SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 8 2026 – N. R.G. 00000944 2024 DEPOSITO MINUTA 03 01 2026 PUBBLICAZIONE 03 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO di L’AQUILA
La Corte d’Appello di L’Aquila, composta dai Magistrati
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Consigliera rel. est.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 944NUMERO_DOCUMENTO R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all’udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., del giorno 04.11.2025, vertente
TRA
, (già titolare della omonima ditta individuale
), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Ragusa, giusta procura in calce all’atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Chieti, INDIRIZZO, presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO in Chieti.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, INDIRIZZO, presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 479/2024 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 19.09.2024 -Vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti:
Per l’appellante:
‘PIACCIA ALL’ECC.MA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via principale e nel merito
-Preliminarmente confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese;
-Nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e per l’effetto in riforma della sentenza n. 479/24 emessa dal Tribunale di Chieti il 16.09.2024 dott. AVV_NOTAIO COGNOME nel R.G. 436/22, notificata il 24.09.2024, accogliere tutte le conclusioni oggi rassegante e dire che nessun credito vanta la soc. nei confronti del sig. per non aver mai consegnato la merce indicata nelle fatture di cui in narrativa e conseguentemente dire che nulla è dovuto alla controparte.
-Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio. ‘
Per l’appellata :
‘ rigettare l’appello per i motivi esposti nella memoria di costituzione e condannare al pagamento degli onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
dichiaratosi antistatario. ‘
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza n. 479/2024 -resa all’esito del giudizio di primo grado n. 436/2022 R.G.C., promosso dall’odierno appellante con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 34/22 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 8.413,24 oltre interessi e spese della procedura) giudizio nell’ambito del quale si era costituita la società opposta resistendo all’opposizione il Tribunale di Chieti così statuiva: ‘ I) in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. n. 34/22 emesso da questo Tribunale di Chieti; II) condanna al pagamento, in favore della società della complessiva somma di €
5.678,91, oltre interessi secondo il d.lgs. n. 231/02; III) rigetta la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c. proposta dalla società al pagamento, in favore della società 3.385,00 per compensi (già
IV) condanna dei 2/3 delle spese di lite, liquidate in € calcolati ai 2/3), con compensazione del rimanente 1/3. ‘
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che la aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 34/22 con il quale era stato ingiunto al sig. il pagamento di € 8.413,24, in forza delle fatture del 2015 nn. 2750, 1259 e 2196 relative al corrispettivo della vendita di gioielli, orologi e simili per l’importo di € 10.375,62, parzialmente pagato dal debitore con residuo debito di € 8.413,24.
1.2. Dava ancora atto che l’opponente aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo di aver cessato la sua attività commerciale di titolare di gioielleria il 18 aprile 2016 e di aver saldato la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO (unica regolarmente contabilizza ta) dell’ importo di € 2.716,33 con assegno bancario n. 0771446008 -08 Creval il 30 settembre 2015; spiegando, quanto alle altre fatture, che la merce indicata nelle stesse non era stata consegnata, avendo egli ricevuto unicamente monili per i l prezzo di € 1.968,38, senza che fosse stata emessa la relativa fattura.
1.3. Rappresentava ancora che l’opposta costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva riconosciuto espressamente: – il pagamento della fattura n. 1259 del 17.04.2015 per l’importo di € 2.716,33, avvenuto mediante l’assegno bancario allegato da
all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo; – il pagamento in contanti di € 1.962,38 per la fornitura di monili.
1.4. Ciò detto, il Tribunale dichiarava estinto, per avvenuto pagamento, il credito relativo alla fattura n. 1259/2015, imputando alla restante parte del debito il pagamento avvenuto in contanti di € 1.962,38, con determinazione del residuo debito dell’opponente in complessivi € 5.678,91.
Evidenziava che, a dimostrazione della sussistenza del rapporto contrattuale, l’opposta aveva rappresentato: – che, a garanzia del pagamento, il sig. aveva consegnato all’agente di zona 3 assegni: il primo dell’importo di € 2.716,33 con scadenza 3 0.09.2015, il secondo dell’importo di € 4.156,00 con scadenza 31.12.2015, il terzo dell’importo di € 3.986,00 con scadenza 29.02.2016; – che, se il primo assegno era stato utilizzato per pagare
la fornitura della fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 17.04.2015, i restanti assegni dimostravano l’esistenza del rapporto anche relativamente alle altre forniture.
Spiegava che non era in contestazione il fatto che tali assegni fossero stati emessi e consegnati a garanzia ed evidenziava che se, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’assegno bancario non può essere emesso a garanzia (non essendo consentito modifi care la funzione tipica dell’assegno bancario che è quella di normale mezzo di pagamento), gli stessi costituivano comunque promesse di pagamento con conseguente configurazione di una presunzione semplice circa l’esistenza tra le parti di un rapporto di d ebito-credito, spettando al debitore fornire la prova dell’inesistenza o invalidità del rapporto stesso o dell’avvenuto adempimento.
Evidenziava che nella specie non solo l’opponente non aveva fornito la prova della inesistenza del rapporto, ma era emersa la prova opposta (che cioè la merce era stata consegnata).
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’originario opponente ed ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di due motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) violazione degli artt. 116 e ss. e 210 c.p.c. per avere il giudicante ritenuto provato un fatto contrariamente alle risultanze istruttorie; 2) erroneità della statuizione riguardante le spese.
L’appellato si è costituito nel presente giudizio di gravame ed ha contestato l’impugnazione, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All’esisto dell’udienza del 18.02.2025, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., questo Collegio ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell’art. 352 c.p.c. all’udienza del 4.11.2025 (anch’essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni e a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l’udienza del 4.11.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all’esito della camera di consiglio del giorno 7.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l’appellante ammette che gli assegni di importo corrispondente alle fatture del 2015 nn. 2196 e 2750 sono stati effettivamente consegnati all’atto dell’ordine all’agente di zona della ma evidenzia che l’odierna appellata non ha esibito i documenti di trasporto dei beni oggetto di tali fatture in sede di rimessione in istruttoria ed a seguito dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Deduce che il primo giudice ha erroneamente ritenuto provata la consegna di tali beni, da ritenersi invece indimostrata in considerazione della mancata esibizione dei documenti di trasporto da parte della controparte.
Sostiene che, proprio in considerazione della mancata esibizione dei documenti di trasporto da parte della controparte, ha rinunciato al proprio teste.
Qualifica come irrilevanti le dichiarazioni del legale rappresentante della rese in sede di interrogatorio formale in relazione all’emissione delle fatture del corriere Bartolini riguardanti la spedizione ed avvenuta consegna dei beni indicati nelle fatture stesse, spiegando che le stesse proverebbero la spedizione della merce, ma non a chi sarebbe stata consegnata.
Continua riportando un orientamento della Corte di Cassazione per il quale la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione è valutabile come implicita ammissione dei fatti da provare attraverso il documento non esibito ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (Cass. n. 2731/2014; Cass. n. 24590/2008).
5.2. Il Collegio, richiamati i principi che regolano la ripartizione dell’onere probatorio con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed all’azione di adempimento contrattuale (secondo cui è l’opposto -creditore che deve provare tutti i fatti costitutivi del proprio diritto, e cioè l’esistenza del rapporto contrattuale e del credito ed il suo ammontare, mentre il debitore è tenuto a fornire prova dei fatti estintivi e modificativi dello stesso), rileva che nella specie, come correttamente rilevato dal primo giudice, la ha provato l’esistenza del rapporto contrattuale e del credito relativo alle fatture contestate dall’opponente attraverso la produzione nel giudizio di opposizione di assegni bancari di importo corrispondente a quello del residuo credito.
5.3. Tali assegni costituiscono promesse di pagamento che fanno presumere (trattasi di presunzione semplice ex art. 1988 c.c.) l’esistenza del rapporto contrattuale e del credito,
essendo onere del debitore dimostrare l’inesistenza o invalidità del rapporto o l’avvenuta estinzione del credito.
Nella specie l’opponente non ha fornito prova della inesistenza del rapporto né dell’adempimento del debito, inidoneo rivelandosi al riguardo il solo elemento costituito dalla mancata ottemperanza da parte del creditore all’ordine di esibizione dei documen ti di trasporto.
Al contrario, si dispone delle risultanze dell’interrogatorio formale deferito dall’opponente (odierno appellante) al legale rappresentante dell’opposta (odierna appellata) nel corso del quale l’opposta ha ammesso che i beni oggetto delle fatture erano sta ti consegnati alla opponente tramite corriere ed ha aggiunto che il vettore aveva emesso fatture relativamente alla spedizione ed avvenuta consegna (circostanza quest’ultima non contestata, quindi da ritenersi provata ex art. 2734 c.c.), risultanze che offrono la dimostrazione della consegna della merce al vettore da parte della venditrice, quindi ai sensi dell’art. 1510 c.c. -dell’adempimento dell’obbligo di consegna.
Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
6.1 Con tale motivo l’appellante si duole della compensazione solo parziale delle spese di lite del primo grado, sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto compensarle integralmente in ragione del fatto che l’opposizione era stata parzialmente accolta, co n dimezzamento del credito della controparte e rigetto della domanda svolta ex art. 96 c.p.c.
6.2. Rileva il Collegio che la statuizione relativa alle spese del primo grado di giudizio (di compensazione nella misura di 1/3 con condanna dell’opponente al pagamento dei residui 2/3) si rivela corretta, dovendo, per un verso, evidenziarsi che l’opposta ha comunque visto riconosciuto il proprio credito, ancorché in misura ridotta, e, per altro verso, che il giudicante ha tenuto conto di tale riduzione procedendo ad una compensazione parziale delle spese di lite.
Al rigetto dell’appello consegue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2002, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi (attesa la prossimità del valore della controversia al minimo dello scaglione), esclusa la voce relativa alla fase di trattazione/istruzione che non si è svolta, il tutto con distrazione in favore del procuratore dell’appellata, dichiaratosi antistatario.
Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2023, al rigetto dell’appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l’obbligo d a parte di chi ha proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l’appello;
CONDANNA l’appellante al pagamento in favore dell’AVV_NOTAIO -procuratore dell’appellata, dichiaratosi antistatario – delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.984,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
DA’ ATTO ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.
Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio del 18.11.2025 La Consigliera est. (AVV_NOTAIO)
La Presidente (AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO)