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Proprietà comune portineria: la decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha stabilito che i locali dell’ex portineria non rientrano nella proprietà comune se il loro servizio è stato soppresso dal costruttore/proprietario originario prima della costituzione del condominio, ovvero prima della vendita della prima unità immobiliare. La sentenza chiarisce che per determinare la natura di un bene, come la proprietà comune portineria, è cruciale la sua destinazione funzionale al momento della nascita del condominio, non la sua funzione originaria.

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Pubblicato il 29 settembre 2025 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Proprietà Comune Portineria: Quando un Locale è Davvero Condominiale?

La questione della proprietà comune portineria è un tema ricorrente nelle aule di giustizia. A chi appartengono i locali un tempo adibiti al servizio di portierato, specialmente quando l’edificio viene frazionato e venduto? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto fondamentale: il momento esatto in cui si determina la natura, privata o condominiale, di questi spazi. La decisione sottolinea come la destinazione funzionale del bene al momento della nascita del condominio sia l’elemento chiave per risolvere la controversia.

I Fatti di Causa

Il caso nasce dalla richiesta di un gruppo di proprietari di appartamenti, situati in un grande complesso di edilizia residenziale pubblica, di accertare la natura condominiale dei locali un tempo utilizzati come alloggi per i portieri. Questi immobili, originariamente di proprietà di un ente pubblico (un Comune), erano stati venduti ai privati cittadini negli anni 2000, portando alla costituzione di diversi condomìni. I nuovi proprietari sostenevano che, in base alla loro originaria funzione, i locali della portineria dovessero essere considerati parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 del Codice Civile.

L’ente pubblico, al contrario, si opponeva fermamente, affermando di aver legittimamente mantenuto la proprietà esclusiva di tali locali. La sua difesa si basava su un fatto cruciale: il servizio di portineria era stato ufficialmente soppresso nel 2001, ovvero prima che il processo di vendita delle singole unità immobiliari avesse inizio e, di conseguenza, prima della formale costituzione dei condomìni nel 2002. Sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello avevano dato ragione all’ente, spingendo i condòmini a presentare ricorso in Cassazione.

La Questione sulla Proprietà Comune Portineria

Il nodo legale della questione è il seguente: la natura di un bene si determina in base alla sua funzione originaria o in base alla destinazione che ha al momento in cui sorge il condominio? Secondo i ricorrenti, la delibera comunale che approvava la dismissione del patrimonio immobiliare, risalente a un’epoca in cui il servizio era attivo, avrebbe dovuto “cristallizzare” la natura condominiale dei locali. Per la Corte, invece, il principio è un altro e ben più consolidato.

Le Motivazioni della Decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei condòmini, confermando le sentenze precedenti e fornendo motivazioni chiare e lineari.

Il principio cardine, ribadito dalla Corte, è che per stabilire se un’unità immobiliare è comune ai sensi dell’art. 1117, n. 2, c.c. (che include, appunto, i locali per la portineria), occorre accertare se, all’atto della costituzione del condominio, vi sia stata una destinazione di fatto o espressa al servizio comune. Il momento determinante è quello della prima vendita, atto che fraziona la proprietà originaria e dà vita alla compagine condominiale.

Nel caso specifico, la Corte ha rilevato due elementi decisivi:

1. Cessazione della Destinazione Funzionale: L’ente proprietario aveva soppresso il servizio di portineria nel 2001, prima di vendere il primo appartamento. Di conseguenza, al momento della nascita dei condomìni nel 2002, i locali avevano già perso la loro oggettiva destinazione al servizio della collettività dei condòmini. Non esisteva più quel legame funzionale che è presupposto indispensabile per la presunzione di condominialità.
2. Mancanza di Previsione Contrattuale: Né gli atti di compravendita delle singole unità né il regolamento di condominio allegato menzionavano i locali ex portineria tra le parti comuni. L’assenza di un titolo contrario che ne affermasse esplicitamente la natura condominiale ha rafforzato la tesi della proprietà esclusiva dell’ente venditore.

La Corte ha specificato che beni come i locali portineria, a differenza di parti essenziali come le fondamenta o le scale, sono solo “ontologicamente suscettibili” di usi diversi. Per diventare comuni, necessitano di una specifica destinazione al servizio collettivo che deve essere attuale al momento della costituzione del condominio. Se tale destinazione è venuta meno prima di quel momento per una scelta del proprietario unico, il bene non entra a far parte della proprietà comune portineria.

Le Conclusioni

La sentenza consolida un principio di fondamentale importanza pratica: il proprietario-costruttore di un edificio ha la facoltà di modificare la destinazione d’uso di alcune parti dell’immobile prima di procedere alla vendita frazionata. Se un locale, originariamente pensato per la portineria, viene privato di tale funzione prima che il condominio sorga, esso non cadrà in comunione ma rimarrà di proprietà esclusiva del venditore, a meno che il contrario non sia espressamente previsto nei singoli atti di acquisto o nel regolamento condominiale. Questa decisione offre certezza giuridica e chiarisce che la “fotografia” dello stato di fatto e di diritto al momento della prima vendita è quella che conta per definire il perimetro delle parti comuni.

Quando si stabilisce se un locale, come la portineria, è di proprietà comune?
La natura comune o esclusiva di un locale destinato a portineria si determina al momento della costituzione del condominio, che coincide con la vendita della prima unità immobiliare da parte dell’originario unico proprietario. È decisiva la destinazione di fatto del locale in quel preciso momento.

Cosa succede se il servizio di portineria viene soppresso prima della vendita degli appartamenti?
Se il proprietario originario sopprime il servizio di portineria e quindi sottrae i locali alla loro funzione comune prima di vendere anche un solo appartamento, tali locali non diventano di proprietà comune. Perdono infatti il requisito della destinazione funzionale al servizio collettivo necessario per la presunzione di condominialità.

L’assenza del locale portineria nell’elenco delle parti comuni ha valore?
Sì, ha un valore significativo. Se né gli atti di compravendita né il regolamento di condominio includono i locali della portineria nell’elenco delle parti comuni, questa omissione rafforza la tesi che tali beni non siano condominiali, specialmente se la loro funzione comune era già cessata al momento della formazione del condominio.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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