Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22715 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22253/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all ‘AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, domicilia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1324/2019 depositata il 20/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma , per quello che in questa sede ancora rileva, ha respinto il gravame proposto da alcuni lavoratori -fra cui gli odierni ricorrenti – e confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda intesa al pagamento dei compensi che sarebbero
maturati per il periodo dal 13 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 in base ai contratti di collaborazione stipulati con il RAGIONE_SOCIALE in relazione alle esigenze della Struttura tecnica di missione di cui all’art . 163 del d.lgs. n. 163 del 2006, contratti scaduti il 31 dicembre 2014 e prorogati ex lege dall’art. 1, comma 257 della legge n. 190 del 2014 secondo la prospettazione dei lavoratori, disposizione invece ritenuta inapplicabile dal RAGIONE_SOCIALE con nota del 10 giugno 2015, con cui, a seguito di parere dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva disposto la cessazione dei rapporti nel mentre proseguiti.
2. La Corte territoriale, premesso che il Tribunale aveva distinto i periodi in quanto, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2015 al 12 giugno 2015, l’amministrazione aveva usufruito della prestazione benché in assenza di contratto valido -con conseguente diritto alla retribuzione maturata ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. -, mentre per il periodo dal 13 giugno al 31 dicembre 2015 non era stata prestata alcuna attività lavorativa, ha condiviso l’impostazione del primo giudice in ordine a ll’interpretazione dell’art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (secondo cui «Al fine di garantire la continuità RAGIONE_SOCIALE attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge»), reputando inapplicabile la proroga ivi prevista in quanto alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015) i contratti di collaborazione non erano più in essere perché cessati il 31 dicembre 2014. Di conseguenza, era legittima l’azione amministrativa, che si era limitata a prendere atto della cessazione del rapporto, risultando indimostrata la circostanza dedotta dai lavoratori a sostegno dell’opposta interpretazione della norma, vale a dire che le attività di cui la stessa intendeva assicurare la continuità fossero esclusivamente quelle svolte dai collaboratori i cui contratti erano scaduti il 31 dicembre 2014, a fronte della deduzione del RAGIONE_SOCIALE sulla finalizzazione della proroga ad altri e diversi contratti per l’anno 2015.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME articolando cinque motivi (almeno per come rubricati), cui resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del secondo comma dell’art. 437 cod. proc. civ. in relazione all’art. 416 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello ha valorizzato una circostanza di fatto cioè, l’esistenza di altri contratti interessati alla proroga -dedotta dall’amministrazione , peraltro genericamente, solo in grado di appello.
2 . Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché, all’occorrenza, dell’art. 437 cod. proc. civ., perché -si sostiene -l’interpretazione della legge di proroga era stata fondata sulla circostanza indicata nel primo motivo benché non rilevante e dedotta genericamente solo in grado di appello, tra l’altro anche in violazione del principio di non contestazione, atteso che nel giudizio di primo grado non era stata contestata la contraria affermazione contenuta nell’atto introduttivo.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., perché la medesima circostanza oggetto dei precedenti mezzi avrebbe dovuto, in caso, essere oggetto di prova da parte del RAGIONE_SOCIALE che aveva, peraltro tardivamente, sollevato la relativa eccezione, eventualmente anche per il principio di prossimità o vicinanza della prova.
I primi tre motivi, in disparte ogni altra considerazione, sono inammissibili perché censurano un mero passaggio argomentativo, svolto ad abundantiam , e non l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, che è invece fondata sul rilievo essenziale del tenore letterale della legge, che aveva circoscritto la proroga ai soli rapporti in essere al
momento dell’entrata in vigore della stessa (sul punto, fra molte, Cass. Sez. 1, 08/06/2022, n. 18429, secondo cui è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un ‘ argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam , in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendi della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse).
Con il quarto motivo di ricorso si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del comma 257 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 12 disp. prel. cod. civ. nonché dell’art. 2112 cod. civ., sul rilievo che la norma dovesse essere diversamente interpretata, perché la finalità perseguita dal legislatore era evidentemente quella di garantire la prosecuzione dell ‘ attività della Struttura e, quindi, non si poteva fare leva solo sulla data di entrata in vigore della legge per escluderne l ‘ applicabilità ai contratti di collaborazione in questione.
Con il quinto mezzo (almeno per come rubricato), si prospetta in via subordinata l’illegittimità costituzionale del comma 257 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 97, 24 Cost.
Il quarto motivo è fondato, come da precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 03/10/2023, n. 27851), dal quale non vi sono motivi per discostarsi, cui va data continuità, richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. , rimanendo superata la necessità di esaminare la prospettata questione di costituzionalità.
7.1. Occorre, infatti, partire dal dato testuale della norma (invero relativa ai ‘rapporti’ e non già ai contratti in essere) per approdare ad un’opzione ermeneutica che valga a soddisfare la finalità di garantire la continuità dell’attività della struttura, valorizzando per l’appunto, rispetto all’apparente aporia derivante dall’espressione utilizzata (‘in essere’), il complessivo periodo («Al fine di garantire la continuità RAGIONE_SOCIALE attività in corso della struttura tecnica di missione») che rende palese l’esige nza sottesa alla prevista proroga, consentendo di attribuire rilievo prevalente alla mens legis
rispetto al mero impiego del criterio letterale, che non consente di per sé di superare l’ambiguità insita nella disposizione in esame (in tal senso, arg. ex Cass. Sez. 3, 4 ottobre 2018, n. 21465).
Va accolto, pertanto, il quarto motivo, nei termini sopra indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che