Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34226 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34226 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26873/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1391/2024 depositata il 14/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1391/2024, pubblicata il 14/5/2024, ha accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ente morale avente come scopo l’erogazione di contributi a enti, organismi e associazioni aventi sede in Cinisello Balsamo) per revocazione RAGIONE_SOCIALE
sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Milano n. 1017/2022, ex artt. 395 e ss. cod. proc. civ., annullando tale pronuncia, e, pronunciando in sede rescissoria, ha accolto, seppure parzialmente, l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 410 del 20/02/2020, che aveva accolto l’opposizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza, con il quale le si era ingiunto di pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di € 36.000,00, quale differenza dovuta tra il contributo annuale, per il 2010, preteso (sulla base di una lettera del 9 febbraio 2009, a firma RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente, nella prospettazione dell’attrice in monitorio, valenza di promessa al pubblico, e dello Statuto RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE), di € 60.000,00, e la somma ricevuta nel 2010, pari a € 24.000,00.
In particolare, la Corte d’appello, accolta la domanda di revocazione (per un errore percettivo di fatto sul quantum ), in sede rescissoria, ha accertato il residuo credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nell’importo di euro 24.000,00, e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto (emesso per l’importo di euro 36.000,00 oltre accessori) e, tenuto conto degli importi già pagati dalla RAGIONE_SOCIALE, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a restituire alla RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 12.000,00, oltre a quanto dovuto per interessi maturati dal 31/10/2020 al saldo, nonché a restituire l’importo di euro 2.182,86, relativo alle spese del decreto ingiuntivo.
La Corte d’appello ha ritenuto che vi fosse stata una promessa di pagamento, non un mero atto di liberalità, privo di effetti vincolanti, che trovava la sua causa giustificatrice nell’adempimento (nelle forme opportunamente valutate e decise dall’organo di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) allo scopo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed, inoltre, era diretta a favore di un soggetto specificamente indicato nello Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stessa come beneficiario privilegiato dell’attività benefica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
essendo la promessa in questione consapevolmente volta a consentire alla destinataria RAGIONE_SOCIALE di programmare iniziative con certezza di copertura economica.
Il quantum è stato poi rideterminato in un minore importo.
Avverso la suddetta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE propone, limitatamente al giudizio rescissorio, ricorso per cassazione, notificato il 12/12/2024, affidato a unico motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso).
Con decreto del marzo 2025, il ricorso è stato trasmesso, dalla Terza Sezione Civile, a questa Sezione Prima per competenza tabellare.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente RAGIONE_SOCIALE lamenta, con unico motivo, ex art.360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione del contenuto normativo degli artt. 1987, 1988, e 809 cod.civ. come costantemente interpretato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte.
Assume la ricorrente che, secondo lo Statuto, l’organo amministrativo è chiamato a valutare il pregio e il merito dei progetti da sostenere che, in coerenza con i propri scopi statutari, devono rientrare genericamente nell’alveo RAGIONE_SOCIALE beneficenza, ossia di quella corresponsione gratuita, in favore di soggetti svantaggiati per « facilitare un qualificato inserimento nell’attività lavorativa e professionale con particolare riferimento alla RAGIONE_SOCIALE » dei giovani di Cinisello Balsamo. Si tratta quindi di uno scopo solidaristico.
Secondo la ricorrente, non vi è alcun obbligo giuridico di erogazione dei contributi per la RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di erogazione di denaro « a carattere preminentemente liberale », cosicché la promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di obbligo a contrarre, perché la coazione all’adempimento contrasterebbe con il requisito RAGIONE_SOCIALE spontaneità RAGIONE_SOCIALE donazione, che deve sussistere al momento del contratto.
Si censura poi la sentenza impugnata nella parte di motivazione relativa alla giusta causa addotta dalla ricorrente per il recesso dalla promessa unilaterale di contribuzione. La RAGIONE_SOCIALE aveva esposto la situazione oggettiva RAGIONE_SOCIALE crisi e dei fallimenti delle società che conducevano in locazione i suoi immobili industriali e che l’avevano privata RAGIONE_SOCIALE principale fonte di reddito e gravata di ingenti e non prevedibili costi. Il che integrava una revoca per giusta causa RAGIONE_SOCIALE promessa.
La censura è infondata.
2.1. La RAGIONE_SOCIALE fu costituita nel 1984 dal Commendatore NOME COGNOME, imprenditore nel settore RAGIONE_SOCIALE meccanica per le grandi industrie automobilistiche, con lo scopo di aiutare i giovani di Cinisello Balsamo nella formazione professionale e, di conseguenza, nell’inserimento del mondo del lavoro, con particolare riferimento agli alunni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, scuola professionale « storica » di quella realtà territoriale (successivamente trasformatasi da Associazione in RAGIONE_SOCIALE).
La suddetta RAGIONE_SOCIALE compare nello Statuto come unico soggetto beneficiario espressamente menzionato.
In relazione al triennio 2008-2010, è pacifico che venne deliberato dalla RAGIONE_SOCIALE un contributo per la RAGIONE_SOCIALE (l’ultimo deliberato, secondo la RAGIONE_SOCIALE) di € 60.000,00 e, per il 2010, di € 48.000,00.
Tale delibera venne comunicata alla RAGIONE_SOCIALE.
In una prima lettera del 9 febbraio 2009, indirizzata alla RAGIONE_SOCIALE (avente ad oggetto « contributo piano triennale 2008/2010 »), la RAGIONE_SOCIALE comunicava a quest’ultima che il RAGIONE_SOCIALE aveva deciso « di confermare per l’anno 2009 il contributo da erogare all’Associazione in indirizzo fissato in € 60.000,00 (sessantamila) » (si legge: « La decisione assunta, sia pure in un momento di generale difficoltà economico -finanziaria, vuole confermare l’impegno RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE nel sostegno di attività considerata di significativa importanza »), mentre rimaneva, « da definire, come già indicato nella nota del 19 marzo 2008, l’entità del contributo relativo al prossimo anno 2010 (compreso nel piano triennale 2008 -2010) ».
Con successiva lettera del 14/12/2009, indirizzata sempre alla RAGIONE_SOCIALE (ed avente ad oggetto « contributo piano triennale 2008/2010 »), la RAGIONE_SOCIALE confermava che, « come ipotizzato nella nota del 19 marzo 2008 … per l’anno 2010 il contributo erogato sarà pari ad € 48.000,00, ovvero l’80 % di quanto comunicato in precedenza »
Detto contributo non venne poi integralmente erogato (essendo stati versati soltanto € 24.000,00) e con lettera del 10/12/2010, avente ad oggetto « saldo contributo 2010 (piano triennale 2008/2010) », la RAGIONE_SOCIALE, segnalando difficoltà economiche, comunicava « l’impossibilità di provvedere alla liquidazione del saldo del debito relativo al piano triennale 2008/2010 pari ad € 24.000,00 ».
RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che la COGNOME si era impegnata a versare € 60.000,00 per il 2010 a titolo di contributo annuale, agì in sede monitoria per un credito di € 36.000,00,
Il decreto ingiuntivo venne opposto dalla RAGIONE_SOCIALE e il giudice di primo grado accolse l’opposizione ex art.645 cod.proc.civ., sostenendo che non vi fosse alcuna assunzione di un obbligo giuridico da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con revoca del decreto ingiuntivo.
Con una prima sentenza d’appello del 2022, venne accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e respinta l’opposizione, sul rilievo che, nel caso, « si tratta di una erogazione in favore di un soggetto individuato dallo statuto, in adempimento dello scopo sociale, che diventa vincolante con la delibera attuativa dello scopo RAGIONE_SOCIALE fondazione » e che, inoltre, « la delibera è attuativa dello scopo sociale, sorretta da idonea causa e ha generato una legittima aspettativa nel beneficiario: tanto basta a fare assumere ad essa carattere vincolante ».
Tale sentenza venne impugnata per revocazione dalla RAGIONE_SOCIALE, ex art.395 n. 4 cod.proc.civ., sostenendosi che la decisione di cui alla detta sentenza fosse stata, anzitutto, il frutto di un errore di percezione in cui sarebbe incorso il giudice di appello per il fatto che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la lettera del 9/2/2009 (nella quale era stato comunicato il contributo di euro 60.000,00) non riguardava il contributo che sarebbe stato riconosciuto per il 2010 (per il quale era stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo) ma, diversamente, l’importo che era stato riconosciuto per il 2009; si ribadiva inoltre la non vincolatività RAGIONE_SOCIALE promessa di contributo e, comunque, la ricorrenza, di una giusta causa di revoca e si chiedeva, in sede rescissoria, il rigetto dell’appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, nella sentenza del 2024, impugnata in questa sede di legittimità, ha accolto la domanda di revocazione, osservando che, a fronte di una pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla RAGIONE_SOCIALE per il solo anno 2010, vi era stato un errore di fatto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello del 2022, in quanto il contributo promesso per l’anno 2010 non era di € 60.000,00 (riferibile nella lettera del febbraio 2009 alla sola annualità 2009), ma di € 48.000,00 (come indicato nella successiva lettera del dicembre 2009), solo parzialmente erogato (per € 24.000,00), con un residuo credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di € 24.000,00 (non € 36.000,00).
Pronunciando quindi in sede rescissoria, la Corte territoriale ha ribadito il carattere vincolante RAGIONE_SOCIALE promessa di contributo che era stata comunicata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si trattava di un obbligo giuridico non derivante puramente e semplicemente dallo Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma da una delibera del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’ente, con la quale si era espressa la volontà dell’Ente di erogare alla RAGIONE_SOCIALE il contributo di euro 48.000,00 per l’anno 2010, tanto che «il presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel comunicare, con lettera del 14/12/2009,
il contributo di euro 48.000,00 per l’anno 2010, ebbe sostanzialmente a scusarsi per la riduzione che la RAGIONE_SOCIALE era stata costretta ad effettuare augurandosi, al tempo stesso, che detta riduzione ‘non pregiudichi il prezioso lavoro da Voi svolto verso i giovani RAGIONE_SOCIALE città ‘».
E si trattava di una promessa di pagamento vincolante, in quanto trovava la sua causa giustificatrice non già nella mera liberalità ma nell’adempimento (nelle forme opportunamente valutate e decise dall’organo di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) allo scopo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed, inoltre, era diretta a favore di un soggetto specificamente indicato nello Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stessa come beneficiario privilegiato dell’attività benefica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si trattava di una promessa consapevolmente diretta a consentire alla destinataria RAGIONE_SOCIALE di programmare iniziative di formazione professionale con certezza di copertura economica.
Né ricorreva una giusta causa di revoca, in quanto erano state addotte solo genericamente ragioni di difficoltà a causa RAGIONE_SOCIALE crisi aziendale dell’RAGIONE_SOCIALE e solo successivamente all’assunzione dell’impegno.
L’appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato pertanto accolto, con revoca del decreto ingiuntivo (che recava la somma di € 36.000,00) e, accertata l’entità del debito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di euro 24.000,00, la RAGIONE_SOCIALE è stata condannata a restituire la somma, percepita in più, di euro 12.000,00, oltre a quanto dovuto per interessi maturati dal 31/10/2020 al saldo, nonché a restituire l’importo di euro 2.182,86 relativo alle spese del decreto ingiuntivo.
2.2. Il tema controverso attiene al carattere vincolante o meno RAGIONE_SOCIALE deliberazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di una RAGIONE_SOCIALE di erogazione di un contributo a un terzo beneficiario (nella specie, all’unico soggetto espressamente menzionato nello Statuto dell’Ente), secondo uno
specifico scopo statutario, una volta che la delibera sia stata assunta, esternata e comunicata al beneficiario stesso.
Orbene, si tratta in effetti di un obbligo giuridico assunto dal RAGIONE_SOCIALE in favore di un beneficiario indicato specificamente nello Statuto.
Se, di regola, lo Statuto di una persona giuridica ha carattere vincolante all’interno dell’ente ed è inidoneo a determinare il sorgere di situazioni giuridiche soggettive attive in capo ai terzi, ciò non necessariamente vale per la fondazione di diritto privato, che è un complesso di beni destinatati per l’atto costitutivo al perseguimento di uno scopo (si parla, in sintesi, di « un patrimonio destinato a uno scopo »).
Nell’atto costitutivo e nello Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vengono espressi il vincolo di destinazione RAGIONE_SOCIALE massa patrimoniale a uno scopo e l’obbligo di non distribuzione degli utili, costituenti la vera causa dell’istituto.
Ai sensi dell’art.14 cod. civ. nell’atto costitutivo delle fondazioni devono essere determinati i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
In Cass. n. 16049/2017, si è evidenziato, al fine di affermare l’unicità dell’atto di fondazione e dell’atto di dotazione patrimoniale in favore dello stesso, quale componente di un complesso tipo negoziale munito di una propria autonomia causale, e la sua struttura essenzialmente unilaterale, che non vi sia alcuna « automatica traslazione RAGIONE_SOCIALE disciplina in tema di donazione all’atto costitutivo di fondazione »: il negozio di fondazione è rivolto ad operare un’attribuzione patrimoniale ad un soggetto senza ricevere alcun corrispettivo, ma l’effetto RAGIONE_SOCIALE dotazione dell’ente trova la sua autonoma giustificazione causale non nello spirito di liberalità del fondatore, quanto nella destinazione di beni per lo svolgimento, in forma organizzata, dello scopo statutario.
E, nella specie, l’assunzione dell’impegno, da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, all’erogazione del contributo
a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato anche comunicato al beneficiario, con la lettera del dicembre 2009.
Questa Corte già in Cass. Sez.Un. n. 2622/1964 affermò che la situazione giuridica dei beneficiari di una fondazione costituita per l’erogazione di premi e l’assegnazione di borse di studio è assimilabile a quella dei destinatari di una promessa al pubblico, ai sensi dell’art.1989 cod. civ.
Tuttavia, nel presente giudizio, la promessa unilaterale posta dalla RAGIONE_SOCIALE a fondamento RAGIONE_SOCIALE propria domanda era diretta non già ad una pluralità indeterminata di soggetti, bensì ad un ente specificamente individuato nello statuto e inoltre detta dichiarazione negoziale non prevede affatto che, al fine di ottenere la prestazione promessa in suo favore, il destinatario si trovi in una determinata situazione ovvero compia una determinata azione.
Nel caso in esame, si tratta, semmai, di una promessa unilaterale di pagamento.
L’art.1987 cod. civ. prevede che la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.
Il che implica che non ci si possa obbligare soltanto tramite una promessa, avendo il legislatore inteso evitare che una promessa fosse la sola causa fondativa di un rapporto obbligatorio, ma non che non possano esistere promesse unilaterali vincolanti giuridicamente.
La promessa di pagamento è un negozio unilaterale (astratto solo processualmente), che presuppone l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario (art.1988 cod.civ.). L’art. 1988 cod. civ. descrive l’inversione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova nel caso RAGIONE_SOCIALE promessa di pagamento e si riferisce al rapporto tra promittente e promissario, che, se non già esistente, non può instaurarsi con la mera promessa (di pagamento) unilaterale.
Lo stesso non può dirsi invece nel caso in cui la promessa abbia ad oggetto un obbligo diverso e già esistente.
Il rapporto sottostante tra la RAGIONE_SOCIALE e il beneficiario specificamente individuato già nell’atto costitutivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e per essa la RAGIONE_SOCIALE successivamente istituita, risultava dallo Statuto dell’erogante e la causa RAGIONE_SOCIALE promessa di pagamento era da individuare non in un atto di liberalità ma nell’adempimento, nelle forme vagliate dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, allo scopo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Come osserva la controricorrente, « il fatto che il soggetto che ha istituito la RAGIONE_SOCIALE fosse spinto in origine da spirito di liberalità non implica affatto che ogni atto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia un atto liberale ».
La RAGIONE_SOCIALE rimane sempre libera di determinare in maniera riduttiva il contributo da erogare ogni anno al beneficiario individuato nello Statuto e di esercitare il controllo e la verifica sul perseguimento RAGIONE_SOCIALE programmata attività di formazione professionale dei giovani studenti.
Ma, una volta deliberata l’erogazione dal RAGIONE_SOCIALE ed esternata la volontà di provvedere all’adempimento relativo, sorge il vincolo giuridico e il credito diviene esigibile del beneficiario, nella specie la RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla giusta causa di revoca, ai sensi dell’art.1990 cod. civ. correttamente la Corte d’appello ha rilevato che era stata addotta solo una generica impossibilità sopravvenuta, impossibilità non dimostrata e che sicuramente sopravvenuta non era, tanto che proprio in sede di delibera del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si era ritenuto, considerate le condizioni di difficoltà in cui versava la RAGIONE_SOCIALE, di ridurre il contributo per l’anno 2010 (€ 48.000,00 in luogo di € 60.000,00 corrisposti nel 2009).
4.Per quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME