Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15587 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15587 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10313/2019 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. COGNOME
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1839/2018 depositata il 18/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO
1.L’odierna ricorrente era, ed è, proprietaria di un appartamento sito al primo piano di un maggiore edificio sito in Alcamo.
Proprietari dell’intero piano terra erano, e sono, i coniugi COGNOME
Questi ultimi realizzarono dei vani nel sottoscala del palazzo e modificarono la scala e gli scalini che consentivano l’accesso al sottoscala.
2.L’odierna ricorrente adì, dopo aver effettuato un accertamento tecnico preventivo, l’autorità giudiziaria per far demolire le opere realizzate.
I coniugi si costituirono nel giudizio deducendo che i lavori fossero stati preventivamente concordati e che il sottoscala fosse sempre stato nella loro disponibilità.
Sicché chiesero, in via riconvenzionale, l’accertamento della loro esclusiva proprietà dei vani realizzati nel sottoscala.
Venne espletata CTU ed il giudice di primo grado condannò i coniugi COGNOMECOGNOME a ripristinare, scale, sottoscala e scalini.
3.La decisione venne appellata e la Corte d’appello, in parziale riforma, limitò l’obbligo di ripristino alla sola scala ritenendo che fosse provata la proprietà esclusiva del vano scala da parte dei Patti-Porcelli e, pertanto, che essi fossero legittimati a modificare sottoscala e gradini.
In particolare il giudice di merito ritenne che, avendo gli appellanti acquistato l’intero primo piano dell’immobile condominiale, dovessero ritenersi proprietari del sottoscala.
4. NOME COGNOME ricorre avverso la prefata decisione con tre motivi.
I coniugi COGNOME resistono con controricorso contenente ricorso incidentale.
In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria.
Preliminarmente deve darsi atto della mancata comunica zione dell’avviso di fissazione dell’udienza ai controricorrenti. Deve, pertanto, rinviarsi la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria per la comunicazione dell’avviso .
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025