Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18826 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18826 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4276/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente agli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME, giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, con sede legale in Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente agli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente – avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna in R.G. n. 602/2022 depositato il 13/2/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, in data 23 luglio 2018, presentava presso il Tribunale di Reggio Emilia domanda anticipata di concordato ex art. 161, comma 6, l. fall. e depositava nei termini il piano e la proposta. Il tribunale disponeva l’apertura della procedura con decreto del 12 marzo 2019.
La società, il 2 maggio 2020, depositava atto di rinuncia alla procedura (che il tribunale dichiarava improcedibile con decreto del successivo 6 maggio) e presentava contestualmente una seconda domanda di concordato ex art. 161, comma 6, l. fall., cui faceva seguito, in data 31 agosto 2020, il deposito della nuova proposta e del relativo piano concordatario.
Il Tribunale di Reggio Emilia (nel frattempo dichiarato competente con ordinanza di questa Corte n. 19618/2021, all’esito del regolamento di competenza presentato da RAGIONE_SOCIALE e, d’ufficio, dal Tribunale di Bologna), con decreto del 19 ottobre 2021, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, fissando l’adunanza dei creditori per il 12 maggio 2022.
RAGIONE_SOCIALE presentava, in data 12 aprile 2022, una proposta concorrente, ai sensi de ll’art. 163, comma 4, l. fall. (e, il successivo 27 aprile 2022, una modifica della stessa) che il tribunale dichiarava inammissibile con decreto del 9 giugno 2022, rilevando che: i) la proponente era carente di legittimazione attiva, essendo titolare soltanto del 9,3% dei crediti concordatari complessivi (e non già del 10% prescritto dalla norma quale soglia legittimante); ii) la presentazione di proposte concorrenti era preclusa, ai sensi dell’art. 163, comma 5, l. fall. dall’attestazione che la proposta principale era idonea a soddisfare i creditori chirografari nella misura media del 33,48%; iii) RAGIONE_SOCIALE aveva depositato l’attestazione prevista dall’art. 161, comma 3, l. fall. tardivamente, solo all’atto del deposito della modifica all’originaria proposta.
Il reclamo presentato da RAGIONE_SOCIALE contro la decisione veniva respinto dalla Corte d’appello di Bologna.
La corte territoriale riteneva che, ai fini di verificare la legittimazione della reclamante alla presentazione della proposta concorrente, si dovesse avere riguardo alla situazione patrimoniale della debitrice depositata ai sensi dell’art. 161, comma 2, lett. a), l. fall. nella seconda procedura, che legittimamente ricomprendeva il debito in prededuzione sorto fra il luglio 2018 e il maggio 2020.
Pertanto, presa a riferimento la situazione patrimoniale di COGNOME al 2 maggio 2020, con sottrazione dei soli debiti infragruppo, ma non dei crediti prededucibili maturati nel primo concordato e non ancora pagati, escludeva che RAGIONE_SOCIALE superasse la soglia minima di titolarità del 10% dei crediti indicati nella predetta situazione patrimoniale e fosse pertanto legittimata alla presentazione della proposta concorrente.
Osservava, inoltre, che RAGIONE_SOCIALE aveva depositato l ‘attestazione di cui all’art. 161, comma 3, l. fall. senza rispettare il termine di cui all’art. 163, comma 4, l fall. , previsto, a pena di inammissibilità, al fine di porre il commissario giudiziale nelle condizioni di esaminare compiutamente la proposta presentata e di garantire la speditezza della procedura.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto del reclamo, depositato in data 13 gennaio 2023, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Il ricorso va, in limine , dichiarato inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte ha di recente chiarito che non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., provvedimenti temporanei incidenti
su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi perché destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio, e dunque privi di attitudine al giudicato, seppur rebus sic stantibus , o, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze (Cass., Sez. U., 22423/2023).
Il decreto di rigetto del reclamo ex art. 26 l.fall. impugnato in questa sede da RAGIONE_SOCIALE rientra, per l’appunto, fra questi provvedimenti.
In primo luogo nulla impedisce al creditore che abbia visto respingere, anche in sede di reclamo, la sua proposta concorrente, di presentarne, se ancora in termini, una nuova.
Non v’è dubbio poi che (quale creditore dissenziente o, comunque, quale interessato) il proponente concorrente possa far valere ogni eventuale profilo di illegittimità del decreto che ha dichiarato inammissibile la sua proposta mediante l’opposizione all’omologazione della proposta del debitore : è il giudizio ex art. 180 l. fall., infatti, che costituisce la sede definitivamente deputata alla verifica della regolarità della procedura e, dunque, anche alla tutela del soggetto che, avendo depositato una proposta ex art. 163, 4° comma, l. fall., ritenga ingiustificatamente leso il proprio diritto a vederla sottoposta al voto dei creditori.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso in cassazione avverso il decreto qui impugnato, destinato in ogni caso ad essere ‘assorbito’ dalla decisione sull’omologazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 12.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 12 dicembre 2023.