Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22719 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22719 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 905/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, domicilia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2420/2022 depositata il 30/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, per quello che in questa sede ancora rileva, ha accolto parzialmente il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE e ha condannato l’amministrazione al pagamento in favore di NOME COGNOME dei compensi maturati per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 16 giugno 2015, respingendo la domanda intesa al pagamento dei compensi che sarebbero stati ottenuti nel residuo
periodo dal giugno 2015 al 31 dicembre 2015 in base al contratto di collaborazione stipulato con il RAGIONE_SOCIALE in relazione alle esigenze della S truttura tecnica di missione di cui all’art. 163 di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, contratto scaduto il 31 dicembre 2014 e prorogato ex lege dall’art. 1, comma 257 della legge n. 190 del 2014 secondo la prospettazione del lavoratore, disposizione, invece, ritenuta inapplicabile dal RAGIONE_SOCIALE con nota del 10 giugno 2015, con cui, a seguito di parere dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva disposto la cessazione del rapporto nel mentre proseguito.
La Corte territoriale ha distinto i periodi in quanto, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2015 al 12 giugno 2015, l’amministrazione aveva usufruito della prestazione benché in assenza di contratto valido -con conseguente diritto alla retribuzione maturata ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. -, mentre per il periodo successivo, per il quale non era stata prestata alcuna attività lavorativa, a prescindere dall’interpretazione della norma prospettata dall’amministrazione, ha ritenuto assorbente il rilievo che l’art. 1, comma 257, della legge n. 190 del 2014 (secondo cui «Al fine di garantire la continuità RAGIONE_SOCIALE attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge»), era stato dettato esclusivamente per assicurare «la continuità RAGIONE_SOCIALE attività in corso della struttura tecnica di missione», per cui nessun effetto poteva esplicare rispetto alla nuova struttura costituita nel giugno 2015, che, per come risultante dal d.m. n. 194 del 2015 di costituzione, aveva compiti, funzioni, competenze e strutture radicalmente diverse.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso NOME COGNOME articolando due motivi, cui resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del secondo comma dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello avrebbe posto a fondamento della decisione argomenti diversi da quelli addotti e fatti valere dal RAGIONE_SOCIALE (ossia aveva valorizzato la soppressione della struttura cui era addetto il ricorrente e la costituzione di una nuova struttura nel giugno 2015 mentre il RAGIONE_SOCIALE aveva fatto leva solo sull’i nterpretazione letterale della norma per sostenere l’inapplicabilità della stessa ai contratti scaduti il 31 dicembre 2014).
1.1. Il motivo, nei termini formulati, è manifestamente infondato, come da consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum , non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all ‘ applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d ‘ appello che, rimanendo nell ‘ ambito del petitum e della causa petendi , confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (così, in particolare, Cass. Sez. 3, 12/03/2024, n. 6533).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., del comma 257 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 12 disp. prel. cod. civ. , e degli art. 1453, 1463 e 2227 cod. civ., sul rilievo che la norma dovesse essere diversamente interpretata, perché la finalità perseguita dal legislatore era evidentemente quella di garantire la prosecuzione dell’attività della Struttura e la Corte aveva omesso di pronunciarsi sulla proroga del contratto di collaborazione,
disposta per legge, con conseguente diritto del collaboratore al risarcimento per mancato guadagno.
2.1. Il motivo -inammissibile nella parte in cui prospetta il vizio di omessa pronuncia rispetto a questione in realtà decisa in senso sfavorevole al ricorrente -è fondato con riferimento alla questione centrale dell’interpretazione del comma 257 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 , come da precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 03/10/2023, n. 27851), dal quale non vi sono motivi per discostarsi ed a cui va data continuità, richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. c iv.
2.2. Occorre, infatti, partire dal dato testuale della norma (invero relativa ai ‘rapporti’ e non già ai contratti in essere) per approdare ad un’opzione ermeneutica che valga a soddisfare la finalità di garantire la continuità dell’attività della struttura, valorizzando per l’appunto, rispetto all’apparente aporia derivante dall’espressione utilizzata (‘in essere’), il complessivo periodo («Al fine di garantire la continuità RAGIONE_SOCIALE attività in corso della struttura tecnica di missione») che rende palese l’e sigenza sottesa alla prevista proroga, consentendo di attribuire rilievo prevalente alla mens legis rispetto al mero impiego del criterio letterale, che non consente di per sé di superare l’ambiguità insita nella disposizione in esame (in tal senso, arg. ex Cass. Sez. 3, 4 ottobre 2018, n. 21465).
Va accolto, pertanto, il secondo motivo, nei termini sopra indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, respinto il primo mezzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.