Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 119 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 119 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26152/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE CONCORDATO PREVENTIVO , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e con domicilio telematico, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME NOME COGNOME
-controricorrente –
Oggetto: Compravendita -Lesing -Clausola di proroga giurisdizione
R.G.N. 26152/2020
Ud. 14/11/2023 CC
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ANCONA n. 874/2020 depositata il 21/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21 agosto 2020 la Corte d’appello di Ancona, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE CONCORDATO PREVENTIVO e nella contumacia dell’altra appellata RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 28 luglio 2017 e, in riforma della sentenza medesima, ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice italiano a favore del giudice tedesco, individuato nel Tribunale di Mainz.
In fatto, RAGIONE_SOCIALE aveva contattato la RAGIONE_SOCIALE (in allora RAGIONE_SOCIALE e per questo negli atti delle parti costantemente indicata come ‘RAGIONE_SOCIALE‘) al fine di acquistare un impianto estrusore, sottoscriv endo un ordine di acquisto che contemplava, tra le condizioni generali, una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice tedesco.
Successivamente, in data 19 dicembre 2007, RAGIONE_SOCIALE aveva sottoscritto con la società tedesca il contratto di fornitura dell’impianto, mentre in data 20 dicembre 2007, la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva concluso con la RAGIONE_SOCIALE contratto di leasing.
nonché contro
Sorta controversia tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima aveva adito il Tribunale di Ascoli Piceno, ottenendo, all’esito del giudizio, la declaratoria di nullità del contratto per non conformità dell’impianto alla normativa su lla sicurezza del lavoro.
3. La Corte d’appello di Ancona, nell’accogliere il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto in primo luogo che le parti avessero convenuto una clausola di proroga della giurisdizione, osservando che le stesse avevano sottoscritto l’ Annex 1 dell’ordine di acquisto , documento che veniva considerato parte integrante dell’Ordine medesimo e dove, tra le condizioni generali, compariva la clausola sul foro esclusivo tedesco.
La Corte d’appello ha quindi affermato che l’Ordine di acquisto, pur stabilendo espressamente che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe sottoscritto un contratto di leasing, costituiva ‘un contratto a tutti gli effetti’ , in quanto il contratto di leasing poi effettivamente concluso ne veniva a costituire esecuzione.
La Corte territoriale, poi, ha osservato che il successivo Accordo di fornitura veniva a richiamare le disposizioni dell’Ordine di acquisto e quindi anche le condizioni generali in quest’ultimo contenute, determinando l’operatività della clausola di prorog a della giurisdizione, mentre ha escluso che la natura vincolante dell’Ordine potesse essere ‘inficiata’ dal fatto che, prima della conclusione del successivo Accordo di fornitura, la RAGIONE_SOCIALE aveva sollecitato l’adempimento dell’ordine medesimo, prospettando, in caso di mancato riscontro, di rimettere sul mercato il macchinario.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorre ora RAGIONE_SOCIALE CONCORDATO PREVENTIVO.
Resiste con controricorso REIFENHAUSER BLOWN FILM GMBH.
È rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
2 .1. Il primo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c., si articola in tre sottomotivi, testualmente rubricati:
-‘in via principale: la clausola di foro competente tedesco, prevista dalle CGC Kiefel (a loro volta inserite nell’Ordine) è inapplicabile in quanto tale Ordine non ha mai avuto efficacia inter partes e, in ogni caso, manca un accordo ‘chiaro e preciso’ tra Kiefel e Volplast in relazione alla sua applicazione’
-‘in via alternativa o subordinata: le CGC RAGIONE_SOCIALE (e quindi la clausola di foro competente tedesco) contenute nell’Ordine, sono comunque inapplicabili a RAGIONE_SOCIALE in quanto superate dal Contratto stipulato tra Kiefel e Fraer’
-‘in ogni caso, le CGC Kiefel (e quindi la clausola di foro competente tedesco), contenute nell’Ordine non sono applicabili neppure in forza del rinvio operato dal Contratto all’Ordine’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che:
-erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che la sottoscrizione del solo Annex 1 all’Ordine si sarebbe tradotta nella sottoscrizione dell’Ordine medesimo, e quindi anche delle clausole generali in esso richiamate, dovendosi escludere che il rapporto tra le parti fosse disciplinato
dall’Ordine in quanto unico documento che regolava detto rapporto era il successivo Contratto;
-in ogni caso risulterebbe mancante il requisito di cui all’art. 23, Reg. CE 44/2001 della accettazione della clausola di proroga della giurisdizione, non potendosi ritenere che, in virtù del mero richiamo da parte dell’ Annex 1 all’Ordine, vi fosse un consenso delle parti chiaro e preciso sulla clausola di proroga della giurisdizione in quest’ultimo contenuta;
-altrettanto erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il successivo contratto concluso tra l’odierna controricorrente e la RAGIONE_SOCIALE costituisse ‘esecuzione’ del contratto ipoteticamente concluso con la sottoscrizione dell’ Annex 1 al precedente Ordine;
-la stessa RAGIONE_SOCIALE avrebbe manifestato di non considerare vincolante l’Ordine, nel momento in cui aveva successivamente inviato un sollecito con il quale prospettava la possibilità che il macchinario venisse posto in vendita a favore di terzi;
-il contratto tra la controricorrente e la RAGIONE_SOCIALE avrebbe in ogni caso superato integralmente l’Ordine, anche a voler ammettere il valore vincolante di quest’ultimo, atteso che il Contratto conteneva previsioni del tutto incompatibili con le cond izioni generali inserite nell’Ordine;
-erroneamente, infine, la Corte territoriale avrebbe concluso che il rinvio contenuto nel Contratto all’Ordine si estendesse anche alle condizioni generali di contratto, in quanto tale richiamo dovrebbe intendersi come riferito unicamente alle specifiche tecniche del macchinario ed avrebbe ulteriormente
ritenuto la proroga di giurisdizione compatibile con la clausola arbitrale C.C.I. contenuta nel Contratto.
2.2. Il motivo è infondato.
Si deve, infatti, osservare che:
-infondate appaiono le contestazioni della ricorrente in ordine alla propria effettiva accettazione delle conclusioni generali di contratto contenenti la clausola di proroga della giurisdizione, essendosi la Corte territoriale conformata al principio -espresso da questa Corte -per cui il rispetto del requisito della forma scritta previsto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria di un Paese estero, dall’art. 25, par. 1, lett. a), del Reg. UE n. 1215 del 2012, richiede, secondo l’interpretazione datane dalla CGUE con sentenza dell’8 marzo 2017, in causa n. 64/2017, che la clausola attributiva della giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di pattuizione tra le parti, manifestatasi in modo chiaro e preciso, ed è pertanto rispettato nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla parte acquirente, espressamente richiamate negli ordini di acquisto e ad essi allegate, potendo le stesse ritenersi accettate dalla parte venditrice unitamente agli ordini di acquisto integranti la proposta contrattuale (Cass. Sez. U – Ordinanza n. 13594 del 29/04/2022; e, in generale, Cass. Sez. U – Sentenza n. 8895 del 06/04/2017; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 3693 del 09/03/2012, ma si vedano anche Cass. Sez. U – Ordinanza n. 21622 del 19/09/2017; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 10312 del 05/05/2006), peraltro in armonia con le indicazioni
interpretative eurounitarie espresse, ad esempio, da CGUE, 8 marzo 2018, causa C -64/17, RAGIONE_SOCIALE ;
-immune da vizi appare anche la ricostruzione della complessiva operazione contrattuale operata dalla Corte territoriale, nel momento in cui quest’ultima ha ritenuto che l ‘operazione medesima si sia articolata nella conclusione di un accordo tra ricorrente e controricorrente -il c.d. ‘Ordine’ -e successivamente nel finanziamento di tale operazione -peraltro in conformità a quanto nel medesimo ‘Ordine’ stabilito -mediante il contratto di fornitura alla RAGIONE_SOCIALE e la concessione in locazione finanziaria da parte di quest’ultima alla ricorrente, corretta risultando, in particolare, la conclusione per cui il contratto di fornitura è venuto a costituire non un superamento -come sostenuto dalla ricorrente -ma anzi esecuzione dell”Ordine’ ;
-la ricostruzione dell’operazione risulta, del resto, confermata dalla considerazione che il leasing , ben lungi dal poter essere qualificato come operazione del tutto divergente ed aliena rispetto a quella originariamente enunciata del c.d. ‘Ordine’, altro non era se non una modalità di finanziamento del contratto concordato nell”Ordine’ stesso – come è, del resto, funzione del leasing , dovendosi qui richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha ormai ammesso l’azione diretta dell’utilizzatore nei confronti del venditore (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 9663 del 26/05/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015), facoltà di cui la ricorrente si è nella specie, appunto, avvalsa -e quindi non costituiva in alcun modo superamento d ell”Ordine’ stesso ma ad esso si ricollegava;
-conforme alle regole di corretta ermeneutica -la cui violazione, peraltro, la ricorrente, deduce in modo non pienamente rituale, semplicemente dolendosi che non sia stata recepita l’interpretazione da essa caldeggiata (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 28319 del 28/11/2017) -è, infine, la conclusione cui è pervenuta la Corte d’appello, nel momento in cui ha affermato che il richiamo operato dall’Accordo di fornitura a ll”Ordine’ era da ritenersi -del tutto logicamente -esteso anche alle Condizioni generali in quest’ultimo contenute, non trovando, del resto, alcuna conferma la tesi della ricorrente, secondo cui il richiamo era da ritenersi -non è dato comprendere sulla scorta di quali indici testuali, non individuati nel ricorso -alla sola individuazione del macchinario oggetto dell’operazione contrattuale.
3.1. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto discussione tra le parti, consistenti:
-nel fatto che il Contratto prevedeva una clausola arbitrale C.C.I., peraltro successivamente azionata dalle parti, da considerarsi incompatibile con la clausola di proroga della giurisdizione;
-in una lettera di sollecito inviata da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE in data 30 settembre 2008, con la quale la società tedesca veniva espressamente ad escludere la sussistenza di un rapporto contrattuale con RAGIONE_SOCIALE
3.2. Il motivo è infondato.
In primo luogo, si deve rilevare che la ricorrente deduce come ‘fatti’ quelle che, in realtà, argomentazioni in diritto -quale la
incompatibilità tra clausola di proroga della giurisdizione e clausola per arbitrato -o profili di natura istruttoria -quale la valutazione della lettera di sollecito inviata dalla odierna controricorrente -e cioè profili estranei al paradigma normativo dell’art. 360, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), dovendosi rammentare che le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).
In secondo luogo, le doglianze della ricorrente si discostano ampiamente dal canone di corretta individuazione del vizio ex art. 360, n. 5), c.p.c., risultando inadeguatamente individuata la sede nella quale i ‘fatti’ indicati dalla ricorrente sarebbero stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro “decisività”.
Ulteriormente, risulta del tutto infondata la tesi della ricorrente in ordine alla incompatibilità assoluta tra clausole di proroga della giurisdizione e clausole per arbitrato, e ciò per una pluralità di ragioni, dovendosi osservare che:
-non sussiste tra le due tipologie di clausole un’astratta ed assoluta incompatibilità, ben potendo le medesime coesistere (cfr. per una ipotesi, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 14695 del 13/07/2005) ed operare ciascuna in relazione a profili esclusi dall’operatività dell’altra, come le domande di natura cautelare;
-da tale constatazione discende che tale incompatibilità -come argomenta in modo condivisibile la controricorrente –
non può neppure essere ricondotta all’art. 1 delle Condizioni generali di contratto di cui all’Ordine di acquisto , dal momento che, effettivamente, la clausola arbitrale risultava contenuta nel contratto di fornitura concluso con RAGIONE_SOCIALE circostanza che impedisce di affermare che la clausola arbitrale risultasse radicalmente incompatibile con la clausola di proroga della giurisdizione.
Quanto alla tesi della ricorrente – secondo la quale il contenuto del sollecito inviato in data 30 novembre 2008 dalla controricorrente alla RAGIONE_SOCIALE verrebbe ad evidenziare che a quella data non vi era rapporto contrattuale alcuno con l’odierna ricorrente la scelta della Corte territoriale di non conferire rilevanza a detta argomentazione appare del tutto corretta, atteso che le affermazioni contenute nella missiva venivano, semmai, a ricollegarsi proprio -come visto in precedenza -alle previsioni dell’Ordine, nella parte in cui le stesse prevedevano come modalità esecutiva dello stesso la conclusione di un contratto di leasing , come del resto evidenziato dallo stesso tenore complessivo della missiva – per come riprodotta negli atti -ove esaminata in modo non frammentario, atteso che la missiva medesima veniva, appunto a sollecitare la finalizzazione dell’operazione di leasing senza in alcun modo contestare la valenza del precedente Ordine, ma anzi chiedendone sostanzialmente l’esecuzione.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 11.000,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre