensi dell’art. 155, comma 4 e 5 c.p.c. al lunedì successivo, e cioè il 14 febbraio 2022.
Di tale proroga l’odierna ricorrente ha inteso legittimamente avvalersi, rilasciando procura ai difensori il 14 febbraio 2022 e procurando che essi depositassero in die il reclamo medesimo. Detta data di deposito sarebbe altresì incontroversa, rendendone atto lo stesso Giudice a quo.
Inopinatamente e illegittimamente, la Corte avrebbe dichiarato «il reclamo inammissibile perché tardivamente proposto», assumendo che «decorrendo, pertanto, nella specie, il termine di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza che la stessa reclamante ammette essere avvenuta il 13 gennaio 2021, il termine di decadenza per la proposizione del reclamo andava a scadere il 12 febbraio 2021» (sentenza, pagina 3, rigo 5 e ss.). Tale enunciato si tradurrebbe in una diretta violazione del richiamato disposto dell’art. 155, commi 3 e 4 c.p.c., posto che il 12 febbraio 2022 sarebbe ricaduto di sabato e che, dunque, il termine sarebbe risultato legalmente prorogato a lunedì 14 febbraio 2022, data in cui avrebbe avuto effettivamente luogo il deposito.
2. Con il secondo mezzo si deduce sempre violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art . 155, comma 4 e 5 c.p.c., sul rilievo che la Corte di Appello non avrebbe dato luogo ad accertamento alcuno in ordine alla circostanza che il giorno del deposito del ricorso (apparentemente successivo alla scadenza del termine di cui all’art. 18 l.f.) potesse ricadere in giornata di lunedì o comunque nella prima giornata non festiva successiva a quella del nominale spirare del termine.
3. Il ricorso è fondato.
Effettivamente il termine previsto dall’art. 18 l. fall. per il deposito del reclamo avverso la declaratoria di fallimento ricadeva il giorno sabato 12 febbraio 2022, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 155, 3 e 4 comma, c.p.c., il detto termine doveva intendersi prorogato ex lege al successivo 14 febbraio, giorno di effettivo deposito del reclamo ex art. 18 l. fall., che pertanto risultava tempestivamente proposto.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27.3.2024