Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30950 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30950 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22959-2021 proposto da:
COGNOME in COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, nello studio
dell’AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1362/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 16/12/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 26.3.2008 COGNOME NOME evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Salerno per sentirla condannare al ripristino della muratura perimetrale di una vasta di raccolta delle acque, destinata ad uso irriguo, confinante con il fondo della società convenuta, all’interno della quale quest’ultima aveva riversato materiali, così pregiudicandone l’uso cui l’opera era destinata.
Si costituiva la società convenuta eccependo di essere unica proprietaria della vasca ed invocando, in subordine, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto del diritto di proprietà della stessa per usucapione.
Con sentenza n. 1852/2019 il Tribunale rigettava la domanda principale, ritenendo non provato il diritto di proprietà della vasca rivendicata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza impugnata, n. 1362/2020, la Corte di Appello di Salerno rigettava l’impugnazione proposta dall’odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME, affidandosi a sei motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Con istanza dell’8.5.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
Con ulteriore istanza del 23.6.2023 la parte ricorrente ha chiesto disporsi la trattazione del ricorso in udienza pubblica, precisando che la domanda proposta non aveva ad oggetto la rivendicazione della proprietà della vasca, che si trova per intero nella proprietà dell’originaria attrice, odierna ricorrente, bensì la reintegrazione in forma specifica dei danni arrecati dalla società convenuta a detto bene.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Il ricorso si articola nei seguenti motivi:
violazione dei principi generali in tema di qualificazione giuridica della domanda, degli artt. 2058, 949 c.c., 99 e 112 c.p.c., nonché dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, della domanda e della corrispondenza del decisum con la domanda, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato l’azione come di rivendicazione, ancorché la vasca oggetto di contestazione si trovasse per intero sul terreno dell’odierna ricorrente, la quale ne aveva quindi il possesso, ed aveva invece lamentato l’illecita utilizzazione del bene in questione da parte della società originariamente convenuta, invocandone la condanna al ripristino ed al risarcimento del danno;
violazione degli artt. 2058, 949, 2697 c.c., dei principi generali in tema di onere e valutazione della prova, degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale non aveva configurato la domanda sub specie di negatoria servitutis e di istanza di reintegrazione in forma specifica;
omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice di secondo grado non avrebbe esaminato i titoli prodotti in atti del giudizio, che dimostrano che la vasca oggetto di contestazione giace per intero sul terreno dell’odierna ricorrente;
violazione degli artt. 2058, 949 e 2697 c.c., dei principi generali in tema di onere, valutazione e disponibilità della prova, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla società odierna controricorrente, perché sfornita di prova;
violazione dei principi generali in tema di interpretazione del contratto e degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 260, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ricavare la prova della proprietà della vasca in capo all’odierna ricorrente non soltanto dai titoli di provenienza, ma anche dalla circostanza che la stessa ricade all’interno del suo fondo, delimitato da un muro di risalente costruzione, ed era utilizzata per le esigenze irrigue del fondo stesso, come compro vato, tra l’altro, dall’impianto di attingimento di acqua esistente in loco ;
violazione degli artt. 2058, 949 e 2697 c.c., dei principi generali sull ‘onere , sulla disponibilità e sulla valutazione della prova ai fini della delibazione della domanda di reintegrazione in forma specifica e di negatoria servitutis proposta dall’odierna ricorrente, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare la circostanza che la
vasca era menzionata nei soli titoli di provenienza della COGNOME, ma non anche in quelli della società odierna controricorrente, e non avrebbe potuto attribuire alcuna efficacia, ai fini della prova della proprietà del bene di cui si discute, alla semplice ‘graffatura’ presente su un el aborato catastale, erroneamente valorizzata, invece, in tal senso, dal C.T.U.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso statuizione di rigetto di domanda di rivendicazione e ripristino dello stato dei luoghi (doppia conforme).
Primo motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla qualificazione della domanda. La Corte di Appello ha ritenuto che, a prescindere dalla qualificazione della domanda (finalizzata al recupero della disponibilità di una vasca precedentemente adibita a fini irrigui, che era stata utilizzata indebitamente dalla società convenuta per scaricarvi materiali e rifiuti), l’odierna ricorrente non avesse offerto la prova della proprietà del cespite. La COGNOME, nel contestare tale statuizione, sostiene che la domanda avrebbe dovuto essere inquadrata sub specie di reintegrazione in forma specifica, o di negatoria servitutis, ma non si confronta con la statuizione della sentenza impugnata, secondo la quale la prova della proprietà del bene non era stata conseguita. La censura, dunque, difetta di specificità, poiché la parte ricorrente non indica alcun elemento che la Corte di merito avrebbe trascurato, o erroneamente considerato, ai fini dell’accertamento della sussistenza della prova della proprietà del bene in capo alla COGNOME. Peraltro, la sentenza impugnata ricostruisce le deposizioni dei testimoni,
evidenziandone il contenuto contrastante, e da atto che nei titoli di provenienza (in particolare, nell’atto del 1950 con cui la COGNOME aveva acquistato la nuda proprietà del terreno) la vasca non era menzionata. Tale statuizione non è neppure attinta in modo specifico dalla censura in esame, che dunque si risolve nella proposizione di una lettura alternativa del compendio istruttorio, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Secondo, terzo e quarto motivo : inammissibili, o manifestamente infondati, in quanto attengono alla complessiva valutazione del compendio istruttorio operato dal giudice di merito. Valgono, sul punto, le considerazioni già espresse in relazione alla prima censura.
Quinto motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso si denuncia l’interpretazione dei titoli di provenienza fornita dalla Corte di Appello. Sotto questo profilo, va ribadito che ‘La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677; in precedenza, nello
stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585). La ricorrente propone, con la censura in esame, una lettura del dato negoziale differente ed alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito.
Sesto motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché denuncia la violazione dei criteri e dei principi vigenti in tema di prova della domanda di reintegrazione in forma specifica e/o di negatoria servitutis. Valgono, sul punto, le considerazioni già espresse in relazione alla prima censura: la ricorrente non si confronta infatti in modo adeguato con il punto della motivazione con cui la Corte distrettuale ha ritenuto, sulla scorta di una valutazione del titolo di provenienza e delle risultanze della prova orale esperita, non conseguita la prova della proprietà della vasca in capo alla RAGIONE_SOCIALE‘ .
Il Collegio non condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c., poiché la Corte di Appello ha omesso di verificare su quale particella insiste la vasca di cui è causa.
Quest’ultima, infatti, pur costituendo un bene distinto dal terreno sul quale si trova, rappresenta un’opera che, sulla scorta della previsione generale di cui all’art. 934 c.c., appartiene al proprietario del suolo, salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
Il giudice di merito, dunque, prima di esaminare se la vasca fosse stata, o meno, menzionata nei titoli di provenienza allegati dalle parti, avrebbe dovuto verificare su quale particella essa insiste e chi sia il proprietario di detto terreno; accertamento, questo, che nella specie è mancato del tutto, essendosi la Corte distrettuale concentrata soltanto sulla disamina dei titoli, la quale tuttavia, per quanto esposto, costituisce un posterius , e non un prius , rispetto all’accertamento della proprietà dell’area sulla quale l’opera (in questo caso, la vasca) insiste.
Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, affinché sia eseguito l’accertamento in fatto di cui anzidetto e sia quindi verificato, in primis , a chi appartiene la proprietà del suolo sul quale insiste la vasca, alla luce del principio generale di accessione, e, in secundis , se nei titoli di provenienza allegati dalle parti vi sia menzione del bene di cui anzidetto, ai fini della configurabilità della prova contraria prevista dall’art. 934 c.c.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda