Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13318 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13318 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 3342/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Milano, INDIRIZZO, p. Iva P_IVA, in persona del legale rappresentante Geom. NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato NOME COGNOME.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-Fallimento RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso il decreto emesso, ai sensi dell’art. 26 l. fall., dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato il reclamo ex art. 26 l. fall. presentato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del g.d. dichiarativo dell’improcedibilità della domanda di concordato fallimentare presentata da RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale ha rilevato ed osservato che: (i) la declaratoria di improcedibilità della proposta di concordato fallimentare della società reclamante era pienamente conforme al dettato normativo dell’art. 125 l. fall., in quanto il g.d. aveva ordinato la comunicazione della proposta di concordato scelta dal comitato dei creditori tra quelle presentate, comitato che rappresenta l’organo deputato proprio a selezionare la proposta più conveniente da proporsi all’adunanza dei creditori, allorquando siano present ate una pluralità di proposte; (ii) la normativa dettata dal menzionato art. 125 l. fall. prevede inoltre la possibilità che ad una prima proposta il proponente sia legittimato ad affiancarne una ulteriore, finché non si concluda il sub procedimento che prevede la redazione del parere del curatore fallimentare e, poi, del comitato dei creditori, non potendosi attribuire altro senso alla locuzione contenuta nel secondo capoverso del secondo comma dell’art. 125 l. fa ll., e cioè ‘prima che il giudice delegato ordini la comunicazione’, se non quello di consentire l’avvicendamento nelle istanze con il solo limite dell’ordine di comunicazione proveniente dal g.d.; (iii) sussisteva pertanto in capo a ciascuno proponente il concordato un vero e proprio onere di consultazione dello stato della procedura e dell’eventuale avvicendamento di altre e diverse proposte, onde valutare la predisposizione di altra proposta migliorativa nei limiti temporali previsti dalla normativa sopra ricordata, con la conseguenza che la doglianza relativa alla mancata apertura di un sub procedimento con l’adozione di un provvedimento formale anche di natura istruttoria -si rilevava priva di fondamento, stante la mancanza di una tale scansione processuale prevista dalla legge ed il predetto onere del proponente; (iv) non poteva neanche essere richiamato il dedotto principio giurisprudenziale secondo il quale, qualora la proposta di concordato preveda il pagamento integrale per l’intero ceto creditorio, allora il parere del comitato dei creditori sarebbe irrilevante, posto che, per un verso, una tale limitazione non troverebbe riscontro ed esplicitazione nel chiaro
contenuto normativo dettato dall’art. 125 l. fall. e che, per altro verso, la soddisfazione integrale del credito previsto nella proposta non avrebbe potuto incontrare comunque il consenso del comitato dei creditori in ragione anche del regime giuridico e trattamentale dei creditori previsti nella proposta, senza contare che nel caso di specie il tenore della proposta riferibile alla società reclamane non ne consentiva la sussumibilità nell’ambito delle proposte che prevedono il pagamento integrale del ceto creditorio; (v) non poteva neanche invocarsi il criterio di valutazione previsto dall’art. 129 l. fall., appartenendo lo stesso, dal punto di vista procedurale, ad una fase successiva, e cioè a quella dell ‘ omologazione della proposta.
Il decreto, pubblicato il 16.7.2020, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, intimati, non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 127 l. fall. ed ‘error in procedendo ed in judicando’.
1.1 Il motivo così articolato è inammissibile.
1.1.1 Le doglianze attingono infatti sia profili di censura nuovi non proposti nei gradi di merito (come nel caso della prospettata questione della necessità di formazione di un subfascicolo per la consultazione delle diverse proposte concordatarie e dell ‘ ulteriore questione relativa alla denuncia della mancata comunicazione del parere del comitato dei creditori) sia profili che non si confrontano comunque con la ratio decidendi del provvedimento impugnato (come nel caso della doglianza attinente al rilievo di tardività del provvedimento del g.d. dichiarativo della contestata improcedibilità della proposta di concordato fallimentare avanzata dall ‘ odierna ricorrente).
Sul punto qui da ultimo in discussione la ragione decisoria posta a sostegno del rigetto dei proposti motivi di reclamo poggiava sul rilievo che era onere del proponente il concordato verificare l ‘ eventuale proposizione di altre proposte, senza dover attendere comunicazioni da parte del curatore fallimentare.
Ebbene, tale ratio decidendi non è stata adeguatamente censurata nel motivo di ricorso qui in esame, rendendo invero irrilevanti le ulteriori censure avanzate dalla parte ricorrente sul punto qui in discussione.
Da ultimo vengono proposte ulteriori ragioni di censura che neanche attengono al thema decidendi devoluto nel giudizio di reclamo innanzi alla Corte di appello, che riguardava più propriamente, per quanto già sopra osservato, la declaratoria di improcedibilità della proposta di concordato fallimentare presentata dalla RAGIONE_SOCIALE e ciò con particolare riferimento al profilo di censura attinente al rilievo secondo cui sarebbe inammissibile, secondo la ricorrente, una proposta di concordato fallimentare in presenza di un surplus di attivo rispetto al passivo.
1.1.2 A ciò va ulteriormente aggiunto che le doglianze sopra riportate integravano al più eventuali comportamenti omissivi ascrivibili al comitato dei creditori, in relazione alla proposizione della proposta di concordato fallimentare della ricorrente, comportamenti in relazione ai quali la ricorrente avrebbe dovuto interporre tempestiva impugnazione, ricorrendo allo strumento di reclamo previsto dall’art. 36 l. fall. e solo per vizi di violazione di legge. Con la conseguenza che le doglianze qui riproposte risultano veicolate tramite lo strumento impugnatorio non previsto dalla legge fallimentare (cfr. artt. 26 e 36 l. fall.). E senza neanche considerare che la ragione di doglianza qui sostenuta, in ordine ad un asserito danno per la preferenza manifest ata dal comitato dei creditori per l’altra proposta concordataria, non risulta adducibile né con il mezzo impugnatorio sopra descritto (art. 36 l. fall.) né tanto meno con il ricorso per cassazione, posto che il comitato seleziona le varie proposte secondo ragioni di convenienza non sindacabili per violazione di legge.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 125 l. fall. e ‘error in judicando’ , sul rilievo che, a fronte di una proposta di pagamento integrale, il parere del comitato dei creditori diventerebbe irrilevante.
2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile.
In realtà, la censura risulta decentrata rispetto alla ratio decidendi che, sul punto qui da ultimo in discussione, riposa proprio sul rilievo che la proposta
concordataria di RAGIONE_SOCIALE non era catalogabile come proposta che prevedesse il pagamento integrale dei creditori.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento invece da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2025