Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 419 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 419 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
sul ricorso 27502/2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ avvocato NOME COGNOME
– ricorrente – contro
NOME
– intimato – avverso la sentenza del TRIBUNALE di CASSINO n. 436/2021 depositata il 22/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Cassino, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha respinto il gravame di NOME COGNOME avverso la decisione che in primo grado ne aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo a mezzo del quale NOME COGNOME aveva preteso il pagamento del credito riveniente da nove titoli cambiari emessi in suo favore dal debitore.
Nel motivare le ragioni del rigetto il giudice del gravame ha fatto rilevare che i titoli erano stati monitoriamente azionati in guisa di promessa unilaterale di pagamento ex artt. 1987 e 1988 cod. civ., sicché, nel mentre ciò dispensava il creditore dall’onere della prova, rendendo per l’effetto non necessario il pure chiesto approfondimento istruttorio, stante la quiescenza sul punto dell’appellante che non aveva fornito neppure elementi indiziari al riguardo, del pari rendeva pure infondata la censura in punto all’irregolarità fiscale dei titoli, risultanti non in regola con le norme sul bollo.
Per la cassazione di detta sentenza il soccombente si riporta a quattro motivi di ricorso, a cui non ha inteso resistere l’intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso -con cui si insiste sul profilo dell’irregolarità fiscale del titoli giacché ciò osterebbe alla loro azionabilità alla stregua delle disposizione della legge cambiaria -è inammissibile poiché non si confronta con le ragioni della decisione.
Tanto il giudice di primo grado quanto quello di appello, che ne ha condiviso le ragioni, hanno esplicitato la convinzione che, proprio perché la pretesa cambiaria era prescritta, il creditore avesse agito non per mezzo dell’azione cambiaria, ma in forza dell’azione causale sottostante all’emissione dei titoli, in tal modo giovandosi del privilegio che sul piano probatorio gli derivava dal possesso dei titoli,
notoriamente comportanti in favore del creditore, a mente degli artt. 1987 e 1988 la relevatio ab onere probandi in ordine al rapporto causale sottostante alla loro emissione.
Donde l’insistenza che il ricorrente pone sulla irregolarità fiscale dei titoli perché non in regola con il bollo non si accorda con il tono della decisione e non può trovare perciò seguito.
Parimenti inammissibile per palese difetto di contenuto critico ovvero per difetto di specificità è il secondo motivo di ricorso che lamenta, senza assolvere minimamente l’onere deduttivo incombente sul ricorrente che si lamenta del relativo vizio e che è tenuto motivatamente ad indicare le ragioni per le quali la decisione sul punto merita di essere cassata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1987 e 1988 cod. civ.
Anche il terzo motivo di ricorso, che rimprovera alla decisione impugnata di non aver dato seguito al richiesto approfondimento istruttorio, incorre nella medesima sanzione di inammissibilità, a parità del primo non accordandosi con il tenore della decisione, che ha potuto agevolmente superare l’obiezione, già declinata sul punto in quella sede, richiamando l’efficacia probatoria che l’ordinamento, con le norme dianzi ricordate, accorda alle promesse unilaterali di pagamento.
Infondato è infine il quarto motivo di ricorso che fa leva sull’asserita prescrizione quinquennale del credito, posto che il diritto portato dalle cambiali si estingue incontrovertibilmente nel termine di prescrizione decennale (Cass., Sez. I, 12/03/2018, n. 5889).
In conclusione il ricorso va respinto.
Non sono dovute spese in difetto di costituzione avversaria.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso principale.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 29.11.2024.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME