Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 33015 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33015 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
1. la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dalle lavoratrici indicate in epigrafe (insegnanti scuola dell’infanzia , educatrici asilo nido e un istruttore amministrativo alle dipendenze di Roma Capitale immesse in ruolo dopo anni di contratti a tempo determinato senza il riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata presso l’Ente ed inquadrate al primo livello della categoria di inquadramento, C1) avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che in parziale accoglimento del ricorso proposto dalle medesime, aveva riconosciuto il loro diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio fin dal primo contratto di assunzione a tempo determinato ai fini della rideterminazione del TFR e della pensione ed ha invece respinto le domande dirette ad accertare il possesso delle specifiche anzianità di servizio di volta in volta utili per partecipare alle procedure selettive indette dall’ente ai fini delle progressioni economiche orizzontali indette durante il periodo pre-ruolo e ad ottenere la condanna dell’ente a ricostruire la carriera e ad effettuare ora per allora le verifiche selettive ai fini del TFR, della pensione e dei passaggi di livello, nonché al pagamento dell’indennità di specifica responsabilità per alcune ricorrenti;
le lavoratrici avevano dedotto che il mancato riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo le aveva pregiudicate nella possibilità di partecipare alle progressioni economiche orizzontali indette dall’ente nel periodo in cui erano dipendenti non di ruolo (dal 2000 sino all’assunzione a tempo indeterminato) ed avevano sostenuto che tale preclusione aveva configurato una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, in violazione della direttiva 1999/70/CE; avevano pertanto chiesto il riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo ed il riconoscimento del loro diritto a partecipare a dette progressioni, nonché la
condanna dell’Amministrazione a ricostruire la loro carriera, con pagamento delle spettanti differenze retributive;
la Corte territoriale ha escluso che la mancata partecipazione dei lavoratori a tempo determinato alle suddette progressioni si ponga in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 4 della Direttiva 1999/70/CE, essendo questa differenziazione giustificata da ragioni oggettive, derivanti dalle caratteristiche strutturali delle progressioni stesse, legate all’espletamento di vere e proprie procedure selettive (non svolte nel caso di specie e comunque non provate), e non unicamente all’anzianità di servizio;
ha in particolare evidenziato che l’accesso a dette progressioni, che costituiscono vere e proprie procedure selettive senza carattere automatico con l’obiettivo di incentivare la carriera dei soli dipendenti di ruolo, non dipende dal solo possesso dell’anzianità di servizio;
pur a fronte di un riconoscimento integrale dell’anzianità pre -ruolo delle appellanti, ha pertanto escluso il loro diritto all’ammissione alle procedure di progressione economica dedotte in giudizio e alla consequenziale attribuzione della progressione economica rivendicata, difettando il requisito della valutazione positiva della loro prestazione di lavoro e dei titoli culturali e formativi posseduti, indispensabile ad entrambi i fini;
ha rilevato che la contrattazione collettiva ha individuato in un primo passaggio una platea ridotta di potenziali beneficiari sulla base dell’anzianità nel livello retributivo non inferiore a due anni ed ha previsto un secondo passaggio della selezione basato sui punteggi individuali conseguiti secondo i vari fattori di valutazione; in sede di contrattazione decentrata era stato aggiunto il criterio selettivo della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
ha escluso l’equivalenza delle valutazioni finalizzate al conseguimento del premio di produttività, peraltro indimostrate nel caso di specie, alle valutazioni finalizzate alle progressioni economiche orizzontali;
ha ritenuto assorbite le censure riguardanti la prescrizione e la debenza dell’indennità di specifica responsabilità;
avverso tale sentenza le lavoratrici hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi;
Roma Capitale ha resistito con controricorso.
RILEVATO CHE
con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del CCNL Enti Locali del 14.9.2000 e degli artt. 5 e 6 del CCNL del 31.3.2000 ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. , per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso il diritto alle progressioni economiche orizzontali delle ricorrenti durante i rapporti a tempo determinato;
con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale travisato la domanda proposta dalle originarie ricorrenti;
addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto precluso alle ricorrenti il conseguimento delle progressioni economiche orizzontali in quanto non era stata a suo tempo effettuata la valutazione necessaria a tal fine;
evidenzia che le ricorrenti non hanno chiesto l’attribuzione diretta del livello economico superiore e la condanna alle differenze retributive conseguenti, ma il riconoscimento del loro diritto a partecipare alle progressioni economiche orizzontali e ad ottenere la valutazione a tal fine necessaria da parte di Roma Capitale (valutazione che era stata loro preclusa a causa della illegittima esclusione a monte dalla partecipazione alle procedure selettive); precisa che su tale diritto poteva pronunciarsi il giudice ordinario, senza doversi sostituire all’amministrazione, dovendosi piuttosto ‘ordinare’ a quest’ultima di effettuare le ‘valutazioni’ a suo tempo omesse;
rileva il Collegio che questa Corte non si è ancora pronunciata sul diritto dei lavoratori al riconoscimento dell’anzianità di servizio nei periodi di lavoro a tempo determinato, ai fini delle progressioni economiche;
considerato che viene in rilievo la questione della sussistenza di ragioni oggettive idonee giustificare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo
determinato rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato riguardo alle progressioni economiche, in relazione all’art. 4 della Direttiva 1999/70/CE;
5 . è opportuno che l’esame d i tale questione interpretativa, di rilievo eurounitario, all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto;
è del pari opportuno che la trattazione del presente procedimento avvenga congiuntamente a quella di altri proc. aventi analogo oggetto (n. 23613/2023; r.g. 10842/2024; r.g. 16986/2024; r.g. 6742/2025);
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, 20 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME