Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4176 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9314-2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall ‘ RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2813/2017 della Corte d ‘ appello di Roma, depositata il 19/09/2017 R.G.N. 3363/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che :
l a Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da una serie di dipendenti del RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
Lavoro pubblico progressioni economiche
accesso per saltum condizioni
R.G.N. 9314/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/01/2024
CC
avverso la sentenza di primo grado, che, esclusa la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, aveva dichiarato rigettato la domanda intesa alla declaratoria di illegittimità dell’allegato 1 del contratto integrativo al C.C.N.L. 1998-2001 e dei ddd.mm. 4 aprile 2001 – nella parte in cui escludevano la possibilità per i lavoratori dipendenti in posizione economica B1 o C1/C1S di accedere per saltum alla procedura di riqualificazione per le posizioni economiche B3 e C3 – al fine di accertare il diritto dei medesimi dipendenti a concorrere a tale selezione (cui non avevano potuto partecipare poiché non appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella oggetto della procedura) e ad essere inseriti nella graduatoria finale, nonché, in forza de ll’accordo decentrato del 1° dicembre 2008 ( contenente l’impegno della PRAGIONE_SOCIALE a completare la procedura di riqualificazione per tutti coloro che erano stati illegittimamente esclusi dalla progressione per saltum ed in servizio e presenti nelle graduatorie finali alla data del 1° aprile 2007), all’inquadramento ne lle posizioni economiche B3 e C3, con decorrenza dal 1° aprile 2007, ovvero, in via subordinata, instando per l’ammissione, ora per allora, al procedimento di riqualificazione, e, comunque, per la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa;
la Corte territoriale -a fronte della motivazione addotta dal giudice di prima istanza, che aveva ritenuto necessaria, ai fini della partecipazione alla procedura di riqualificazione, la presentazione della relativa domanda, prospettando comunque anche la legittimità della contrattazione integrativa (rispetto alle cui considerazioni gli appellanti nulla avevano dedotto) -ha ritenuto insussistente il contrasto fra la contrattazione integrativa e quella del RAGIONE_SOCIALE, in dichiarata adesione a precedente di questa Corte (Cass. 21 luglio 2014, n. 16577);
avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione i dipendenti riportati in epigrafe articolando due motivi;
il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
i ricorrenti hanno depositato memoria.
Ritenuto che :
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la v iolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per assoluta carenza di motivazione della sentenza in relazione ai motivi di appello svolti con l’impugnazione della sentenza di primo grado;
con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la v iolazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello assunto erroneamente l’inesistenza dei motivi di appello svolti dai ricorrenti avverso la sentenza di primo grado;
con il terzo motivo i ricorrenti censurano ancora la sentenza impugnata per violazione dell’art. 15 dell’allegato A al C.C.N.L. Ministeri 1998-2001 e degli artt. 11, 12 e 13 del C.C.N. Integrativo, anche in connessione con l’art. 97 Cost., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto l’insussistenza di contrasto fra la contrattazione integrativa e quella collettiva nazionale di RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla impossibilità di accedere alle progressioni economiche per saltum ;
in via pregiudiziale, ogni rilievo sulla necessità di integrare il contraddittorio è precluso dalla formazione del giudicato, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte (fra molte, Cass. Sez. L, 03/11/2008, n. 26388, e, più di recente, Cass. Sez. 6-3, 28/02/2012, n. 3024), avuto riguardo alla decisione assunta sul punto dal giudice di primo grado, per come emerge dalla sentenza impugnata;
i primi due motivi – rubricati distintamente nella sintesi svolta in apertura del ricorso ma in realtà illustrati nell’ambito di unico motivo nel prosieguo del ricorso e comunque da considerare unitariamente sono inammissibili, in quanto intesi a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che gli appellanti non avevano contestato le valutazioni svolte nel merito della domanda dal giudice di primo grado («in sede di appello, ad una tale analitica e precisa ricostruzione, gli appellanti nel merito sostanzialmente nulla oppongono»); tuttavia, tale affermazione non rappresenta l’effettiva ratio decidendi addotta dalla Corte territoriale, tanto che la stessa non è pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità del gravame ma ha affrontato
espressamente il merito della domanda, concludendo per la legittimità dell’esclusione della progressione per saltum ;
il terzo motivo, che censura il merito della questione su cui si è pronunciata la Corte territoriale, si rivela infondato, sia pure nei sensi di cui in motivazione;
6.1. in effetti, occorre considerare che, seppure la giurisprudenza di questa Corte è giunta ad affermare l’ammissibilità della progressione per saltum (fra molte, Cass. Sez. L, 03/11/2021, n. 31406) nei limiti posti dalla Corte Cost. nella sentenza n. 194 del 2002, è pacifico, in quanto indicato nella sentenza impugnata ed ammesso nello stesso ricorso (p. 7), che gli odierni ricorrenti non hanno presentato domanda per le posizioni economiche B3 o C3, avendo invece presentato domanda per le posizioni B2 o C2, superando i relativi esami e collocandosi utilmente nelle graduatorie per le rispettive posizioni B2 o C2;
6.2. giova, quindi, richiamare il consolidato orientamento secondo cui «Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perché rimasta assorbita e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, può decidere la questione purché su di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ, come modificato dall’art. 12 della legge n. 40 del 2006, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non più soltanto rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza» (Cass. Sez. L, 03/03/2011, n. 5139; in senso conforme, Cass. Sez. 5, 30/05/2012, n. 8622).
Nella specie, la circostanza della mancata presentazione della domanda per le posizioni economiche B3 o C3 non richiede ulteriori accertamenti in fatto, in quanto – come detto – è pacifica, siccome ammessa dagli
stessi ricorrenti, è stata affrontata nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti in primo grado, come pure risulta dalla sentenza impugnata, non è stata esaminata dalla Corte d’appello, perché assorbita dalla ritenuta illegittimità della progressione per saltum , come pure evidenziato nel ricorso (p. 36), aspetto che vale ad escludere l’onere di proporre sul punto ricorso incidentale condizionato (sul difetto di interesse ad impugnare e conseguente inammissibilità del ricorso incidentale proposto per far valere questioni su cui il giudice d’appello non si è pronunciato, perché assorbite, fra molte, Cass. Sez. 3, 03/03/2023, n. 6389);
in ragione dei principi sopra richiamati, questo Collegio può, dunque, esaminare la questione della mancata presentazione della domanda per il livello di inquadramento superiore rivendicato.
In questo senso, la pretesa dei lavoratori è comunque infondata, in conformità a precedenti decisioni emesse in fattispecie sovrapponibili (in particolare, Cass. Sez. L, 18/06/2020, n. 11892, e Cass. Sez. L, 03/11/2021, n. 31425), cui va data continuità, richiamandosi la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
7.1. in particolare, come già ritenuto nei richiamati precedenti, «Si è altresì precisato Cass. nr. 26966/2019 cit.) che rispetto all’azione di esatto adempimento – quale quella diretta alla rinnovazione della procedura e non al risarcimento del danno – la condizione dell’interesse ad agire richiesta dall’art. 100 c.p.c. è ravvisabile ogniqualvolta si assuma che il datore abbia omesso il rispetto RAGIONE_SOCIALE regole procedimentali o si sia discostato dai criteri valutativi e non richiede null’altro se non l’allegazione da parte del lavoratore di avere partecipato alla selezione o di essere stato ingiustamente escluso dalla stessa. 11. In coerenza con il richiamato principio, questa Corte (Cass. sez. lav. 18 giugno 2020 nr. 11892), pronunciandosi in fattispecie sovrapponibile a quella in discussione, ha affermato che la domanda giudiziale del dipendente diretta a censurare la mancata possibilità di partecipare ad una procedura selettiva presuppone la presentazione della relativa domanda, in mancanza della quale non sorge affatto il
diritto soggettivo del lavoratore a partecipare alla selezione ed impugnare le clausole del bando che eventualmente ostino alla successiva ammissione. 12. Nella sentenza impugnata si dà atto che il bando della selezione prevedeva la possibilità di partecipare ad un solo corso di riqualificazione ed il divieto della progressione per saltum. Le circostanze di fatto rispetto alle quali la ricorrente assume la violazione del principio di non contestazione non sono state dunque ignorate dalla Corte territoriale, che, anzi, le ha poste a base della decisione. 13. Dette circostanze, contrariamente a quanto assunto dalla parte ricorrente in memoria, non sono idonee ad incidere sui principi di diritto qui ribaditi, giacché la odierna parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di presentare comunque la domanda di partecipazione alla selezione per la posizione C3 e di impugnare il successivo provvedimento di diniego, come correttamente affermato dal giudice dell’appello. 14. La presentazione della domanda per la posizione C2, in conformità alle regole fissate dal bando, è comunque espressione di una scelta della dipendente, ancorché orientata da valutazioni di opportunità rispetto all’alea sottesa all’instaurando giudizio di impugnazione del bando» (Cass. Sez. L, n. 31425 del 2021, cit.);
8. complessivamente il ricorso va, dunque, respinto, correggendosi la motivazione pronunciata dal giudice di merito mediante l’integrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che la giustificano in diritto, secondo quanto sopra osservato (fra molte Cass. Sez. U, 02/02/2017, n. 2731, che ha affermato il principio per cui «La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un ‘error in procedendo’, quale la motivazione omessa, mediante
l’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto.»);
9. alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti in solido, ai sensi dell’art. 97, comma 1, seconda parte, cod. proc. civ., stante la comunanza di interessi, desumibile anche dalla semplice identità RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate e dibattute (così Cass. Sez. 3, 30/10/2018, n. 27476), al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito (Cass. Sez. 1, 22/04/2002, n. 5859; in senso conforme, Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22014).
10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/01/2024