Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 7098 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 7098 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 380/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME REGHIZZI ZENO (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
in relazione al GIUDIZIO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA n. 1223/2021.
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice italiano.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, nella causa introdotta nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania al fine di sentir accertare la responsabilità extracontrattuale della convenuta, con condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto di gravi difetti di fabbricazione di tre velivoli del modello TARGA_VEICOLO, già condotti dall’attrice in sublocazione, modello per il quale il 12 marzo 2019, a seguito di due disastri aerei in cui erano stati coinvolti aerei dello stesso tipo, l’RAGIONE_SOCIALE aveva disposto la chiusura dello spazio aereo italiano.
– RAGIONE_SOCIALE in liquidazione resiste con controricorso , illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
– Secondo RAGIONE_SOCIALE la giurisdizione spetterebbe al giudice inglese in forza di tre concorrenti argomenti:
-) RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avrebbe prospettato le proprie domande come extracontrattuali, mentre esse avrebbero invece un
chiaro fondamento contrattuale, concernendo asseriti vizi che avrebbero limitato l’impiego degli aerei c oncessi in sublocazione: difatti RAGIONE_SOCIALE, sottoscrivendo l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , avrebbe espressamente convenuto di far valere le proprie pretese nei confronti di RAGIONE_SOCIALE dinanzi ai tribunali inglesi e con assoggettamento al diritto inglese;
-) gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti contemplavano la devoluzione alla giurisdizione inglese non solo delle controversie di natura contrattuale, ma anche quelle di natura extra-contrattuale, sicché la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si applicherebbe anche alle medesime;
-) se anche la clausola di proroga della giurisdizione prevista nell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non fosse applicabile alle domande di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, difetterebbe comunque la giurisdizione italiana in quanto, nel caso in esame, non solo la condotta illecita asseritamente imputabile a RAGIONE_SOCIALE, ossia la fabbricazione di aeromobili difettosi, ma anche il « danno iniziale » in tesi patito da RAGIONE_SOCIALE, per aver preso in sublocazione gli aerei in questione, si sarebbe concretizzato negli Stati Uniti d’America.
RITENUTO CHE
– Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
4.1. – Le circostanze che conducono alla decisione sono le seguenti:
-) RAGIONE_SOCIALE ha acquistato da RAGIONE_SOCIALE, società statunitense produttrice di aerei, tre aerei RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO MAX con numeri di serie 64605, 64606 e 64607, con contratto del 29 dicembre 2016;
-) RAGIONE_SOCIALE ha concluso contratti di sale and leaseback , aventi ad oggetto ciascuno dei tre velivoli, con RAGIONE_SOCIALE;
-) RAGIONE_SOCIALE ha quindi concesso in subleasing i tre aerei a RAGIONE_SOCIALE, alla quale essi sono stati consegnati negli Stati Uniti d’America il 10 maggio, 11 luglio e 20 novembre 2018;
-) in tali date RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno sottoscritto un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , AWA , per ciascun aereo, avente appunto ad oggetto le garanzie prestate in dipendenza delle pattuizioni a monte concernenti i velivoli;
-) gli AWA contenevano un articolo 13.2 secondo cui « ciascuna delle parti conviene irrevocabilmente che le Corti inglesi avranno competenza per conoscere e definire qualsiasi causa, azione o procedimento, nonché per risolvere qualsiasi controversia, che possa derivare da o essere connessa al presente Contratto sulle Garanzie della Cellula o da o a qualsiasi obbligazione extracontrattuale ad esso collegata e, per tali scopi, si assoggetta irrevocabilmente alla competenza di tali Corti »;
-) RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno in pari date sottoscritto un AWA RAGIONE_SOCIALE and RAGIONE_SOCIALE concernente ciascun AWA ;
-) gli RAGIONE_SOCIALE manifestano l’adesione di RAGIONE_SOCIALE agli AWA ; con questi ultimi, in particolare, « le par ti intendono, con il consenso e l’accordo del Produttore, prendere accordi in merito alle Garanzie nei termini e alle condizioni di cui al presente Contratto »; gli AWA richiamano cioè quale necessario presupposto dell’accordo ivi stipulato « il consenso e l ‘accordo del Produttore », prestato appunto con gli RAGIONE_SOCIALE , con i quali RAGIONE_SOCIALE ha dunque aderito all’accordo nel suo complesso, ivi compreso perciò il citato articolo 13.2, giacché, evidentemente, gli AWA RAGIONE_SOCIALE and RAGIONE_SOCIALE hanno senso solo nella misura in cui consentano ad RAGIONE_SOCIALE (ed anche a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, la cui posizione qui non interessa) di avvalersi dell’ AWA nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e specularmente a ques t’ultima di avvalersi dell’ AWA medesimo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
-) gli RAGIONE_SOCIALE sono sottoscritti dalle parti, ivi compresa RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso, come emerge dai documenti prodotti in copia dalla ricorrente, nulla rilevando l’apposizione delle sottoscrizioni in distinti originali: questo, in fatto, è un punto fondamentale, dal momento che RAGIONE_SOCIALE assume di essere terza rispetto a RAGIONE_SOCIALE proprio sull’assunto che gli RAGIONE_SOCIALE non sarebbero stati da essa sottoscritti, il che è però escluso avuto riguardo alle sigle apposte in calce alle copie come si è detto prodotte dalla ricorrente;
-) RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha agito dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentir accertare la responsabilità extracontrattuale della convenuta con condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto di gravi difetti di fabbricazione di tre velivoli, che hanno perciò subito l’interdizione al volo di cui si è detto.
4.2. – Nella memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto per la prima volta che la giurisdizione si radicherebbe presso il giudice inglese in dipendenza della convenzione sugli accor di di scelta del foro, conclusa il 30 giugno 2005 nell’ambito della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, ratificata dall’Unione europea il 15 giugno 2015 in seguito alla Decisione 2014/887/UE, e così vincolante per tutti gli Stati membri (eccetto la Danimarca) e gli altri stati che l’hanno ratificata dal momento della sua entrata in vigore il 1° dicembre 2015: ma è agevole replicare che detta convenzione è sì operante in Italia, ma, alla data cui risale la pattuizione, non negli Stati Unit i d’America, in cui è ubicata la sede di RAGIONE_SOCIALE, che la invoca.
4.3. – La giurisdizione italiana è esclusa invece in base all’articolo 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, che consente la deroga convenzionale della giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero, « se la deroga è provata per iscritto e la causa non verte su diritti indisponibili ».
Nel caso di specie si è già visto che la ricorrente ha prodotto gli AWA e gli AWA RAGIONE_SOCIALE and RAGIONE_SOCIALE , con cui è stata provata per iscritto la deroga della giurisdizione invocata da RAGIONE_SOCIALE in favore delle Corti inglesi, mentre non v’è alcun dubbio che il diritto fatto valere non sia riconducibile all’area dell’indisponibilità, senza che occorra stabilire se la domanda presentata come aquiliana sia in realtà una domanda fondata in buona sostanza sull’inadempimento delle obbligazioni gravanti su The RAGIONE_SOCIALE, dal momento che la deroga della giurisdizione nel caso in esame si estende anche alle controversie di natura extracontrattuale comunque collegate alla pattuizione intercorsa tra le parti.
– Le spese del giudizio meritano di essere interamente compensate, tenuto conto dell’atteggiarsi della controversia, anche in considerazione della parziale infondatezza degli argomenti sostenuti in diritto dalla ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa le spese.
Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2022.