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Promessa di pagamento: cambiale prescritta vale ancora

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 419/2025, ha stabilito che una serie di cambiali, sebbene prescritte per l’azione cambiaria diretta, conservano la loro validità come promessa di pagamento. Questa qualificazione dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto sottostante e sposta sul debitore il compito di dimostrare l’inesistenza del debito. La Corte ha rigettato il ricorso del debitore, il quale contestava l’irregolarità fiscale dei titoli e invocava una prescrizione più breve, confermando che l’azione basata sulla promessa di pagamento si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.

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Pubblicato il 8 settembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Promessa di pagamento: anche una cambiale prescritta può fondare un’azione legale

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di obbligazioni: una cambiale, anche se i suoi termini per l’azione diretta sono scaduti, non perde ogni valore. Può infatti essere utilizzata come promessa di pagamento, con importanti conseguenze sul piano processuale, soprattutto per quanto riguarda l’onere della prova. Analizziamo questa decisione per capire la sua portata pratica.

I fatti del caso

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso a favore di un creditore per il pagamento di una somma di denaro basata su nove titoli cambiari. Il debitore si opponeva al decreto, ma la sua opposizione veniva respinta sia in primo grado che in appello dal Tribunale. Il debitore, non rassegnato, proponeva quindi ricorso per Cassazione, basandolo su quattro motivi principali:

1. L’irregolarità fiscale dei titoli (mancato pagamento del bollo), che a suo dire ne impediva l’utilizzo in giudizio.
2. La violazione delle norme sulla promessa di pagamento (artt. 1987 e 1988 c.c.).
3. La mancata ammissione di prove testimoniali per approfondire la questione.
4. L’avvenuta prescrizione del diritto, che sosteneva essere quinquennale.

Il creditore, forte delle decisioni a suo favore, non si costituiva nel giudizio di Cassazione.

La distinzione tra Azione Cambiaria e Azione Causale

Il punto centrale della decisione della Corte risiede nella distinzione tra due diversi modi di utilizzare un titolo di credito come la cambiale. L’azione cambiaria è un’azione speciale, rapida e soggetta a termini di prescrizione brevi, che si basa unicamente sul titolo. Tuttavia, una volta prescritta questa azione, il titolo non diventa carta straccia. Il creditore può ancora agire con un’azione ‘causale’, basata cioè sul rapporto originale che ha dato luogo all’emissione della cambiale (es. un prestito, una vendita).

In questo secondo scenario, la cambiale assume il valore di una promessa di pagamento. Questo significa che il documento stesso costituisce una prova dell’esistenza del debito, dispensando il creditore dal dover dimostrare il motivo per cui gli è dovuta la somma. Si verifica, in termini legali, una relevatio ab onere probandi, ovvero un’inversione dell’onere della prova: spetterà al debitore dimostrare che il debito non è mai esistito o che è stato già pagato.

La promessa di pagamento e l’irrilevanza del bollo

Partendo da questo presupposto, la Corte ha smontato il primo motivo di ricorso. Se il creditore non agisce con l’azione cambiaria, ma usa la cambiale come promessa di pagamento nell’ambito di un’azione ordinaria, l’irregolarità fiscale del titolo (il mancato pagamento del bollo) diventa irrilevante ai fini della decisione. La pretesa del creditore non si fonda più sulla validità della cambiale come titolo esecutivo, ma sul rapporto sottostante che la cambiale stessa presume esistente.

La prescrizione è decennale, non quinquennale

Allo stesso modo, la Corte ha respinto la tesi della prescrizione quinquennale. Citando un proprio precedente consolidato (Cass. n. 5889/2018), ha chiarito che quando la cambiale viene fatta valere come promessa di pagamento, l’azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, non a quelli più brevi previsti dalla legge cambiaria. Poiché nel caso di specie tale termine non era decorso, anche questo motivo è stato giudicato infondato.

Le motivazioni

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso per difetto di specificità e perché non si confrontavano con la logica della decisione impugnata. Il giudice d’appello aveva correttamente superato le obiezioni del debitore, evidenziando come la qualificazione dei titoli quale promessa di pagamento rendesse superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, in assenza di prove contrarie fornite dal debitore stesso. L’insistenza del ricorrente sull’irregolarità fiscale e sulla prescrizione breve è stata ritenuta non pertinente rispetto alla natura dell’azione intrapresa dal creditore.

Le conclusioni

In conclusione, il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte ha riaffermato che una cambiale, anche se fiscalmente irregolare o prescritta per l’azione diretta, mantiene una significativa efficacia probatoria come promessa di pagamento. Questo strumento processuale permette al creditore di agire in giudizio con una posizione di vantaggio, poiché sarà il debitore a dover fornire la prova dell’inesistenza o dell’estinzione del debito. La sentenza conferma la prescrizione decennale per tale tipo di azione, offrendo una tutela più ampia ai creditori in possesso di titoli di credito non più utilizzabili per via esecutiva diretta.

Una cambiale non in regola con il bollo può essere usata in una causa?
Sì, secondo la Corte può essere utilizzata non come titolo cambiario per un’azione esecutiva diretta, ma come prova scritta del debito qualificabile come promessa di pagamento in un giudizio ordinario.

Cosa significa che una cambiale vale come promessa di pagamento?
Significa che il possesso del titolo da parte del creditore crea una presunzione legale dell’esistenza del debito. Di conseguenza, non è il creditore a dover provare l’origine del suo credito, ma è il debitore a dover dimostrare di non essere obbligato a pagare.

Qual è il termine di prescrizione per un debito rappresentato da una cambiale prescritta?
Se la cambiale viene utilizzata come promessa di pagamento in un’azione basata sul rapporto sottostante, il termine di prescrizione non è quello breve dell’azione cambiaria, ma quello ordinario di dieci anni.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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