Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29557 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29557 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28863-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso la sede dell’Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale e controricorrente incidentale –
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 28863/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/10/2023
CC
difende unitamente TORNITORE;
all’avvocato
NOME
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE(già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE QUALE ENTE SUBENTRATO A RAGIONE_SOCIALESANITA’ ex L.R. 4/2013;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2189/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 11/06/2018 R.G.N. 49/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza dell’11 giugno 2018, la Corte d’Appello di Roma, in riforma parziale della decisione del Tribunale di Roma di rigetto della domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della Regione Lazio, avente ad oggetto la declaratoria di nullità/illegittimità della Determinazione del Direttore Generale di ASP RAGIONE_SOCIALE n. 184 dell’1.8.2012, nella parte in cui escludeva dalla proroga del contratto a termine i lavoratori in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni, e di tutti gli atti preordinati conseguenziali e/o connessi, con diritto alla proroga del contratto e con i benefici conseguenti agli obblighi di stabilizzazione assunti dalla RAGIONE_SOCIALE, ivi compreso il risarcimento del danno, dichiarava improcedibile l’appello nei confronti dei controinteressati ed il diritto della COGNOME alla proroga triennale del contratto a tempo determinato con RAGIONE_SOCIALE a far data dalla scadenza del 31.8.2012 ed a partecipare ai concorsi pubblici finalizzati alla
stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto con lo stesso ente o con la Regione Lazio ad esso subentrato;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto fondata la pretesa, dovendosi interpretare la clausola di esclusione dalla proroga dei contratti a termine, inserita nel CCDI per il quadriennio 2012/2015, recepita nella predetta determinazione dell’1.8.2012 ed espressamente riferita a ‘ chi avesse prestato servizio, dietro propria richiesta, in comando presso altre pubbliche amministrazioni ‘, in termini tali da circoscrivere il criterio di selezione (‘dietro propria richiesta’) a situazioni in cui il comando fosse stato sollecitato ad iniziativa del dipendente interessato e non per avere questi manifestato, tramite le dichiarazioni di assenso apposte in calce al provvedimento di autorizzazione e proroga, la propria disponibilità al comando;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre la Regione Lazio, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME, la quale a sua volta propone ricorso incidentale articolato su due motivi, in relazione al quale la Regione Lazio resiste con controricorso;
-che le ricorrenti hanno poi presentato memoria;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la Regione ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della lettera A) del CCDI per il quadriennio 2012/2015 del 24.7.2012 in relazione agli artt. 56, d.P.R. 10.1.1957 e 1, comma 414, l. n. 228/2012 nonché dell’art. 1362 e ss. c.c., lamenta a carico della Corte territoriale di essersi pronunciata in contrasto e comunque di avere erroneamente interpretato la clausola del contratto decentrato relativa all’esclusione del personale in comando dalla proroga dei contratti a termine, non trovando la lettura accolta dalla Corte territoriale fondamento nella disciplina dell’istituto del comando, con riguardo alla quale non è configurabile neppure astrattamente l’ipotesi di un comando disposto su richiesta del dipendente;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del predetto CCDI e dell’art. 1362 e ss. c.c. nonché degli artt. 2, comma 1, e 36, d.lgs. n. 165/2001 e 97 Cost., la Regione ricorrente principale ribadisce il contrasto della pronunzia della Corte territoriale con il disposto
della clausola contrattuale ed, in ogni caso, l’erroneità dell’interpretazione della clausola stessa sotto il diverso profilo dell’incongruità sistematica rispetto alle norme di cui al Testo Unico sull’impiego pubblico, che limitano il ricorso a personale reclutato sulla base di contratti di lavoro flessibili;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, 97 Cost., 2 ALL. E, 4 e 5 l. 20.3.1865 n. 2248, la Regione ricorrente principale imputa alla Corte territoriale l’avere emesso una pronunzia costitutiva incidendo sugli ambiti di discrezionalità riconosciuti all’amministrazione pubblica in materia di organizzazione degli uffici;
-che, dal canto suo, la ricorrente incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte l’omessa pronunzia in ordine alle ricadute economiche della domanda proposta, con specifico riferimento alla riammissione in servizio, al pagamento delle retribuzioni maturate, alla ricostruzione di carriera;
-che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità parziale della sentenza in relazione all’omessa pronunzia già censurata con il motivo di cui sopra;
-che i tre motivi del ricorso principale, i quali, in quanto strettamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, atteso che l’impugnazione, per quanto sia stata formulata anche e correttamente, investendo una clausola di un contratto collettivo di livello decentrato e non nazionale, con riferimento alla violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, di fatto non dà conto del malgoverno dei criteri legali risolvendosi nella mera denuncia dell’erroneità dell’interpretazione accolta e finendo così per sollecitare questa Corte ad una diversa esegesi del regolamento negoziale che esorbita i limiti del giudizio di legittimità;
-che infondata risulta la censura di omessa pronunzia che, con distinto riferimento al vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ed alla nullità della sentenza e del procedimento, la ricorrente incidentale ha avanzato a carico della Corte territoriale, la quale, in realtà, nel riconoscere il diritto della appellante alla proroga del contratto a tempo determinato ed alla
partecipazione ai concorsi pubblici finalizzati alla stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, implicitamente ha statuito in ordine alla riammissione in servizio della medesima, mentre, per il resto, ha respinto la domanda risarcitoria;
-che, in ragione della natura sinallagmatica del rapporto, in caso di mancata prestazione lavorativa la pretesa con la quale si rivendicano le retribuzioni che sarebbero maturate nel periodo in cui il rapporto medesimo non ha avuto esecuzione, ha carattere risarcitorio e non retributivo ( cfr. Cass. n. 16665/2020), sicché non sussiste il vizio di omessa pronuncia denunciato;
-che, dunque, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e rigettato il ricorso incidentale, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta l’incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 ottobre 2023