Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22720 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9253/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
-controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C orte d’appello di Roma n. 3434/2021 depositata il 11/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, per quello che in questa sede ancora rileva, ha accolto il gravame proposto da NOME COGNOME e, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma liquidata a titolo
risarcitorio commisurata ai compensi che sarebbero maturati per il periodo dal 13 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 in base al contratto di collaborazione stipulato con il RAGIONE_SOCIALE in relazione alle esigenze RAGIONE_SOCIALE S truttura tecnica di missione di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 163 del 2006, contratto scaduto il 31 dicembre 2014 e prorogato ex lege dall’art. 1, comma 257 RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014 secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE lavoratrice, disposizione invece ritenuta inapplicabile dal RAGIONE_SOCIALE con nota del 10 giugno 2015, con cui, a seguito di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, aveva disposto la cessazione del rapporto nel mentre proseguito.
2. La Corte territoriale ha premesso che il Tribunale aveva distinto i periodi in quanto, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2015 al 12 giugno 2015, l’amministrazione aveva pacificamente usufruito RAGIONE_SOCIALE prestazione, con conseguente diritto RAGIONE_SOCIALE lavoratrice al compenso maturato, mentre per il periodo dal 13 giugno al 31 dicembre 2015, per il quale non era stata prestata alcuna attività lavorativa, la proroga disposta dal l’art. 1, comma 257, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2014, n. 190 (secondo cui «Al fine di garantire la continuità RAGIONE_SOCIALE attività in corso RAGIONE_SOCIALE struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge») non poteva applicarsi al contratto di collaborazione in esame, perché cessato il 31 dicembre 2014 e dunque non più in essere alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge (1° gennaio 2015) . I giudici d’appello hanno, tuttavia, dissentito dall’interpretazione adottata dal primo giudice sulla base dei seguenti rilievi: tutti i contratti di collaborazione scadevano il 31 dicembre 2014; pertanto, nessun contratto sussisteva al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di stabilità; l’interpretazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE priverebbe totalmente di contenuto la norma di conferma dei contratti collaborazione, chiaramente finalizzata a garantire la continuità RAGIONE_SOCIALE attività RAGIONE_SOCIALE struttura tecnica di missione; peraltro, ove la interpretazione solo letterale RAGIONE_SOCIALE norma conduca ad una sostanziale
contraddizione rispetto alla finalità perseguita nella specie, affinché l’art. 1, comma 257, RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014 possa avere un senso ed assicurare la continuità dell’attività in corso, con la conferma RAGIONE_SOCIALE collaborazioni -occorre considerare il senso complessivo ed interpretare la norma per garantire le collaborazioni con scadenza al 31 dicembre; altrimenti, ove si fosse inteso procedere alla selezione di nuovo personale da inserire nella struttura tecnica di missione, la legge non avrebbe utili zzato l’espressione continuità dell’attività in corso.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE con due motivi, cui resiste NOME COGNOME con controricorso, proponendo a sua volta ricorso successivo, iscritto nel medesimo procedimento del ricorso principale.
La ricorrente incidentale ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 257, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014 e degli artt. 11, commi 1 e 12, RAGIONE_SOCIALE disposizioni preliminari al cod ice civile, per l’errata interpretazione addotta dalla Corte d’appello, posto che il contratto di collaborazione era pacificamente cessato il 31 dicembre 2014, con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE proroga prevista ex lege per i rapporti ‘in essere’ alla d ata di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE stessa, fissata al 1° gennaio 2015 ( ex art. 1, comma 735, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014), tenuto conto RAGIONE_SOCIALE necessità di interpretare in maniera restrittiva la disposizione, in ragione del generale divieto sancito dal d.l. n. 78 del 2010 circa il divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza; peraltro, la Corte di merito aveva attribuito rilievo prevalente al criterio teleologico anziché al tenore letterale RAGIONE_SOCIALE norma, ex art. 12 prel., adottando un’interpretazione in contr asto anche con i principi generali sull’applicazione temporale RAGIONE_SOCIALE leggi, ex art. 11 prel. Neppure sarebbe fondato il rilievo che l’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALE norma avrebbe privato di pratica attuazione la norma, avuto riguardo alla perdurante validità RAGIONE_SOCIALE graduatorie, approvate con dd.dd. del 17 febbraio 2014 e del 1° marzo
2014, relative a coloro che avevano partecipato alla selezione per l’individuazione di esperti cui affidare gli incarichi presso la Struttura tecnica, espressamente ritenute valide anche per l’anno 2015.
1.1. Il motivo è infondato, come da precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 03/10/2023, n. 27851), dal quale non vi sono motivi per discostarsi ed a cui va data continuità, richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dovendosi accedere alla interpretazione già espressa dalla Corte territoriale, che ha giustamente valorizzato l’espressione «continuità dell’attività in corso» onde restituire un complessivo senso coerente alla disposizione in commento.
1.2. Infatti, l’argomento testuale evidenziato nella sentenza impugnata e, soprattutto, l’interpretazione teleologica sospingono nel senso opposto alla esegesi patrocinata dalla difesa erariale, avuto riguardo alla chiara ratio legis . Occorre, pertanto, procedere ad un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE conferma sancita dalla norma (invero relativa ai ‘rapporti’ e non già ai contratti in essere) che valga a soddisfare la finalità di garantire la continuità dell’attività RAGIONE_SOCIALE struttura, valorizzando per l’appunto, rispetto all’apparente aporia derivante dall’espressione utilizzata (‘in essere’), il complessivo periodo («Al fine di garantire la continuità RAGIONE_SOCIALE attività in corso RAGIONE_SOCIALE struttura tecnica di missione»), che rende palese l’esigenza sottes a alla prevista proroga, consentendo di attribuire rilievo prevalente alla mens legis rispetto al mero impiego del criterio letterale, che non permette di per sé di superare l’ambiguità insita nella disposizione in esame (in tal senso, arg. ex Cass. Sez. 3, 4 ottobre 2018, n. 21465).
1.3 . Né parrebbe pertinente l’argomentazione addotta dal RAGIONE_SOCIALE per assicurare la funzionalità RAGIONE_SOCIALE norma in ordine alla vigenza RAGIONE_SOCIALE graduatorie utilizzate per le selezioni anche per l’anno 2015, in ragione del disposto normativo, che si riferisce espressamente ai rapporti di collaborazione in essere e non già alla validità RAGIONE_SOCIALE graduatorie.
Con il secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 2227 e 2237 cod. civ., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto
risarcibile il danno per anticipato recesso, derivato dall’illegittimo impedimento dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa nel periodo successivo al 13 giugno 2015, come mancato guadagno per la prestazione pattuita nel periodo, fattispecie che non pot eva ricadere nell’art. 2227 cod. civ., bensì nell’art. 2237 cod. civ., secondo il quale il cliente può recedere dal contratto d’opera intellettuale rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE risarcibilità del mancato guadagno, non risultando mai contestato l’inquadramento RAGIONE_SOCIALE prestazione resa da NOME COGNOME come opera intellettuale e non come prestazione di lavoro subordinato; pertanto, non essendo stata resa alcuna prestazione nel periodo dal 13 giugno al 31 dicembre 2015, ad avviso dell’amministrazione nulla risultava dovuto per la mancata prosecuzione del rapporto.
2.1. Il secondo motivo è infondato, avuto riguardo all’interpretazione di questa Corte, compendiata nel principio per cui «La previsione RAGIONE_SOCIALE facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quale contemplata dal l’art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze RAGIONE_SOCIALE parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l’apposizione di un termine ad un rapport o di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso.» (Cass. Sez. L, 07/09/2018, n. 21904). Pertanto, anche inquadrando la fattispecie nell’ambito dell’art. 2237 cod. civ., non può escludersi il risarcimento riconosciuto alla lavoratrice, considerato che, per quanto osservato in ordine al primo motivo, il contratto era stato prorogato ex lege sino al 31 dicembre 2015 e risultava dunque apposto un termine al contratto di collaborazione professionale con la NOME.
Quanto al ricorso successivo -inteso come ricorso notificato in momento successivo alla notificazione RAGIONE_SOCIALE prima impugnazione e da
qualificare come incidentale, in conformità a consolidato indirizzo di questa Corte, in virtù del principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza (così, fra molte, Cass. Sez. L, 20/03/2015, n. 5695, Cass. Sez. 2, 14/01/2020, n. 448, Cass. Sez. 3, 23/11/2021, n. 36057) -lo stesso è volto a censurare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio disposta dalla Corte territoriale ed è articolato distintamente in relazione alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado e di quelle del secondo grado.
Per quanto attiene alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado, sono stati articolati quattro motivi.
In primo luogo, si prospetta la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che il RAGIONE_SOCIALE appellato non aveva impugnato in alcun modo la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto la domanda RAGIONE_SOCIALE lavoratrice (fino a giugno) e condannato alle spese il RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE somma riconosciuta come dovuta.
5.1. Il motivo è fondato, in quanto il potere del giudice d ‘ appello di procedere d ‘ ufficio ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all ‘ esito complessivo RAGIONE_SOCIALE lite, laddove, in caso di conferma RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo RAGIONE_SOCIALE decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d ‘ impugnazione; tuttavia, anche in ragione dell ‘ operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all ‘ art. 336, primo comma, cod. proc. civ., l ‘ accoglimento parziale del gravame RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell ‘ impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese RAGIONE_SOCIALE
precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (così Cass. Sez. 3, 29/10/2019, n. 27606).
Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata sul punto e confermato il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese già disposto dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 , secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., perché la pronuncia di compensazione non sarebbe stata adeguatamente motivata.
Con il terzo motivo, ancora proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 , secondo comma, cod. proc. civ., per difetto dei presupposti di legge per la statuizione di compensazione, in quanto tutte le pronunce emesse in controversie identiche erano state favorevoli ai ricorrenti.
Infine, con il quarto motivo, sempre prospettato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., perché il giudice di primo grado aveva accolto, sia pure parzialmente, la domanda e pertanto la C orte d’appello avrebbe dovuto condannare alle spese riliquidando anche quelle del primo grado, congrue rispetto alla domanda accolta, ma non conformi alle tariffe una volta accolta la domanda nella sua interezza.
I motivi così formulati sono inammissibili, in quanto, per principio consolidato, il sindacato RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell ‘ opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell ‘ ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (così, fra molte, Cass. Sez. 63, 17/10/2017, n. 24502).
Va, poi, aggiunto che la motivazione non è assente, alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 8053/2014, e che la novità RAGIONE_SOCIALE questione giuridica non può essere esclusa solo perché, al momento RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata, erano già intervenute pronunce (peraltro contrastanti) dei giudici di merito.
Per quanto attiene alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del secondo grado, sono stati articolati tre motivi.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 , secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., perché la pronuncia di compensazione non sarebbe stata adeguatamente motivata.
Con il secondo motivo, sempre proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 , secondo comma, cod. proc. civ., per difetto dei presupposti di legge per la statuizione di compensazione.
Infine, con il terzo motivo, ancora prospettato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., perché la C orte d’appello avrebbe dovuto condannare alle spese in misura congrua rispetto alla domanda accolta e in conformità alle tariffe, una volta accolta la domanda nella sua interezza.
Anche i motivi così formulati, riferiti alla compensazione operata con riferimento alle spese del grado di appello, incorrono nella stessa valutazione di inammissibilità già illustrata al precedente paragrafo 9.
Pertanto, va accolto unicamente il primo motivo del ricorso incidentale, nei termini già sopra specificati, inammissibili gli ulteriori motivi, e respinto il ricorso principale. La causa può essere decisa nel merito, in relazione al motivo accolto, confermando la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza del Tribunale.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente principale alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
17. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALE loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6-L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250).
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, inammissibili gli ulteriori motivi, rigetta il ricorso principale e, decidendo nel merito quanto al capo cassato, conferma la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado nei termini precisati nella sentenza del Tribunale. Condanna il ricorrente principale al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, antistatari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 03/07/2024