Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18055 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 18055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
R.G.N. 11761/2019
P.U. 9/05/2024
CONDOMINIO
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec: EMAIL;
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apRAGIONE_SOCIALE in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
e
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
–
intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 190/2019, pubblicata il 18 gennaio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
udito il P.G., in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, seppure con correzione della motivazione della sentenza impugnata;
udito l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, COGNOME NOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di S.M. Capua Vetere, i soggetti indicati in intestazione nella qualità di condomini assegnatari delle unità abitative facenti parte del fabbricato sito in Caserta, al INDIRIZZO (poi divenuto INDIRIZZO), già di proprietà della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché COGNOME NOME, quale curatore speciale della medesima cooperativa, al fine di sentir accertato il proprio diritto di proprietà sul box garage identificato con il numero di interno 30, siccome illegittimamente utilizzato dalla collettività condominiale come sala comune, con conseguente condanna dei condomini convenuti all’immediato rilascio dello stesso e al risarcimento dei danni, da quantificarsi in base ai valori di mercato.
A sostegno della formulata domanda il COGNOME deduceva che, in data 2 maggio 1969, era stato invitato dal consiglio di amministrazione della suddetta cooperativa a subentrare, quale socio di riserva, nella posizione di COGNOME NOME, decaduto dalla qualità di socio effettivo, e che in data 1° luglio 1969 la cooperativa gli aveva assegnato un alloggio con annesso locale box, come da prenotazione; successivamente, con atto per AVV_NOTAIO, aveva acquistato in via definitiva dalla RAGIONE_SOCIALE cooperativa la piena proprietà dell’appartamento ubicato in Caserta, al menzionato INDIRIZZO, identificato
al N.C.E.U. al foglio 52, particella 547, sub 28 e, infine, con ulteriore atto pubblico del 7 dicembre 2005, aveva acquistato anche la piena proprietà del locale garage di cui era assegnatario e, cioè, l’unità immobiliare identificata al N.C.E.U. del Comune di Caserta al foglio 52, particella 347, sub 30, specificandosi che quest’ultimo atto era stato stipulato con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che era stata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (e di cui lo stesso COGNOME era liquidatore), per la quale era stato nominato apposito curatore nella persona di NOME.
I convenuti si costituivano in giudizio (il COGNOME NOME separatamente), instando per l’infondatezza della domanda sul presupposto che l’atto di acquisto del locale garage doveva ritenersi nullo siccome concluso con la RAGIONE_SOCIALE dopo che la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese; deducevano, altresì, che il curatore era stato nominato per la sola stipula dell’atto di assegnazione dell’alloggio e non del locale box, che, peraltro, il COGNOME aveva illegittimamente provveduto ad accatastare, nonostante lo stesso fosse stato sempre adibito a locale caldaia del Condominio e, in quanto tale, era stato posseduto dagli stessi per oltre trent’anni in modo pacifico, continuato ed ininterrotto, ‘uti domini’, ragion per cui eccepivano, in via riconvenzionale, che la proprietà del locale era stata acquistata per intervenuta usucapione.
Con sentenza n. 418/2010 l’adito Tribunale, respinte le eccezioni di nullità dell’atto di nomina del curatore speciale e dopo aver rilevato che, nel previgente regime di cui all’art. 2495 c.c., la cancellazione della RAGIONE_SOCIALE dal registro delle imprese non ne determinava l’estinzione, rigettava la domanda principale di rivendicazione, ritenendo fondata l’eccezione riconvenzionale di usucapione. Aggiungeva il citato Tribunale che la ravvisata fondatezza di quest’ultima domanda precludeva l’accertamento del suo diritto di proprietà ‘pro quota’ reclamato dal COGNOME, così come non poteva essere accolta la sua domanda riconvenzionale risarcitoria.
Decidendo sull’appello formulato dal COGNOME e nella costituzione di alcuni degli appellati (tar cui il COGNOME NOME), la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 190/2019, rigettava il gravame, ancorché correggendo la motivazione della sentenza di prime cure, regolando le spese secondo soccombenza.
Rilevata l’insussistenza delle condizioni per ravvisare la fondatezza (come, invece, deciso con la sentenza impugnata) dell’eccezione riconvenzionale di usucapione, la Corte partenopea riteneva, nondimeno, infondato l’appello del COGNOME per la nullità (rilevabile d’ufficio) del titolo di acquisto posto a fondamento della sua pretesa, in quanto stipulato senza il consenso di tutti i condomini che, nelle more, essendo intervenuti gli atti di assegnazione e di conclusione dei mutui individuali, erano senz’altro divenuti comproprietari del locale oggetto di controversia, pacificamente riconducibile al novero dei beni comuni previsti dall’art. 1117 c.c.
Osservava al riguardo la Corte territoriale che, in tema di cooperative a contributo erariale, la stipula del mutuo individuale – determinando l’acquisto della proprietà dell’alloggio da parte del socio assegnatario, che assume la qualità di semplice mutuatario dell’ente erogatore del mutuo – comporta la nascita del Condominio fra gli assegnatari acquirenti, atteso che l’edificio passa dal regime di proprietà indivisa a quello di proprietà frazionata.
La Corte di appello escludeva, infine, che il contenuto dei rilievi svolti dall’appellato COGNOME NOME potesse essere ricondotto a quello di un’impugnazione incidentale.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affisato ad un unico motivo, il COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso il solo COGNOME NOME, nel mentre tutti gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Veniva formulata proRAGIONE_SOCIALE ex art. 380 -bis di manifesta infondatezza del ricorso, ma il designato collegio della VI Sezione civile, con ordinanza n.
21367/2021, ravvisava l’opportunità di rimettere la causa alla pubblica udienza fissata per la data odierna.
Il PG e il difensore del ricorrente hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico, complesso, motivo formulato il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, 1117 c.c., nonché dell’art. 29 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di appello, con la sentenza impugnata, erroneamente ritenuto ed affermato – incorrendo, così, anche nel vizio di ultrapetizione -la natura comune del controverso locale garage ai sensi dell’art. 1117 c.c. con conseguente nullità per mancanza del consenso degli altri comproprietari, nel mentre avrebbe dovuto considerare che esso ricorrente era munito di un titolo che lo abilitava, quale prenotatario, a divenirne proprietario esclusivo con la stipula del contratto di mutuo individuale.
In primo luogo, va ritenuta irrilevante la richiesta del 24 aprile 2024 con la quale il difensore del controricorrente ha invocato la dichiarazione di interruzione del giudizio di legittimità, per sopravvenuta morte dello stesso NOME, essendo pacifico che tale evento, idoneo a provocare l’interruzione nei giudizi di merito, non sortisce alcuna influenza nel processo di cassazione.
Infatti, in quest’ultimo giudizio, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (cfr., ad es., Cass. n. 24635/2015 e Cass. n. 1757/2016).
Ciò premesso, rileva il collegio che l’unico motivo di ricorso proposto è fondato per le ragioni che seguono.
E’, innanzitutto, opportuno evidenziare che con riferimento alla vicenda processuale come svoltasi e, in particolare, all’individuazione delle domande e delle difese inizialmente formulate -il COGNOME aveva agito ‘ab origine’ in rivendicazione per ottenere il riconoscimento della proprietà esclusiva sul box -di cui era, previa prenotazione, assegnatario – oggetto di controversia acquistato con atto pubblico del 7 dicembre 2005, specificandosi che quest’ultimo atto era stato stipulato con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (e di cui lo stesso COGNOME era liquidatore), per la quale era stato nominato apposito curatore nella persona di COGNOME NOME (per evitare l’evidente conflitto di interessi).
Il giudice di primo grado ebbe a rigettare la domanda principale, ritenendo fondata l’eccezione riconvenzionale di usucapione dei condomini della cooperativa, sul presupposto che avevano esercitato sul box (destinato a locale caldaia), oggetto di contesa, un possesso comune con i requisiti di cui all’art. 1158 c.c.
La Corte di appello, decidendo sul gravame del soccombente attore, pur escludendo la fondatezza dell’eccezione di usucapione, è pervenuta ugualmente al rigetto della domanda del COGNOME (e, quindi, del suo appello) sulla base della diversa motivazione con cui è stata ritenuta la nullità dell’atto di acquisto del box in quanto stipulato senza il consenso di tutti i condomini che, nelle more, essendo intervenuti gli atti di assegnazione e di conclusione dei mutui individuali, erano senz’altro divenuti comproprietari del locale oggetto di controversia, pacificamente riconducibile al novero dei beni comuni previsti dall’art. 1117 c.c.
Sulla base della rievocata vicenda, il ricorrente – con il proposto motivo -deduce che la sentenza di appello sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione nel ravvisare la natura comune del cespite controverso e nella violazione delle altre norme denunciate, specificamente dell’art. 229 R.D. n. 1165/1938, dovendosi ritenere che, in virtù di prenotazione effettuata nel verbale assembleare del 1° luglio 1969, era poi divenuto
proprietario del locale – di cui era assegnatario -con atto di acquisto del 7 dicembre 2005.
Orbene, il collegio osserva come sia risaputo che il momento determinativo dell’acquisto della titolarità dell’immobile da parte del singolo socio è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell’immobile (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell’ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata “prenotazione”, in tale veste, dell’alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa.
Tuttavia, proprio perché in origine il locale in questione era stato assegnato in prenotazione al ricorrente, lo stesso si sarebbe dovuto considerare munito di un titolo che lo abilitava in detta qualità a farlo divenire proprietario esclusivo con la stipula del contratto di mutuo individuale e contestuale trasferimento di proprietà, rimanendo così esclusa la natura comune ex art. 1117 c.c., anche perché trasferito poi nel patrimonio dell’assegnatario ai sensi dell’art. 229 del R.D. n. 1165/1938.
Del resto i condomini convenuti non avevano eccepito la natura di bene comune del locale box nel costituirsi in giudizio ma avevano contestato la proprietà esclusiva dello stesso locale in capo al COGNOME che aveva agito in rivendicazione deducendo che ne erano divenuti loro proprietari a titolo di usucapione, domanda, però, poi dichiarata infondata dalla Corte di appello, ragion per cui il vano box non si sarebbe potuto ritenere bene di proprietà comune, non rientrando nemmeno in quelli da presumersi tali ai sensi dell’art. 1117 c.c.
A tal proposito, va posto in risalto che la Corte di appello ha compiuto un salto logico perché, da un lato, ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione riconvenzionale di usucapione dei condomini, e, dall’altro lato, ha sostenuto che il vano era stato adibito a servizio caldaia prima
e a sala condominiale poi e che, per questo, si sarebbe dovuto ritenere bene comune, donde la nullità dell’atto di alienazione; va, peraltro, precisato che la verifica dell’eventuale natura condominiale del controverso locale andava fatta con riferimento al momento della costituzione del condominio e non in relazione a quello in cui è intervenuto l’atto traslativo di assegnazione in favore del COGNOME.
Così decidendo, la Corte territoriale -escludendo la fondatezza dell’eccezione di usucapione dei condomini (unica difesa proRAGIONE_SOCIALE dai convenuti, accolta dal giudice di primo grado) -ha, d’ufficio, ritenuto che il cespite in questione fosse da considerarsi un bene comunque rientrante nella previsione di cui all’art. 1117 c.c., malgrado una tale contrapRAGIONE_SOCIALE domanda non fosse stata avanzata dai resistenti, in tal modo incorrendo anche nella denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.
4. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il proposto motivo deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della