Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5942 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8032-2022 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
Questore AVV_NOTAIOa AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Questore pro tempore, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘Interno , in persona del AVV_NOTAIO pro tempore.
-intimati – avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in data 17 settembre 2021, nell’ambito del procedimento n. R.G. 10569/21, di proroga del trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE per i rimpatri (C.P.RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 14, c. 5, D. Lgs . 286/1998;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.La vicenda processuale del ricorrente, secondo la ricostruzione operata da quest’ultimo nel ricorso introduttivo, prende le mosse dal suo s occorso in mare, intervenuto tramite un mezzo AVV_NOTAIOa marina RAGIONE_SOCIALE: il ricorrente veniva dunque condotto a Lampedusa, identificato allo sbarco e successivamente trasferito dall’isola a Ventimiglia.
Il 22 luglio 2022 COGNOME NOME veniva condotto presso gli uffici AVV_NOTAIOa Questura di Imperia, dove riceveva la notifica di un decreto di espulsione per essere entrato in Italia ‘sottraendosi ai controlli di frontiera’, ai sensi AVV_NOTAIO‘ art. 13, c. 2, lett. a), D.Lgs. 286/98, e di un contestuale decreto di trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALECRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Il 26 luglio 2021 il Giudice di Pace convalidava il trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prorogandolo una prima volta il 20 agosto 2021. In data 16 settembre 2021, la Questura di RAGIONE_SOCIALE chiedeva la seconda proroga del trattenimento del Moulahi ‘in quanto permangono le condizioni di cui all’art. 14 comma 1 del medesimo D.L.vo., come da documentazione prodotta in sede di proroga’.
All’udienza di discussione AVV_NOTAIOa proroga del 17 settembre 2021 la Questura di RAGIONE_SOCIALE chiedeva la proroga del t rattenimento riferendo che ‘si tratta di una seconda richiesta di proroga e che rientra negli accordi AVV_NOTAIOa Tunisia del 5.4.2011, il volo charter è previsto per lunedì p.v., il trattenuto si rifiuta di fare il tampone necessario per il rimpatrio’. La difesa del l’odierno ricorrente si opponeva alla proroga del trattenimento ‘richiamando la memoria depositata e per manifesta illegittimità del decreto di espulsione adottato ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 2 lettera A in quant o all’ingresso in Italia lo straniero era stato fotosegnalato e dunque vi è erroneità per i presupposti di fatto ‘.
A fronte di tale deduzione difensiva, il Giudice di prime cure prorogava tuttavia il trattenimento ‘richiamando quanto riferito dalla P.A. in ordine alla condotta AVV_NOTAIOo straniero di cui sopra’.
5.1 Il provvedimento qui impugnato così disponeva:
‘ Vista la richiesta formulata del Questore di RAGIONE_SOCIALE ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 14 co. 5 D.lgs. 286/98 come modificato dalla L.94/09 ai fini AVV_NOTAIOa proroga del trattenimento AVV_NOTAIOo straniero COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; P.Q.M.
Visto il provvedimento emesso dal Questore di Imperia il 22.07.2021 relativo al trattenimento AVV_NOTAIOo straniero presso il RAGIONE_SOCIALE; Visto il provvedimento di convalida di tale trattenimento emesso dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in data 26.07.2021; Visto l ‘ultimo provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in data 20.08.2021; Ritenute fondate le motivazioni AVV_NOTAIOa Questura di RAGIONE_SOCIALE che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno; Letto l’art. 14, co. 5 T.U. 286/98 e successive modifiche PROROGA di ulteriori giorni trenta il periodo di trattenimento del predetto straniero presso presso il CCRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE‘ di RAGIONE_SOCIALE ‘
2.Il provvedimento, pubblicato il 17.9.2021, è stato impugnato da COGNOME NOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Questore AVV_NOTAIOa AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO e il AVV_NOTAIO‘Interno, intimati, non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione AVV_NOTAIO‘art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5 e 5 bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr.
2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, bis, art. 111, c. 6, Cost. art. 111, c. 6, Cost. e vizio di ‘ motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di proroga del trattenimento ‘ .
1.1 Il motivo è in realtà fondato.
1.1.1 Osserva il ricorrente che a ll’udienza del 17 settembre 2021 la sua difesa si era opposta alla richiesta di proroga affermando la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo adottato nei suoi confronti in quanto fondato su presupposti di fatto erronei. Nonostante tale deduzione, dettagliatamente riportata anche nella memoria difensiva depositata in occasione AVV_NOTAIO‘udienza ,
il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE aveva prorogato il suo trattenimento solo ‘richiamando quanto riferito dalla P.A. in ordine alla condotta AVV_NOTAIOo straniero di cui sopra’. Aggiunge il ricorrente che con il successivo provvedimento, oggetto AVV_NOTAIOa odierna impugnazione, il medesimo Giudice ricorreva alla seguente formula di stile: ‘Ritenute fondate le motivazioni AVV_NOTAIOa Questura di RAGIONE_SOCIALE che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale di udienza odierno’.
1.1.2 Emergerebbe con chiarezza – pertanto – la natura meramente apparente AVV_NOTAIOa motivazione impugnata che, oltre ad essere formulata attraverso una dicitura quasi interamente prestampata, suggeriva l’adesione alle tesi AVV_NOTAIOa pubblica amministrazione ancora prima AVV_NOTAIOa loro esposizione. Si evidenzia ancora da parte del ricorrente che il generico richiamo alle ‘motivazioni’ esposte dalla Questura di RAGIONE_SOCIALE risultava del tutto insoddisfacente, poiché quest’ultima non opponeva alcuna argomentazione alle deduzioni difensive relative alla manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto del trattenimento.
1.1.3 Ricorda infatti il ricorrente che, come già affermato da questa Corte di legittimità in altri analoghi precedenti, la decisione del Giudice di pace sarebbe illegittima per mancanza AVV_NOTAIOa motivazione, sia con riguardo al verbale di convalida, che l’aveva disposta senza alcuna spiegazione, e sia con riguardo alla successiva integrazione motivazionale, che aveva omesso del tutto di dar risposta alle circostanze allegate e documentate.
1.2 Le obiezioni del ricorrente, come già sopra annunciato, colgono nel segno. In realtà, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicato le questioni sottoposte all’esame del giudice di merito nella propria memoria difensiva illustrata alla udienza fissata per la decisione sull’istanza di proroga del suo trattenimento, ovverosia la questione AVV_NOTAIOa manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo a lui stesso già notificato in precedenza.
Osserva il Collegio che, a fronte AVV_NOTAIOe articolate prospettazioni difensive del ricorrente, il Giudice di pace, senza alcuna specifica motivazione, aveva prorogato il trattenimento, utilizzando una clausola di mero stile preventivamente predisposta su un modulo p restampato, così decretando ‘la
proroga del termine di trattenimento, sussistendone i presupposti di legge, per ulteriori trenta giorni’.
Non vi è dubbio che a fronte del thema decidendum, come cristalizzatosi a seguito AVV_NOTAIOe articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri AVV_NOTAIOa sentenza AVV_NOTAIOe Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, e non prendendo alcuna posizione sui punti sottoposti dal ricorrente alla sua attenzione, è incorsa nel sopra denunciato vizio di legittimità del provvedimento impugnato.
1.3 Sul punto, va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento AVV_NOTAIOo straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione AVV_NOTAIOa libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza AVV_NOTAIOe condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939).
Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e AVV_NOTAIOa natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida AVV_NOTAIOa proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno AVV_NOTAIOa richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064). E ciò tenuto conto anche AVV_NOTAIOa specificità AVV_NOTAIOe condizioni giustificative del trattenimento AVV_NOTAIOo straniero previste dalla legge per la concessione AVV_NOTAIOe diverse proroghe e AVV_NOTAIOa rigida predeterminazione dei tempi di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale
iniziale di trenta giorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14, comma 5) (così, Cass. 15647/2021).
1.4 Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di proroga, redatto su modulo prestampato non reca alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza AVV_NOTAIOe condizioni di cui all’art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, senza dunque poter ricavare dallo stesso un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883).
1.4.1 A ciò va aggiunto che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per i rimpatri (CPR), la modifica AVV_NOTAIO‘art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione AVV_NOTAIOa seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza AVV_NOTAIO‘art. 13 Cost., essendo necessario accertare l’esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione AVV_NOTAIOo straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 25875/2021; Cass. 1648/2022). È stato anche precisato che ‘in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l’ulteriore proroga del trattenimento in un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative AVV_NOTAIO‘autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l’identificazione AVV_NOTAIOo straniero, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., e la motivazione “per relationem”, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente’ (così, espressamente Cass. 610/2022).
Ne consegue l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo di censura con il quale si denuncia ‘ violazione AVV_NOTAIO‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli azione agli artt. 10, 13 D. Lgs. 286/98 –illegittimità AVV_NOTAIOa proroga del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto –erronea contestazione AVV_NOTAIOa fattispecie espulsiva’.
Alla ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso consegue, con decisione nel merito, la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal G.d.P. e qui impugnato, in quanto risultano decorsi i termini per disporre legittimamente la proroga.
1.5 Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione AVV_NOTAIOe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 83, comma 2, AVV_NOTAIOo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese AVV_NOTAIOa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore AVV_NOTAIOo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023