Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 4103 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 4103 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 31669-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
avverso la sentenza n. 121/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 29/07/2021. Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
22/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche che ha rigettato il ricorso avverso la determinazione dirigenziale del 17 settembre 2019, n. 204, RAGIONE_SOCIALEa Regione Abruzzo – Dipartimento RAGIONE_SOCIALE e politiche ambientali – Servizio gestione demanio idrico e fluviale Ufficio Concessione derivazioni idriche.
Con detta determinazione dirigenziale la Regione Abruzzo ha respinto l’istanza del 14 gennaio 2019 con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto di completare il procedimento instaurato nel 1997 dalla sua dante causa RAGIONE_SOCIALE – volto al rinnovo RAGIONE_SOCIALEa concessione di grande derivazione a fini idroelettrici denominata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, di prorogare la du rata di tale concessione sino al 31 ottobre 2019, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 529/1982; nonché di rinnovare la concessione così rilasciata, ai sensi del d.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. art. 45, per ulteriori anni 30 anni a far data dal 31 ottobre 2019 e, quindi, a tutto il 31 ottobre 2049, in variante non sostanziale (minore portata media, salto di m 66,2 e potenza nominale media di kw 2987).
In linea di fatto va precisato che la RAGIONE_SOCIALE è titolare di alcuni impianti RAGIONE_SOCIALEli, per il cui approvvigionamento di energia elettrica si avvale RAGIONE_SOCIALEa concessione idroelettrica di derivazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per forza motrice (autoproduzione),
rilasciata alle sue danti causa in base ad antichi titoli, via via prorogati fino al 31 ottobre 1982.
Nel 1987 il dante causa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – la socRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE stipularono una convenzione volta a regolare i reciproci rapporti e a provvedere all’ammodernamento RAGIONE_SOCIALE‘impianto idroelettrico ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 529/1982. In esito all’approvazione dei conseguenti RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE propose ai RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge n. 529/1982, la proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE fino al 31 ottobre 2019 e, in data 9 settembre 1997, la RAGIONE_SOCIALE avanzò la propria istanza in tal senso, chiedendo ai RAGIONE_SOCIALE interessati di variare la durata RAGIONE_SOCIALEa concessione fissandone il termine nella data, indicata dall’RAGIONE_SOCIALE, del 31 ottobre 2019.
L’istanza RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME non e bbe riscontro dai RAGIONE_SOCIALE interessati, né alla stessa rispose la Regione Abruzzo, alla quale, per il disposto del decreto legislativo n. 112/1998, erano state frattanto trasferite le competenze amministrative sulla gestione del demanio idrico e sulle concessioni di derivazione idrica.
Con l’entrata in vigore, in data 1° aprile 1999, del decreto legislativo numero n. 79/1999 – attuativo RAGIONE_SOCIALEa direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica – il mercato elettrico nazionale è stato liberalizzato e per le concessioni di derivazioni idriche per la produzione di elettricità è stata introdotta una disciplina di assegnazione tramite procedure competitive.
Con le istanze del 18 settembre 2009 e 19 aprile 2010 la RAGIONE_SOCIALE, subentrata all’RAGIONE_SOCIALE, chiese nuovamente alla Regione Abruzzo – reiterando la richiesta avanzata nel 1997 RAGIONE_SOCIALEa sua dante causa – la proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 529/1982.
L’odierna ricorrente, frattanto succeduta, a propria volta, alla RAGIONE_SOCIALE, reiterò la richiesta di proroga con istanza del 12 aprile 2018, anch’essa inesitata, e infine, in data 14 gennaio 2019, avanzò l’istanza, avente il contenuto sunteggiato nel precedente paragrafo 2, respinta espressamente con la menzionata determinazione dirigenziale n. 204/2019, impugnata nel presente giudizio.
È opportuno dare altresì conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza che, a far tempo dal 2014, la Regione Abruzzo pretese, per la derivazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il pagamento del canone aggiuntivo previsto dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo n. 38/2013 per le concessio ni già scadute alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 o in scadenza prima del 31 dicembre 2017.
La legittimità di tale pretesa, giudizialmente contestata dalla RAGIONE_SOCIALE, è stata accertata dal Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche con la sentenza n. 126 del 2019, confermata da queste Sezioni Unite con ordinanza n. 24898 del 2020, con cui si è esclusa la sussistenza di alcun titolo concessorio in capo alla RAGIONE_SOCIALE e si è, conseguentemente, affermato l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa stessa di pagare le maggiorazioni di canone collegate alla sua qualità di gerente provvisorio RAGIONE_SOCIALEa derivazione, nelle more RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALEa gara ad evidenza pubblica per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa concessione a titolo oneroso ai sensi del D.lgs. n. 79 del 1999.
La ripetuta determinazione dirigenziale n. 204/2019 ha respinto l’istanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in base al rilievo che, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere del 13 marzo 2003 n. 2234/99, la legge n. 529/1982 deve ritenersi abrogata implicitamente dal decreto legislativo n. 79/1999; con la conseguenza che, trattandosi, nella specie, di una grande derivazione ad uso idroelettrico, il relativo rinnovo verrebbe disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. 79/1999.
12. Il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche, adito dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa suddetta determinazione dirigenziale, ha respinto tale ricorso, con la sentenza qui impugnata, sulla base RAGIONE_SOCIALEe seguenti argomentazioni.
13. In primo luogo il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche ha affermato che la pendenza per oltre ventuno anni di un procedimento di proroga ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 529/1982 – senza la proposizione di «un’azione a seguito del silenzio» o «una diffida a provvedere» (così a pag. 7, righi 7 e 8, RAGIONE_SOCIALEa sentenza) – aveva determinato, per lo meno dopo un anno dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘articolo 31 c.p.a., la decadenza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ai sensi di tale articolo, dalla facolt à̀ di agire per far dichiarare il silenzioinadempimento RAGIONE_SOCIALEa Regione sull’istanza di concessione proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 529/1982.
14. Sotto altro aspetto il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche ha ritenuto che, con il provvedimento impugnato, la Regione non avesse dato risc ontro all’istanza di proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione prevista dalla l. n. 529/1982, ma si fosse espressa soltanto sulla possibilit à̀ di rinnovare la concessione per ulteriori trent’anni a far data dal 31 ottobre 2019 – e quindi a tutto il 31 ottobre 2049 – nonch é́ sull’autorizzazione ad una riduzione di potenza RAGIONE_SOCIALEa concessione stessa; si legge infatti nella sentenza impugnata che la determinazione n. 204/2019 «ha riguardato non la conclusione del procedimento ex L. n. 529/1982, bensì la richiesta di rinnovo automatico RAGIONE_SOCIALEa concessione provvisoria di cui al d.i. n. 783/1982 e RAGIONE_SOCIALEa contestuale variante non sostanziale, con ciò avendo essa mutato l’oggetto del titolo a cui ambiva» (pag. 7, penultimo capoverso).
15. Infine, il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche ha ritenuto che, quand’anche l’istanza di rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa concessione dovesse intendersi fondata su un diritto alla proroga ai sensi RAGIONE_SOCIALEa l. n. 529/1982, tale rinnovazione non potesse ritenersi
consentita alla luce RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dal decreto legislativo n. 79 RAGIONE_SOCIALEa 1999, che prevede la gara pubblica per l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe nuove concessioni. Tale regime, si argomenta nella sentenza impugnata, deve ritenersi applicabile, per il principio tempus regit actum , anche al procedimento in esame.
Al ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE la Regione Abruzzo ha resistito costituendosi con controricorso.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 22 novembre 2022, in prossimità RAGIONE_SOCIALEa quale la socRAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato una memoria.
Il primo motivo di ricorso è rubricato: «L ‘erronea natura attribuita alla determina n. 204/2019 (Eccesso di potere nonch é́ violazione e, comunque, falsa applicazione degli artt. 1 ss. RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1982, n. 529. Difetto di motivazione e contraddittorRAGIONE_SOCIALE)». La doglianza si articola in due distinte censure, entrambe volte a censurare la ratio decidendi , sintetizzata nel precedente paragrafo 14, secondo cui la determinazione dirigenziale n. 204/2019 concernerebbe non l’originaria richiesta di proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione ma la richiesta di rinnovo RAGIONE_SOCIALEa stessa per il periodo 2019-2049.
18.1. Con la prima censura si denuncia il difetto e, comunque, la contraddittorRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata là dove la stessa nega che la determinazione dirigenziale n. 204/2019 avesse ad oggetto l’originaria richiesta di proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione. Secondo la ricorrente, il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche avrebbe errato nel trascurare come «le due istanze del 12 aprile 2018 e 14 gennaio 2019 avessero ad oggetto espressamente la richiesta di completare il procedimento ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 529/1982» (pag. 10, righi 10 e 11, del ricorso) ed avrebbe altresì errato nel considerare l’impugnata determinazione dirigenziale alla stregua di un atto meramente confermativo RAGIONE_SOCIALEa decadenza in cui essa ricorrente
sarebbe incorsa ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ottenimento RAGIONE_SOCIALEa proroga ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 529/1982 (o se si vuole riepilogativo). In definitiva, si argomenta nel motivo in esame, «la sentenza sul punto si manifesta ingiusta per difetto di motivazione e, comunque, contraddittorRAGIONE_SOCIALE: la determina n. 204/2019 viene contestualmente ricondotta e sottratta al campo di applicazione RAGIONE_SOCIALEa L. n. 529/1982» (pag. 10, righi 17 e ss., del ricorso).
18.2. Con la seconda censura si critica la statuizione che ha negato che la determinazione n. 204/2019 costituisse atto conclusivo del procedimento avviato ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 529/1982. In proposito la ricorrente sottolinea che con le istanze del 12 aprile 2018 e del 14 gennaio 2019 essa aveva espressamente chiesto di «voler completare il procedimento volto al rinnovo RAGIONE_SOCIALEa concessione di grande derivazione ai fini idroelettrici denominata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto di prorogarne la durata sino al 31 ottobre 2019, ovvero la data individuata ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 529/1982» (pag. 10, penultimo capoverso, del ricorso). Nel motivo si sottolinea altresì come il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rinnovo fino al 31 ottobre 2019, avanzata dalla concessionaria ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 529/1982, fosse stato motivato dalla Regione esclusivamente con riferimento alla ritenuta inapplicabilità di tale legge (per effetto RAGIONE_SOCIALEa normativa sopravvenuta introdotta con il d.lgs. n. 79/1999), senza alcun riferimento all’esistenza di un inoppugnabile silenzio-inadempimento.
18.3. Secondo la ricorrente, in definitiva, la sentenza impugnata sarebbe ingiusta «nella sostanza, nella misura in cui ritiene che la determina n. 204/2019 non costituisca provvedimento espresso emanato nell’ambito del proced imento ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 529/1982 nonostante il contenuto espresso RAGIONE_SOCIALEe istanze, del preavviso di diniego e del diniego finale» (pag. 11, terzo capoverso, del ricorso).
18.4. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, peraltro, il vizio lamentato integrerebbe altresì un eccesso di potere giurisdizionale, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘indebito sconfinamento nell’area di merito riservata alla pubblica amministrazione, per avere il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche attribuito alla determinazione n. 204/2019 una natura diversa da quella resa espressa dal suo contenuto e dal contenuto RAGIONE_SOCIALE‘istanza che essa aveva respinto.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
19.1 . In primo luogo va evidenziato, per un verso, che la denuncia di violazione di legge è priva RAGIONE_SOCIALEa necessaria specificità, in quanto viene prospettata con riferimento a parametri normativi assolutamente indeterminati («artt. 1 ss. RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1982, n. 529») e, per altro verso, che la denuncia di insufficienza e contraddittorRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa motivazione lamenta l’esistenza di vizi RAGIONE_SOCIALEa sentenza non più denunciabili con il ricorso per cassazione dopo la modifica del numero 5 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 c.p.c. recata dal decretolegge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 (cfr. Cass. n. 23940/2017, ove si chiarisce che «in seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorRAGIONE_SOCIALE e insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica RAGIONE_SOCIALEa violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di “mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorRAGIONE_SOCIALE” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori RAGIONE_SOCIALEe quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un
“fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia»; conf. Cass. n. 7090/2022).
19.2. In secondo luogo, è comunque assorbente il rilievo che – come fatto palese dalla sintesi RAGIONE_SOCIALEa doglianza offerta dalla stessa ricorrente, sopra riportata nel paragrafo 18.3 -il mezzo di impugnazione in esame pretende di censurare l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa determinazione regionale operata dal giudice di merito, senza, tuttavia, nemmeno indicare le regole di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli atti unilaterali, nella cui violazione tale giudice sarebbe incorso. Va qui ricordato, infatti, il fermo principio giurisprudenziale che l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell’accertamento RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEa P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sull’interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento RAGIONE_SOCIALEa P.A. sicché, la parte che denunzi in cassazione l’erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati (cfr. Cass. n. 17367/2010, Cass. n. 5966/2022).
19.3. Infine va aggiunto che il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche – dopo aver affermato, come già trascritto nel precedente paragrafo 14, che la determinazione dirigenziale impugnata ha riguardato non la conclusione del procedimento ex lege 529/1982, bensì la richiesta di rinnovo automatico RAGIONE_SOCIALEa concessione provvisoria di cui al d.i. n. 783/1982 e RAGIONE_SOCIALEa contestuale variante non sostanziale, – ha altresì argomentato, come già accennato nel precedente paragrafo 15, che l’istanza del 14 gennaio 2019 «quand’anche non la si volesse intendere in
discontinuità con le precedenti richieste inevase, comunque soggiace alla norma vigente al tempo del provvedimento, ossia in un contesto normativo in cui è avvenuta l’abrogazione RAGIONE_SOCIALEa legge 529/1982 per incompatibilità con l’attuale ordinamento, dal quale discende sia l’impossibilità giuridica di rinnovare in via automatica alcuna concessione di grande derivazione idroelettrica (che non ebbe per tempo i titoli di legittima proroga) sia il correlato obbligo RAGIONE_SOCIALEa gara pubblica per l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe nuove concessioni» (pag. 8, righi 2 e ss. RAGIONE_SOCIALEa sentenza). Questa seconda argomentazione è autonomamente idonea a sorreggere il decisum e poiché essa resiste all’impugnazione, come si vedrà scrutinando il quarto motivo di ricorso -un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo in esame consegue dalla sopravvenuta carenza di interesse alla relativa proposizione. È fermo principio RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, infatti, che, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure mosse ad una RAGIONE_SOCIALEe rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALEe altre, alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione stessa ( ex multis , Cass. 11493/2018).
20. Il secondo motivo di ricorso è rubricato: « L’erronea affermazione circa l’esistenza di preclusioni derivanti dal silenzio -inadempimento (Eccesso di potere nonch é́ violazione e, comunque, falsa applicazione degli artt. 1 ss RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1982, n. 529 nonch é́ degli artt. 31 e 117 c.p.a. Eccesso di potere particolarmente solo il profilo di difetto di motivazione)». Esso censura la sentenza impugnata per aver ritenuto essersi medio tempore determinati «silenzi ormai inoppugnabili per inutile decorso del termine ex art. 31 c.p.a.» (stralcio RAGIONE_SOCIALEa sentenza
riportato alla pag. 11, penultimo rigo, del ricorso), non avvedendosi che l’impugnata determinazione n. 204/2019 costituiva provvedimento espresso che aveva fatto venir meno il precedente silenzio-inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione regionale. Sotto altro aspetto, nel motivo si sottolinea come la formazione del silenziorifiuto non estingua il potere RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di provvedere.
21. Anche questo motivo va giudicato inammissibile, in quanto non risulta pertinente alla ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
21.1. Il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche, infatti, non ha affermato che la decadenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dall’ azione di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di provvedere le avesse precluso la possibilità di riproporre l’originaria domanda di proroga, ma ha affermato – con la statuizione già trascritta nel precedente paragrafo 14, (censurata, ma non efficacemente, col primo motivo di ricorso) – che la determinazione n. 204 del 2019 non aveva ad oggetto la conclusione del procedimento ex l. 529/1982, bensì la richiesta di rinnovo automatico RAGIONE_SOCIALEa concessione provvisoria di cui al d.i. n. 783/1982 e RAGIONE_SOCIALEa contestuale variante non sostanziale.
21.2. Nell’impugnata sentenza, peraltro, non si è mancato di precisare quanto riportato nel precedente paragrafo 19.3, ossia che l’istanza del 14 gennaio 2019, quando anche intesa come reiterazione RAGIONE_SOCIALEe precedenti istanze di proroga («non la si volesse intendere in discontinuità con le precedenti richieste inevase») sarebbe comunque insuscettibile di accoglimento alla luce RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dal decreto legislativo n. 79/1999, applicabile, per il principio tempus regit actum, anche quando si tratti di provvedere su istanze proposte prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del medesimo.
21.3. Cosicché l’affermazione concernente la decadenza ex art. 31 c.p.a. che si legge nelle ultime due righe di pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa
sentenza impugnata («inoltre la ricorrente non si avvede di aver più volte chiesto, invano e con decadenza ex art. 31 c.p.a. , la definizione di quel procedimento»), quand’anche fosse da intendere nel senso che la decadenza ex art. 31 c.p.a. riguarda non la facoltà di esercitare l’azione di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di provvedere, ma la facoltà di reiterare l’istanza di provvedimento, risulterebbe erronea ma, tuttavia, priva di portata decisoria e, in definitiva, meramente esornativa; donde, in ogni caso, la carenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse alla relativa impugnazione.
22. Il terzo motivo di ricorso è rubricato: «L’omessa pronuncia in punto di tutela del legittimo affidamento (Omessa pronuncia. Violazione del principio comunitario del legittimo affidamento, anche in relazione all’art. 3 Cost. Profili di illegittimità̀ costituzionale del d.lgs. n. 79/1999)». La ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di tutela per violaz ione del legittimo affidamento dalla stessa veicolata nel terzo motivo di ricorso avverso l’impugnata determinazione dirigenziale e sostiene che in capo alla sua dante causa RAGIONE_SOCIALE sarebbe sorta una posizione qualificata di legittimo affidamento rispetto al rilascio RAGIONE_SOCIALEa proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione fino al 31 ottobre 2019. Tale posizione qualificata si sarebbe generata – nel contesto giuridico precedente la direttiva 96/92/CE per effetto RAGIONE_SOCIALE‘approvazione da parte del RAGIONE_SOCIALE dei Lavori Pubblici, nel 1987, RAGIONE_SOCIALEa convenzione stipulata tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 529/1982; del decorso di oltre un quinquennio dalla esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere di potenziamento, ultimate nel 1990; RAGIONE_SOCIALEa verifica da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente competente RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALEa proroga richiesta, i cui presupposti erano maturati già prima RAGIONE_SOCIALEa emanazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 96/92/CE.
23. La doglianza non può trovare accoglimento. Premesso che i profili di illegittimit à̀ costituzionale del d.lgs. n. 79/1999 a cui
fa riferimento la rubrica non trovano alcuno sviluppo nella esposizione RAGIONE_SOCIALEa censura (ma sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, meglio articolata nella memoria depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza, si tornerà infra ), il Collegio osserva, in primo luogo, che il motivo è inammissibile, perché la denuncia del vizio di omessa pronuncia di una sentenza del Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, dovendo farsi valere con lo speciale rimedio RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rettificazione di cui all’articolo 204 T.U. Acque; si vada, tra le tante, Cass. SSUU n. 488/2019:« Avverso l’omessa pronuncia del Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dall’art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. RAGIONE_SOCIALEe acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall’art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza “abbia pronunciato su cosa non domandata”, “se abbia aggiudicato più di quello che era domandato”, “se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi RAGIONE_SOCIALEa domanda” e “se contenga disposizioni contraddittorie”».
23.1. Può peraltro aggiungersi, per mere esigenze di completezza, che la doglianza sviluppata nel terzo motivo di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa determinazione dirigenziale n. 204/2019, relativa alla lesione del principio del legittimo affidamento asseritamente derivata dal diniego RAGIONE_SOCIALEa proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ha formato oggetto di esplicita pronuncia di rigetto nell’impugnata sentenza. Il Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche, infatti, ha espressamente statuito, con riferimento alla ricorrente ( recte : alla dante causa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente) che: «non solo non si definì alcunché a suo vantaggio, ma neppure vi può essere un affidamento incolpevole in capo ad essa» (pag. 7, righi 15 e 16), sottolineando come «finch é la RAGIONE_SOCIALE non approvi il
provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare d’una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di un’aspettativa (cfr. cos ì Cons. St., III, 29 aprile 2019 n. 2768)» (pag. 9, righi 3 e segg., RAGIONE_SOCIALEa sentenza). Si tratta, lo si nota incidentalmente, di un percorso argomentativo sintonico con quello seguito, sia pure in fattispecie diversa, da Cass. SSUU n. 4192/2016, in materia di proroga RAGIONE_SOCIALEe concessioni di grande derivazione idroelettrica prevista dall’ art. 1, commi 485, 486, 487 e 488, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005.
24. Il quarto motivo di ricorso è rubricato: «L’illegittimità̀ RAGIONE_SOCIALEa sentenza in punto di abrogazione implicita RAGIONE_SOCIALEa l. n. 529/1982 e del tempus regit actum (Violazione e, comunque, falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1982, n. 529 e del d.lgs. 79/1999. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo di difetto di motivazione. Violazione e, comunque, falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1982, n. 529 anche in relazione all’art. 11, disp. prel., c.c.)». La RAGIONE_SOCIALE censura la statuizione s econdo cui l’istanza di proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione fino al 31 ottobre 2019 e di rinnovo RAGIONE_SOCIALEa stessa fino al 31 ottobre 2049 non poteva trovare accoglimento, per il principio tempus regit actum , in ragione RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta abrogazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 529/198 2 ad opera del decreto legislativo n. 79/1999.
24.1. La ricorrente sostiene che il d.lgs. n. 79/1999 non conterrebbe alcuna norma sull’autoproduzione RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica ad opera degli impianti RAGIONE_SOCIALEli da cui potersi desumere l’abrogazione, esplicita o implicita, RAGIONE_SOCIALEa disciplina di tale autoproduzione contenuta nella legge n. 529/1982. In proposito si argomenta che se vi è incompatibilit à̀ tra la disciplina dettata dalla legge n. 529/1982 e quella dettata dalla direttiva 96/92/CE e dal conseguente decreto legislativo n. 79/1999, tale incompatibilità non riguarderebbe l’intero corpo normativo e, in particolare, non opererebbe riguardo al procedimento di proroga di una concessione
in capo al privato autoproduttore di energia elettrica che abbia concl uso con l’RAGIONE_SOCIALE la convenzione di cui all’articolo 3, comma 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 529/1982; né opererebbe «con riferimento alla questione di diritto intertemporale e che riguarda la possibilità di concludere nella vigenza del d.lgs. 79/1999 un procedimento intrapreso e concluso (per quanto di competenza RAGIONE_SOCIALEa concessionaria) sotto la perfetta vigenza RAGIONE_SOCIALEa L. n. 529/1982» (pag. 16, righi 11 e segg., del ricorso). Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, infatti, l’applicazione del principio di tempus regit actum operata dal Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche sarebbe errata poiché, «prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.lgs. n. 79/1999, il procedimento amministrativo aveva visto concludersi la fase costitutiva del contenuto del provvedimento ed aveva esaurito la discrezionalità amministrativa regolata dalla L. n. 529/1982» (pag. 16, righi 23 e segg.).
25. La censura è infondata.
25.1. Va qui infatti ribadito quanto già affermato dal Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche nella sentenza n. 126/2019 – resa tra le stesse part i confermata con l’ordinanza di questa Corte n. 24898/2020 (vedi supra , § 10) – ossia che l’autoproduzione non esclude la necessità di una proroga espressa RAGIONE_SOCIALEa concessione, non essendo configurabile una proroga tacita, né in forza del sistema normativo RAGIONE_SOCIALEa legge n. 529 del 1982, né di quello del successivo d.lgs. n. 79 del1999 (cfr. pag. 6, ultimo rigo, e 7, righi 1 e ss., di TSAP 126/2019); affermazione, questa, già condivisa da queste Sezioni Unite la suddetta ordinanza n. 24898/2020, dove si afferma che «non esiste un diritto alla proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione de qua né, tampoco, alla sua proroga tacita; il vantato diritto alla proroga non è desumibile dalla legge n. 529/82, che, anzi mantenendo il termine “concessione”, implicitamente conferma che rispetto ad essa ed anche rispetto alla sua proroga (salvo voler ricorrere ad artifici dialettici che
prescindono dal dato normativo) è predicabile solo una posizione di interesse legittimo, sicché la questione RAGIONE_SOCIALE‘ applicabilità o meno RAGIONE_SOCIALEa legge n. 529/82, è priva di rilievo, posto che, come detto, neppure tale fonte giova alle prospettazioni difensive RAGIONE_SOCIALEa socRAGIONE_SOCIALE ricorrente».
25.2. Alla stregua di tali condivisi principi, va dunque escluso che, prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del decreto legislativo n. 77/1 999, si fosse consolidato in capo alla dante causa RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente il diritto alla proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione scaduta nel 1982. Correttamente, quindi, il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche – applicando il principio giurisprudenziale che la legittimità del provvedimento finale adottato dall’Amministrazione va valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda da parte del privato (così, tra le altre: Cons. Stato n. 83 e n. 3013 del 2016) – ha ritenuto che l’istanza RAGIONE_SOCIALEa socRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 14 gennaio 2019 andasse scrutinata alla luce del diritto vigente alla data RAGIONE_SOCIALEa determinazione dirigenziale impugnata e non alla luce del diritto vigente alla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di proroga originariamente proposta dalla socRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
26. Va infine scrutinata la questione di legittimità costituzionale proposta ricorrente, nel terzo mezzo di ricorso, con generico riferimento all’inter o d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 «se interpretato come tale da determinare l’abrogazione implicita RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1982, n. 529», per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost. e del canone costituzionale del legittimo affidamento come manifestato per effetto del combinarsi degli artt. 2, 3 e 97, Cost (cfr. le conclusioni del ricorso per Cassazione) e poi precisata in memoria con specifico riferimento all’articolo 12 del suddetto decreto legislativo.
27. La suddetta questione va giudicata priva di rilevanza. Essa, infa tti, postula che, prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del decreto
legislativo n. 77/1999, in capo alla dante causa RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente fosse sorto un legittimo affidamento nel rilascio RAGIONE_SOCIALEa proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione di derivazione idrica; ma tale presupposto di fatto non emerge dalla sentenza impugnata, giacché, anzi, il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche ha espressamente escluso, con statuizione non validamente censurata in questa sede, che la socRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse titolare d’una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento (si veda il precedente paragrafo § 23.1); donde l’astrattezza – ed il conseguente difetto di rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa socRAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la socRAGIONE_SOCIALE ricorrente a rifondere alla Regione controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 10.000 oltre € 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, si dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa socRAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso, in Roma, nelle camere di consiglio del 22