Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6605 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6605 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23070/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO,
-intimati- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE ROMA, nel proc.to n. 18506/2023, depositato il 27/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, con decreto pubblicato il 27/4/23, ha
convalidato la prima proroga, per giorni trenta, del trattenimento presso il CPR di Ponte Galeria, richiesta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.14, co.5 ter, d.lgs. 286/1998 TUI (per violazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine, ai sensi del comma 5 bis, di allontanamento dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato nel termine di sette giorni, nell’impossibilità sia di procedere all’accompagnamento immediato alla frontiera sia di disporne il trattenimento, ordine notificato allo straniero successivamente al rilascio dal CPR del dicembre 2022), dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, il 26/4/23, per COGNOME NOME, cittadino marocchino, rilevando, in relazione ai presupposti di cui all’art.14 del d.lgs. 286/1998, che lo straniero non ha un lavoro e nemmeno un posto dove andare a vivere né ha costruito, durante il periodo di permanenza in Italia, uno stile di vita tale da potersi ritenere inserito regolarmente nel territorio nazionale.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 27/4/23, COGNOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 26/11/2023, affidato a unico motivo, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO (che dichiarano di costituirsi ai soli fini di partecipare all’udienza pubblica di discussione) .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza del 6/3/24, con ordinanza n. 11090/2024, in relazione allo stesso ricorrente COGNOME, nei ricorsi riuniti, vertenti su convalida del trattenimento disposto dal questore di AVV_NOTAIO il 22/10/22 in esecuzione del decreto del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO di espulsione del 2/9/22 (il primo dei due decreti espulsivi che lo hanno interessato), su riesame relativo e su prima proroga del trattenimento, si sono accolti i ricorsi per vizio di motivazione, per essersi il AVV_NOTAIO di Pace limitato a mero richiamo alle motivazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna disamina RAGIONE_SOCIALEe difese del ricorrente, e violazione di legge (quanto al riesame, ritenuto dal AVV_NOTAIO inammissibile in mancanza
di nuovi elementi), con cassazione senza rinvio essendo ormai decorsi i termini di legge per il trattenimento.
2. Nel presente ricorso, il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, c . 5, D. Lgs. 286/98, 111, c. 6, Cost., in quanto il provvedimento di proroga del trattenimento sarebbe viziato da motivazione apparente e incongrua e da omessa considerazione RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive formulate in sede di impugnazione, in particolare, essendosi denunciata, in sede di impugnazione, la manifesta illegittimità derivata dall’atto -presupposto, il decreto di espulsione, adottato il 2 settembre 2022 dal medesimo AVV_NOTAIO in ragione RAGIONE_SOCIALE‘asserita violazione di un onere introdotto nel 2007 a fronte RAGIONE_SOCIALE‘ingresso in Italia risalente al 1985, in palese contrasto con il principio RAGIONE_SOCIALEa irretroattività RAGIONE_SOCIALEa norma (art. 11, Disposizioni sulla legge in generale, nonché la sottoscrizione del provvedimento espulsivo da parte non del AVV_NOTAIO ma di funzionari n assenza di delega di quest’ultimo, benché necessaria ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALE‘atto secondo la giurisprudenza di legittimità).
Si evince dal ricorso che la prima proroga per cui è causa era richiesta, il 26/4/23, dal AVV_NOTAIO, a fronte RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rilascio del lasciapassare inoltrata alla rappresentanza diplomatica del Marocco il 4/4/23, e riguardava il trattenimento presso il CPR di AVV_NOTAIO, disposto il 30/3/23 dal AVV_NOTAIO (convalidato dal AVV_NOTAIO di pace di AVV_NOTAIO il 3/4/23), contestualmente all’adozione, il 30/3/23, da parte del AVV_NOTAIO, del secondo decreto espulsivo riguardante il COGNOME, per essersi trattenuto nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano senza motivo, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine, ai sensi del comma 5 bis, di allontanamento dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato nel termine di sette giorni, nell’impossibilità sia di procedere all’accompagnamento immediato alla frontiera sia di disporne il trattenimento, ordine notificato allo straniero successivamente al rilascio dal CPR del dicembre 2022 .
3. La censura è fondata.
In effetti il provvedimento impugnato trascura del tutto sia l’esame RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive RAGIONE_SOCIALEo straniero sia la verifica degli stessi presupposti RAGIONE_SOCIALEa proroga richiesta dal AVV_NOTAIO.
Questa Corte (Cass, 18748/2015; Cass. 6064/2019) ha chiarito che « Il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio »
E si è ritenuto (Cass. 30178/2023) che « In tema di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo RAGIONE_SOCIALEe motivazioni RAGIONE_SOCIALEa questura, senza indicare le ragioni giustificative RAGIONE_SOCIALEa proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ».
Riguardo ai parametri per delineare il rischio di fuga, costituente una ragione di trattenimento, si è poi chiarito (Cass. 21423/2016) che « lo straniero che, a seguito di decreto di espulsione, abbia
fatto richiesta RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale può essere trattenuto presso un Centro di identificazione ed espulsione -oggi CPR – , in attesa RAGIONE_SOCIALEa sua audizione, al fine di scongiurare il pericolo di fuga di cui all’art. 6, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 142 del 2015, ovvero il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica di cui alla lett. c) RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione, con valutazione da effettuarsi caso per caso in base al riscontro RAGIONE_SOCIALEe circostanze specificamente indicate dalle citate norme, non rilevando, invece, a tal fine, l’assenza di radicamento sul territorio e l’indisponibilità di mezzi economici» .
4. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’ordinanza impugnata senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla proroga del trattenimento. Sulle spese si deve rilevare che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998, artt. 13, co. 5 bis, e 14, co. 4, che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).
Il difensore ha chiesto la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, dal momento che il difensore non pu ò disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. Un. n. 8561 del 26/03/2021; Cass. n. 32070/2023).
Poich é la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformit à a quanto gi à sancito, ex aliis , da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in
una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al AVV_NOTAIO del procedimento, e pi ù precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al AVV_NOTAIO che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al AVV_NOTAIO che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non pu ò , infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonch é Cass., SU, n. 24413 del 2021).
Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimit à , dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.