Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5497 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5497 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
PROMESSA DI PAGAMENTO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 03/03/2026 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 3681/2023
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3681 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
da
NOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Venezia n. 2616/2022, pubblicata in data 7 dicembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
3 marzo 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti di NOME COGNOME per ottenere la restituzione di una somma di danaro che gli aveva corrisposto per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della loro futura casa coniugale, poi trattenuti, dopo la rottura del fidanzamento, dal convenuto, che aveva, pertanto,
espressamente promesso all’attrice la restituzione della somma in questione.
La domanda è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Venezia, che ha condannato il convenuto a pagare all’attrice l’importo di € 9.500,00, oltre accessori .
La Corte d’a ppello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il convenuto a pagare all’attrice l’importo ulteriore di € 12.630,00, per una somma complessiva di € 22.130.00, oltre accessori .
Ricorre il COGNOME, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso la COGNOME.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all ‘ art. 1988 cc -la Corte di Appello di Venezia ha erroneamente ritenute provate per testi delle dazioni di denaro, dalla COGNOME al COGNOME, valorizzando delle circostanze che, in realtà, riguardavano delle -asserite -ricognizioni di debito ».
Il ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe « travisato le dichiarazioni dei testi, ritenendo erroneamente che le stesse dimostrassero delle dazioni di denaro dalla COGNOME al COGNOME »; al contrario, sostiene che « le circostanze emerse in sede di istruttoria orale, in realtà, confermano tutt’al più delle asserite promesse di pagamento/ricognizione di debito dal COGNOME alla COGNOME ».
Deduce, altresì, che la stessa corte avrebbe erroneamente ritenuto non conferenti, ai fini della decisione, « i rilievi che l’appellato crede di poter muovere al documento proAVV_NOTAIOo con il n. 6 dalla COGNOME », essendo « stato comunque possibile accertare i termini della questione e l ‘ ammontare delle somme versate anche a prescindere da tale scrittura ».
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
1.1 In primo luogo, la censura ha ad oggetto la valutazione delle prove da parte della corte d’appello ed è, come tale, di per sé inammissibile.
In particolare, le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 16598 del 05/08/2016; Sez. 3, n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, n. 1785 del 24/01/2018; Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020: « in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore di prova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione »).
Deve , d’altronde, certamente escludersi la sussistenza di una ipotesi di cd. travisamento delle prove da parte del tribunale, tale da costituire violazione dell’art. 115 c.p.c.: non è, infatti, deAVV_NOTAIOa dal ricorrente una svista concernente il fatto probatorio in sé, contestandosi, al più, il processo di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, peraltro al di fuori dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1,
4 e 5, c.p.c. (cfr., in proposito, Cass., Sez. U, n. 5792 del 5/03/2024).
1.2 Inoltre, in realtà, il contenuto dei capitoli di prova, trascritto integralmente nel ricorso e che risulta confermato dai testi, per quanto emerge dagli atti, dimostra esattamente il contrario di quanto sostiene il ricorrente.
Tali capitoli di prova, a giudizio di questa Corte, infatti, hanno ad oggetto inequivocabilmente sia la circostanza che lo stesso convenuto aveva espressamente riconosciuto di avere ricevuto determinate somme di danaro dall’attrice, circostanza che può ben essere valutata come prova della relativa dazione, sia il fatto che ne aveva promesso la restituzione.
1.3 La questione relativa al documento proAVV_NOTAIOo dall’attrice ed oggetto di rilievi da parte del convenuto (rilievi di cui neanche è adeguatamente chiarito il concreto oggetto ed il senso, in verità), è stata, poi, correttamente ritenuta del tutto irrilevante, ai fini della decisione, dalla corte d’appello, in quanto la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall’attrice era stata fornita anche a prescindere dal contenuto di quel documento.
Di conseguenza, è altrettanto irrilevante il fatto che dello stesso documento si facesse menzione nei capitoli di prova per testi, avendo i testi reso dichiarazioni di per sé decisive ai fini della decisione, a prescindere dal contenuto del documento.
Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell ‘ art. 1988 cc e 2697 cc: il sig. COGNOME COGNOME aveva adempiuto al proprio onere probatorio, dimostrando che i beni oggetto di contenzioso erano stati acquistati con denaro proprio ».
Il ricorrente sostiene che « producendo in primo grado le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti, ha dimostrato di aver provveduto da solo al pagamento del prezzo degli acquisti ». Il motivo è inammissibile.
2.1 Anche in questo caso, la sostanza delle censure formulate con il motivo di ricorso in esame è una contestazione della
valutazione delle prove e la richiesta di una nuova e diversa valutazione delle stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
Anche in questo caso, le censure di violazione dell’ art. 2697 c.c. non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis : Cass., Sez. U, n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione; Sez. 3, n. 13395 del 29/05/2018; Sez. 6 – 3, n. 26769 del 23/10/2018; Sez. 6 – 3, n. 18092 del 31/08/2020; Sez. 5, n. 26739 del 15/10/2024).
2.2 La corte d’appello ha accertato, in fatto, che benché gli ordinativi e i pagamenti degli arredi oggetto di controversia fossero stati effettuati personalmente dal convenuto, ciò era avvenuto con danaro che gli aveva fornito l’attrice.
Si tratta di un accertamento di fatto fondato sulla prudente valutazione delle prove da parte dei giudici di merito, sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede, oltre che pienamente condivisibile, anche nel merito.
2.3 Il ricorrente, d’altra parte, insiste nell’affermare di aver provato il pagamento, da parte sua, degli arredi in questione, indicando i documenti che dimostrerebbero che egli aveva personalmente saldato fatture e conti, utilizzando denaro ‘ proprio ‘, in quanto proveniente da conti correnti personali.
Ma, in tal modo, mostra di non avere neanche adeguatamente colto l’effettiva ratio decidendi posta a base della statuizione impugnata: la corte d’appello, infatti, non ha messo in dubbio che egli avesse effettuato personalmente i pagamenti e che lo avesse fatto mediante l’utilizzazione di denaro nella sua disponibilità. Ha accertato, per contro, che l’attrice gli aveva fornito la provvista e che egli, dopo la rottura del fidanzamento, si era impegnato a rimborsarla integralmente.
Con il terzo motivo si denunzia « violazione degli artt. 2726 e 2721 cc – nella denegatissima ipotesi in cui venga ritenuta sussistente la prova delle dazioni di denaro dalla COGNOME al COGNOME, si fa presente che la corte di appello ha omesso di verificare le ragioni per cui la resistente non aveva predisposto adeguata documentazione scritta di tali pagamenti ».
Secondo il ricorrente , la corte d’appello avrebbe violato i criteri « fissati dalla Suprema Corte, richiedenti l ‘ accertamento dei motivi inerenti alla mancanza di adeguata prova scritta dei pagamenti in denaro », con riguardo alla prova della corresponsione, da parte dell’attrice, in suo favore, delle somme di danaro oggetto della controversia.
Il motivo è inammissibile.
3.1 In primo luogo, la censura svolta con detto motivo di ricorso ha ad oggetto esclusivamente la prova dei ‘ pagamenti ‘ effettuati dall’attrice e, più precisamente, la prova del versamento in favore del convenuto delle somme necessarie per l’acquisto degli arredi destinati alla futura casa coniugale.
Ma la decisione della corte d’appello è sufficientemente e autonomamente sostenuta anche solo dall’accertamento (non oggetto di specifica censura, nell’ambito del motivo di ricorso in esame) della sussistenza di una promessa di pagamento da parte del convenuto, in relazione alla restituzione di dette somme.
La censura, per come è formulata, non è, quindi, conferente, in quanto, se anche fosse fondata, essa non sarebbe idonea a determinare un diverso esito della controversia.
3.2 In ogni caso, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee a indurre a rimeditare, « in tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall ‘ art. 2721 c.c., non attengono all ‘ ordine pubblico, ma sono dettati nell ‘ esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la
parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l ‘ inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità » (Cass., Sez. 3, n. 18971 del 13/06/2022; Sez. 1, n. 3956 del 19/02/2018; Sez. 3, n. 3959 del 13/03/2012).
Nella specie, il ricorrente non allega e, tanto meno, documenta, mediante il puntuale richiamo del contenuto dei suoi atti difensivi, se, in quali atti ed in quali esatti termini aveva eccepito l’inammissibilità , in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, della prova per testi, ammessa ed assunta nel corso del giudizio di secondo grado, in relazione ai ‘ pagamenti ‘ in questione, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
Con il quarto motivo si denunzia « violazione di legge -violazione degli artt. 100 cpc, 1988 e 2041 cc: la sig.ra COGNOME NOME ha agito giudizialmente nei confronti del sig. COGNOME NOME con un ‘ azione contrattuale, quand ‘ invece doveva proporre una domanda ex art. 2041 cc ».
Secondo il ricorrente, « controparte, in realtà, non ha deAVV_NOTAIOo come rapporto sottostante un arricchimento senza causa, bensì che NOME COGNOME aveva manifestato la volontà di trattenere gli acquisti, obbligandosi a pagare il prezzo »; egli sostiene, peraltro, che « la rottura del vincolo sentimentale, e la successiva resa dei conti, non va azionata con una domanda contrattuale, bensì ex art. 2041 cc ».
Il motivo è infondato.
La corte d’appello ha adeguatamente chiarito che l’attrice aveva fatto valere il diritto alla restituzione di una somma di danaro corrisposta al convenuto al fine dell’acquisto di arredi da destinare alla loro futura casa coniugale, sulla base di una promessa di pagamento dello stesso convenuto, avvenuta dopo la rottura del fidanzamento, avendo egli trattenuto tali arredi.
La domanda proposta, pertanto, era fondata, in primo luogo, su tale promessa di pagamento, che, come è noto, esonera il promissario dalla prova del rapporto sottostante, dovendo il promittente, eventualmente, dimostrare l’inesistenza o l’inefficacia di detto rapporto.
Orbene, tanto chiarito, in primo luogo, nulla esclude che una promessa di pagamento possa avere ad oggetto una obbligazione derivante dal verificarsi di una vicenda che dia luogo ad un ipotizzato successivo ingiustificato arricchimento.
Ne consegue che, se ciò avvenga (come dovrebbe ritenersi avvenuto, a dar seguito alla prospettazione dello stesso ricorrente), in tale ipotesi il promissario può limitarsi ad agire sulla base della promessa e sarà il promittente a dovere eventualmente dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione oggetto della promessa, anche se eventualmente derivante da una ipotesi riconducibile alla fattispecie dell’ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c..
Nella specie, non solo tale prova non è stata fornita, ma sono stati, altresì, provati i fatti costitutivi del credito oggetto della promessa e, cioè, il versamento delle somme da parte dell’attrice, per l’acquisto degli arredi in un primo tempo destinati alla futura abitazione coniugale e poi trattenuti dal convenuto.
In tale situazione, non ha, peraltro, alcun rilievo, ai fini dell’esito della controversia, la qualificazione giuridica dell’esatto titolo di quel credito e, in particolare, se esso debba ritenersi di fonte contrattuale o non contrattuale, come afferma il ricorrente.
Non vi è dubbio, infatti, che, una volta rotto il fidanzamento, quelle attribuzioni patrimoniali non erano più sorrette da una giusta causa, onde la promessa di pagamento del convenuto, relativamente alla loro restituzione, era del tutto legittima e la sua efficacia avrebbe potuto essere superata solo se
quest’ultimo avesse fornito la prova di non essere tenuto ad effettuare alcuna restituzione.
Ciò che certamente non è avvenuto.
Con il quinto motivo si denunzia « violazione degli artt. 2721 e 2722 cc: -la Corte di Appello di Venezia ha ammesso la prova per testi per dimostrare un accordo di pagamento che supera i limiti di cui all ‘ art. 2721 cc, oltre che su un patto aggiunto al contenuto di un documento ».
Il ricorrente contesta, in sostanza, il valore probatorio attribuito dalla corte d’appello alle dichiarazioni testimoniali in ordine a quello che definisce « un accordo di pagamento », assumendo che aveva deAVV_NOTAIOo la loro inammissibilità nella memoria di cui al comma 6 dell’art. 183 c.p.c. , depositata in primo grado.
Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.
Premesso che, nella specie si discute di una vera e propria promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., le censure formulate con il motivo di ricorso in esame sono inammissibili per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione al terzo motivo e, in particolare, per il medesimo difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. .
Il ricorrente, infatti, non allega e, tanto meno, documenta, mediante il puntuale richiamo del contenuto dei suoi atti difensivi, se, in quali atti ed in quali esatti termini aveva eventualmente eccepito l’inammissibilità , nel corso della assunzione del mezzo istruttorio o nella prima difesa successiva, della prova per testi, che (essendo stata disattesa la relativa richiesta dal giudice di primo grado) è stata ammessa ed assunta dal giudice di secondo grado, in relazione all” accordo ‘ ( recte : promessa) di pagamento in questione, e non allega di averne ribadito l’inammissibilità in sede di precisazione delle conclusioni (né nel giudizio di primo grado né, soprattutto) nel giudizio di appello (cfr., in proposito, le già richiamate Cass., Sez. 3, n. 18971 del 13/06/2022; Sez. 1, n. 3956 del 19/02/2018; Sez. 3, n. 3959
del 13/03/2012; cfr. inoltre: Cass., Sez. U, n. 16723 del 05/08/2020; Sez. 2, n. 21224 del 24/07/2025).
6. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P .R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME