Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10162 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30753-2020 proposto da:
NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e domiciliate presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che le rappresenta e difende ex lege
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3938/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/09/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 19.1.2009 COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Venezia, contestando l’avviso di liquidazione con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva intimato loro il pagamento di una indennità di occupazione di un terreno demaniale ed invocando l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa loro proprietà del bene oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa, per averlo acquistato con atti regolarmente trascritti e posseduto per oltre vent’anni.
Si costituivano le convenute, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale accertarsi l’appartenenza del bene al demanio e condannarsi le attrici al suo rilascio, nonché a pagare la relativa indennità di occupazione.
Con sentenza n. 1609/2017 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo quella riconvenzionale e condannando le attrici al rilascio del bene oggetto di causa.
Con la sentenza impugnata, n. 3938/2019, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto dalle originarie attrici avverso la decisione di primo grado, confermandola.
Propongono ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di secondo grado COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
Con istanza del 5.6.2023 la ricorrente COGNOME NOME NOME, in proprio e quale unica erede RAGIONE_SOCIALE‘altra ricorrente COGNOME NOME, medio tempore deceduta, dopo aver ricevuto la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 822, 823, 832, 948 c.c., 28 cod. nav., 132 c.p.c., 42 e 111 Cost., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà privata RAGIONE_SOCIALE‘area controversa, ravvisando la natura demaniale RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 832, 948 c.c., 28 cod. nav. e 42 Cost., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato anche la domanda subordinata, con la quale era stato invocato l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà privata almeno RAGIONE_SOCIALEe porzioni emerse RAGIONE_SOCIALE‘area controversa che ma erano state incluse nel demanio marittimo.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘ INAMMISSIBILITA’ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso statuizione di rigetto di domanda principale di rivendicazione ed accoglimento di domanda riconvenzionale di accertamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà demaniale di un’area destinata a valle da pesca (doppia conforme).
Primo e secondo motivo : inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto attingono la valutazione di fatto condotta dalla Corte di Appello, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘area al demanio marittimo (primo motivo) e sull’omessa esclusione, da detto regime, RAGIONE_SOCIALEe porzioni comunque non partecipanti alla funzione e mai mappate come ‘stagno’ o ‘stagno da pesca’ (secondo motivo). Le censure invocano una revisione RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento di fatto condotto dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che il bene di cui è causa, per la sua intera estensione, fosse ‘storicamente utilizzato come valle da pesca’ (cfr. pag. 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). La circostanza che i relativi indicassero solo per una parte RAGIONE_SOCIALE‘area la predetta destinazione è pertanto irrilevante, a fronte RAGIONE_SOCIALEa ravvisata destinazione di fatto di cui anzidetto. Il ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e RAGIONE_SOCIALEe prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione RAGIONE_SOCIALEe valutazioni e del convincimento del giudice
di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo RAGIONE_SOCIALEe prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e RAGIONE_SOCIALEe deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto RAGIONE_SOCIALE‘iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)’.
Il Collegio condivide il contenuto RAGIONE_SOCIALEa proposta ex art. 380bis c.p.c.
La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti
ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Considerato il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al
pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 3.000 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda