Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35702 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35702 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19624/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
DEUTSCHE BANK, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
-intimato- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO GENOVA n. 708/2019 depositata il 20/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
È proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 20 maggio 2019, n. 708, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale di Chiavari ha respinto la domanda della attuale ricorrente di condanna al risarcimento del danno avanzata contro la banca controricorrente, con riguardo all’attività di appropriazione di somme asseritamente svolta dal promotore infedele, condannando unicamente quest’ultimo al pagamento della somma di € 1.011.329,14, oltre accessori.
La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) è infondata la tesi dell’esistenza di un contratto bancario direttamente tra l’investitrice e la banca, non essendo le prove offerte idonee a dimostrare l’assunto ed anzi essendo rimasto generico pure il tipo di contratto concluso; b) la pretesa di applicare le regole della c.d. rappresentanza apparente è del pari infondata, per la mancata deduzione e prova di uno specifico contratto concluso dall’apparente rappresentante; c) la pretesa di ravvisare una responsabilità contrattuale da c.d. contatto sociale in capo alla banca è inammissibile, perché formulata solo nella comparsa conclusionale di primo grado, né esistendone, in ogni caso, i requisiti costitutivi; d) quanto alla responsabilità aquiliana ex art. 2049 c.c. dell’intermediario per il fatto del dipendente che
agisca nell’ambito delle sue incombenze, questi non aveva, nella specie, nessuna mansione relativa agli investimenti finanziari, ma solo alla concessione di piccoli prestiti ed è mancata la prova del c.d. nesso di occasionalità necessaria, in quanto non è stato provato che le somme di cui si è appropriato gli fossero state consegnate nell’ambito dell’attività di promozione finanziaria esercitata per la banca, essendo a tal fine inidonei sia i documenti depositati, sia la mera mancata presentazione del contumace a rispondere all’interrogatorio formale e le sentenze penali di condanna, atteso che esse, oltre ad essere state inammissibilmente prodotte solo in appello, non hanno effetto per la banca, rimasta estranea a quel giudizio, ai sensi dell’art. 654 c.p.p.; soprattutto, vi è l’interruzione del nesso causale, in ragione dell’anomalia di tutte le operazioni, svolte in modo clandestino e su base esclusivamente personale dal AVV_NOTAIO, segnalato privatamente agli investitori, essendo quindi integrate quelle situazioni anomale che, con l’ordinaria diligenza, erano percepibili da parte degli investitori, cui è imputabile quindi un’imprudenza così grave da interrompere il nesso causale; e) neppure sussiste una responsabilità della banca ai sensi dell’art. 2043 c.c. per omessa vigilanza, dato che i comportamenti anomali del AVV_NOTAIO furono segnalati alla stessa solo successivamente ai fatti per cui è causa.
La banca intimata ha depositato controricorso, mentre il AVV_NOTAIO è rimasto intimato.
Le parti hanno depositato la memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1189, 1393 e 1782 c.c., perché gli investitori conclusero il contratto direttamente con la banca, per il tramite del suo dipendente, depositando denaro, dovendo quindi ritenersi pienamente provato il contratto stesso in forza dei documenti in
atti; almeno, la corte territoriale avrebbe dovuto fare applicazione del principio della rappresentanza apparente.
Il motivo è inammissibile, in quanto la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretende invero dalla Corte di legittimità una rivisitazione della vicenda concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori: ma il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione della concreta vicenda a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità ( e multis , Cass. 15 aprile 2021, n. 10029; Cass. 17 febbraio 2021, n. 4172; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1341; Cass. 4 maggio 2020, n. 8444; Cass. 10 marzo 2020, n. 6692; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 14 gennaio 2019, n. 640); rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il ‘convincimento’ che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017; Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009).
2. -Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 c.c. e 112 c.p.c., perché la corte territoriale non ha deciso la domanda di responsabilità da c.d. contatto sociale, che non era tardiva, ma già presente nell’atto di citazione.
Il motivo è inammissibile, sia in quanto non autosufficiente ex art. 366 c.p.c., non riportando i contenuti della domanda, sia perché la corte del merito ha anche escluso la fondatezza della pretesa.
3. -Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c. avendo la corte territoriale negato il nesso di occasionalità necessaria, laddove, al contrario, gli attori avevano provato sia il versamento delle somme alla persona fisica, sia le sue mansioni, ed essendosi in definitiva gli investitori fidati dell’istituto bancario.
Il motivo è inammissibile, perché, da un lato, contesta principî di diritto consolidati presso la RAGIONE_SOCIALE, e, dall’altro lato, prospetta questioni di fatto.
La corte d’appello ha ritenuto, conformemente ai precedenti di questa Corte di legittimità, che l’intermediario risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni ( e multis , Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28634; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374; Cass. 31 luglio 2017, n. 18928; Cass. 13 dicembre 2007, n. 26172), ma ha escluso proprio l’esistenza di tale nesso, in quanto non provato (analogamente ad altre situazioni nella medesima vicenda: cfr. Cass. ord. n. 10253/2021 e 13521/2023).
Pertanto, i motivi sono inammissibili, perché, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, intendono riproporre un inammissibile giudizio di fatto.
Invero, il vizio di violazione di legge che si deduce con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., consiste nella affermazione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto, per quanto ancora sussistente, del vizio di motivazione (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016). Ed è noto che, invece, è solo il giudice di merito che, nel valutare le prove proposte dalle parti, ben può attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., appunto rubricato ‘della valutazione delle prove’ (Cass. 11892/2016, Cass. 24548/2016, Cass. 5009/2017). Spetta, quindi, a tale giudice, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( e plurimis , Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).
-Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., avendo le sentenze penali passate in giudicato effetti anche per la banca, sebbene la sua costituzione di parte civile fosse stata dichiarata inammissibile.
Il motivo è inammissibile, in quanto neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha chiarito come la banca sia rimasta estranea a quel giudizio, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., e radicalmente ha negato ogni nesso causale con la condotta dell’ente.
-Il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. (mentre il riferimento all’art. 654 c.p.p. appare, piuttosto, un refuso), avendo la banca omesso di prendere le
precauzioni necessarie, una volta appresa la situazione posta in essere dal suo dipendente.
Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha accertato come la notizia della situazione del soggetto si diffuse solo successivamente, ed esso, per il resto, intende riproporre un giudizio sul fatto.
6. -Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 13.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in € 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 novembre