Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19406 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30648/2021 R.G. proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 291/2021 depositata il 26/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Il sig. NOME COGNOME ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con cui il Tribunale di Terni gli ha ingiunto il pagamento della somma di 50.000,00 euro portata da un assegno bancario dallo stesso emesso a favore della sig. NOME COGNOME, deducendo: (a) l’insussistenza del credito per essere stata adempiuta l’obbligazione a garanzia della quale il titolo era stato da lui emesso (ovvero quella assunta dalla NOME NOME della sig.ra COGNOME, di trasferire a quest’ultima la propria quota di proprietà di un terreno ereditato dai genitori che COGNOME intendeva acquistare); (b) la sussistenza di un controcredito per 58.307,86 euro giustificato da fatture per opere di ristrutturazione di immobili intestate alla sig.ra NOME COGNOME, ma pagate dall’opponente.
-La sentenza con cui il Tribunale di Terni ha respinto l’opposizione (ritenendo indimostrato il rapporto fondamentale dedotto dall’opponente in giudizio come sottostante l’emissione del titolo ed escluso che alla dichiarazione dell’ingiungente potesse attribuirsi l’effetto di « un’implicita rinuncia al vantaggio processuale di non dover provare l’esistenza del rapporto fondamentale »), è stata impugnata dal COGNOME avanti alla Corte di Appello di Perugia, che ha accolto il primo motivo di gravame e ritenuto assorbito il secondo.
2.1- In particolare La Corte territoriale ha considerato: (a) che le dichiarazioni rese dall’opposta in sede di interrogatorio formale avevano valore confessorio, in quanto, pur avendo la stessa negato che l’assegno avesse a che fare con il rapporto causale sottostante dedotto in giudizio dall’opponente (l’obbligazione di trasferimento di un fondo, asseritamente da questi adempiuta con il contratto di
compravendita del medesimo), aveva tuttavia affermato che detto assegno le era stato consegnato a titolo di pagamento di altro bene immobile (« l’assegno doveva costituire il pagamento della metà della casa ricevuta in eredità da mio padre») ; (b) che titolando l’assegno con la confessione, aveva fatto venir meno l’inversione dell’onere probatorio in favore della sig. COGNOME ex art. 1988 c.c., essendo irrilevante che la circostanza confessata non fosse perfettamente sovrapponibile a quella dedotta con l’eccezione sollevata dall’opponente, riguardando un’altra operazione traslativa; (c) che la COGNOME non risultava, quindi, aver fornito la prova del rapporto sottostante al titolo, oggetto di confessione, ovvero dell’avvenuta esecuzione del contratto di compravendita del bene immobile al cui prezzo sarebbe riferita la somma indicata nell’assegno e pretesa in giudizio.
3.- Avverso detta sentenza la sig. COGNOME ha presentato ricorso, affidandolo a due motivi di cassazione. Il sig. COGNOME ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. ribadendo le ragioni di censura alla decisione già illustrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di ricorso riguarda la violazione degli artt. 2730 e 2733 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c., poiché erroneamente la Corte d’Appello di Perugia ha attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso dell’interrogatorio formale, avendo la confessione giudiziale valore di prova legale nei confronti del confitente se ed in quanto i fatti oggetto dell’interrogatorio formale vengono dallo stesso ammessi ove si tratti di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte.
2.- Il secondo motivo di ricorso riguarda la violazione dell’art. 1988 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1,n. 3, c.p.c. poiché la Corte ritenendo che nella fattispecie non potesse operare, in conseguenza
della confessione resa dall’odierna ricorrente, l’inversione dell’onere probatorio, avrebbe disatteso il principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: « Pur essendo rinunciabile anche implicitamente il vantaggio dell’inversione dell’onere della prova di un rapporto fondamentale derivante dalla titolarità di una promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), non è ravvisabile tale rinuncia se il promissario si limita ad indicare il rapporto fondamentale (cosiddetta promessa titolata), ovvero, in subordine al non accoglimento della domanda principale fondata sulla promessa, offra di provare il rapporto ad essa sottostante » (Cass., sez. III, n. 11775/2006), poi precisato e sviluppato da successive pronunce che trovano il loro comune denominatore nella necessità che il creditore manifesti in modo non equivoco la volontà di compiere la rinuncia in questione.
Entrambi i motivi, che per la loro evidente connessione possono essere trattati insieme, sono fondati e vanno accolti.
3.1- La sussunzione del fatto costituito dalla dichiarazione resa dalla sig. COGNOME nel corso dell’interrogatorio formale nel paradigma normativo degli artt. 2730 e 2733 c.c. che regolano la confessione e i suoi effetti è avvenuta in violazione di legge, ed in tal senso è ammissibile la censura svolta con il primo motivo, che non attiene alle ragioni con cui il giudice ha motivato il proprio convincimento nel merito, ma alla concreta applicazione delle norme, che è avvenuta in modo erroneo. Infatti la confessione quale prova legale dei fatti che ne sono oggetto, ex art. 2730 c.c, « è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte ». Se è resa in giudizio si verifica quando il confitente riconosca l’inesistenza di un fatto posto alla base di una propria eccezione o l’esistenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo dedotto dalla controparte.
La ricorrente, nella fattispecie, pacificamente, ha negato la sussistenza del fatto posto a fondamento della tesi dell’attore
opponente (che l’assegno era stato emesso a garanzia dell’obbligazione di trasferire un terreno) perciò non ha reso alcuna confessione sul punto e tantomeno sul fatto – diverso – affermato che l’assegno era stato emesso in pagamento di un rudere, dichiarazione quest’ultima che ha solo palesato il rapporto sottostante alla promessa di pagamento, senza alterare, perciò solo, la causa petendi (promessa di pagamento) della pretesa introdotta con il ricorso monitorio, e senza, quindi, provocare alcuna inversione della distribuzione dell’onere probatorio connessa a detta causa petendi .
Perciò anche il secondo motivo di ricorso è fondato, poiché secondo un orientamento consolidato di questa Corte (che la stessa Corte d’Appello richiama senza però trarne le corrette conseguenze nella specie) per cui « a norma dell’art. 1988 c.c. la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale; tale vantaggio probatorio è rinunciabile ma, affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte sulla quale non grava l’onere deduca od anche offra la prova, occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione della parte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell’onere stesso e di subire le conseguenze dell’eventuale fallimento della prova dedotta od offerta ‘( Cass., sez. III, n. 14066/2010); orientamento confermato da sentenze successive (v. Cass., sez. II, n. 13039/2016 e Cass. sez. III, n. 20899/2018, Cass., sez. III, n. 20899/2018, Cass., sez. III, n. 14773/2019, che, in particolare, afferma, con argomenti che il Collegio condivide, che « la rinuncia al vantaggio della dispensa dell’onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall’effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile
quando il beneficiario, nell’azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo sua sponte di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente» , confermata di recente da Cass. n. 13215/2023).
Perciò ha errato la Corte d’appello ritenendo che con la dichiarazione resa (come detto, non valevole come confessione ma come indicazione del reale rapporto negoziale sottostate alla promessa azionata in causa) la ricorrente avesse fatto venir meno l’inversione dell’onere probatorio ex art. 1988 c.c., avendo, invero, mantenuto una posizione processuale passiva, visto che non ha dedotto né chiesto di provare il rapporto sottostante l’emissione del titolo e vi ha fatto riferimento solo nel corso dell’interrogatorio formale onde «reagire» alla eccezione di estinzione della pretesa della controparte che l’aveva chiamata con l’interrogatorio formale -ad ammettere/confessare il fatto costitutivo della estinzione eccepita.
Il ricorso va perciò accolto, e la sentenza cassata per i motivi predetti con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/07/2024.