Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11049 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16033/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende -resistente- e RAGIONE_SOCIALE TORINO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende -resistente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO, nel proc.to n. 1558/2023, comunicato il 27/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Torino ha autorizzato, con provvedimento pubblicato il 26/1/2023, su richiesta RAGIONE_SOCIALEa Questura di Torino, la proroga del trattenimento presso il CPR INDIRIZZO di NOME, cittadino tunisino.
Il Tribunale ha dato atto che: a) il trattenimento era stato disposto originariamente, con provvedimento del 3/10/2022, convalidato dal Giudice di Pace, in esecuzione del decreto prefettizio di espulsione del 22/9/2022, e poi, avendo lo straniero, allorché era trattenuto, formalizzato in data 3/10/2022 domanda di protezione internazionale, con provvedimento, in pari data, ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015, convalidato dal Tribunale per un periodo di 60 giorni, cui era seguita proroga con decreto del Tribunale del 29/11/2022; b) la domanda di protezione è stata respinta per manifesta infondatezza con decreto RAGIONE_SOCIALEa Commissione Territoriale, impugnato dal trattenuto; c) la richiesta di proroga del trattenimento era fondata, ex art.6, comma 3, citato , sulla strumentalità RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione presentata dal ricorrente.
Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistenti plurimi motivi per considerare meramente strumentale la domanda di protezione internazionale (« presentazione RAGIONE_SOCIALEa stessa solo a seguito del trattenimento; provenienza da paese sicuro; irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe motivazioni addotte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda confermate anche davanti alla CT ») e infondate le altre doglianze sulla illegittimità del decreto di espulsione (peraltro già esaminata dal Giudice di Pace), avuto riguardo alla sua obiettiva esistenza e legittimità formale, come anche le eccezioni concernenti la sospensione del
provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALEa CT e quella riguardante il decorso del termine per la registrazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, richiamando le motivazioni già espresse « nel precedente decreto del 29/11/222 »; in ogni caso non poteva dirsi assolta « la dichiarazione di presenza … per il fatto che lo straniero , entrato irregolarmente in Italia, sia stato identificato mediante fotosegnalamento, sotto, peraltro, altre generalità ».
Avverso la suddetta pronuncia comunicata il 27/1/2023, NOME propone ricorso per cassazione, notificato il 26/7/2023, affidato a tre motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Questura di Torino e del RAGIONE_SOCIALE (che non svolgono difese ).
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art.6, commi 3, 9, d.lgs. 142/2015, 35 bis , comma 4, d.lgs. 2572008, per assenza dei presupposti per il mantenimento del trattenimento, dovendo escludersi la mera finalità strumentale RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento, con provvedimento del 21/11/2922, comunicato il 22/11/2022, RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecutività del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Commissione Territoriale; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.6, comma 5, d.lgs. 142/2015, 13, comma 2, d.lgs. 286/1998, 13 Cost. , 5, par.1 lett. f. CEDU, per manifesta illegittimità del decreto di trattenimento per erroneità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie contestata, atteso che l’NOME era entrato in Italia presso il valico di frontiera marittima di Trapani il 12/2/2022 (non il 10/3/2022 come erroneamente indicato nel decreto impugnato), dove egli veniva registrato Come « NOME », con conseguente rituale dichiarazione di presenza; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.28 bis d.lgs. 25/2008, 6, comma 5, d.lgs. 142/2015, 14, commi 3 e 4 , d.lgs. 286/1998, 13 Cost., 5, par.1, lett.f), CEDU, per tardiva adozione del decreto
di trattenimento da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura di Torino a seguito RAGIONE_SOCIALEa manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale avvenuta in sede di udienza di convalida del trattenimento di fronte al Giudice di pace di Torino, da cui decorreva il termine di legge di sei giorni lavorativi per la registrazione RAGIONE_SOCIALEa domanda.
2. Preliminarmente, con ordinanza del 21/2/2024 n. 4632, nei ricorsi riuniti nn. 5001/1993, 5509/2023, 11722/2023, concernenti, rispettivamente, impugnazione del decreto del 26/9/2022 del Giudice di Pace di Torino di convalida del trattenimento disposto dal Questore in esecuzione di decreto di espulsione, ex art.14d.lgs. 286/1998, TUI, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 4/10/2022 del Tribunale di Torino di convalida del nuovo trattenimento disposto ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015 (avendo il trattenuto presentato domanda di protezione internazionale) e RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 30/11/2022 del Tribunale di Torino, relativa alla prima proroga del trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015, questa Corte ha accolto il primo ricorso, nonché il secondo motivo del ricorso n. 5009/23 e il terzo del ricorso n. 11722/23, ritenendo che la convalida da parte del Giudice di pace del trattenimento disposto, il 22/9/2022, dal Questore ex art.14 TUI, fosse da annullare perché privo di motivazione in ordine ai requisiti legittimanti il provvedimento d’espulsione, quale atto presupposto del trattenimento, non contenendo nessun riferimento alla questione RAGIONE_SOCIALEa contestata mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di presenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.1, comma 2, l.68/2007. Di conseguenza, stante l’invalidità derivata del successivo provvedimento di convalida del trattenimento, disposto, ex art.6 d.lgs. 142/2015, all’esito RAGIONE_SOCIALEa formulazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale, e di quello di prima proroga, tutti i provvedimenti impugnati sono stati cassati senza rinvio.
Ne deriva che, per il principio di invalidità derivata, anche il decreto qui impugnato del Tribunale, di seconda proroga, per ulteriori
sessanta giorni, del trattenimento ex art.6 d.lgs. 142/2015, viene ad essere caducato e non vanno esaminati, nel merito, i motivi di ricorso.
Vero che, come gi à ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimit à (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 17407 del 2014; Cass. n. 13990 del 2018; Cass. n. 27692 del 2018; Cass. n. 18322 del 2020; Cass. n. 41292 del 2021; Cass. n. 20657 del 2022), il cittadino straniero ha interesse ad ottenere l’annullamento del provvedimento di convalida del proprio trattenimento (nella specie di seconda proroga) sia per il diritto al risarcimento derivante dall’illegittima privazione RAGIONE_SOCIALEa libert à personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano.
Tuttavia, nella specie, non risulta che il ricorrente, con memoria, ex art.380-bis.1 c.p.c., abbia chiesto dichiararsi comunque l’illegittimità del decreto qui impugnato ai fini risarcitori.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, va cassato senza rinvio il provvedimento impugnato.
Sulle spese si deve rilevare che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).
Il difensore ha chiesto la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, dal momento che il difensore non pu ò disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. Un. n. 8561 del 26/03/2021; Cass. n. 32070/2023).
Poich é la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformit à a quanto gi à sancito, ex aliis , da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pi ù precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non pu ò , infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonch é Cass., SU, n. 24413 del 2021).
Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimit à , dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di Torino.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso, In Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2023 .