Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5014 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato il diritto di NOME COGNOME all’inquadramento all’atto dell’assunzione nella categoria B, posizione economica B3, nonché ai successivi scatti di posizione economica all’interno della categoria B ed aveva condannato la Provincia Regionale al pagamento delle differenze retributive, ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME all’inquadramento all’atto dell’assunzione nella categoria B, posizione economica B3 e a alle differenze di retribuzione maturate tra la posizione economica riconosciuta e la posizione economica B3 dal 16.3.2000 al marzo 2006, oltre interessi legali dal maturato al soddisfo. Ha, invece, escluso che potessero essere attribuite allo COGNOME le successive progressioni economiche.
La Corte territoriale ha evidenziato che lo COGNOME, assunto all’esito di un concorso pubblico dalla Provincia Regionale di RAGIONE_SOCIALE, quale ‘Esecutore Mezzi pesanti e speciali’ ed inquadrato nella qualifica IV di cui al DPR n. 268/1987, aveva dedotto che dal 1° ottobre 1990 tale qualifica era stata ascritta nella V qualifica funzionale di cui al DPR n. 333/1990, intervenuto nelle more dell’assunzione.
Il giudice di appello, per quanto rileva in questa sede, ha escluso che le contestazioni formulate dalla Provincia nel giudizio di appello, relative alla necessità di una selezione meritocratica e della capienza del Fondo ai fini delle progressioni da B3 a B6, costituissero eccezioni nuove, in quanto riguardanti i fatti costitutivi della domanda.
Ha inoltre evidenziato che in base alle previsioni contenute negli artt. 5 e 16 del CCNL 31.3.1999, le progressioni orizzontali non sono automatiche né possono essere riconosciute ‘a pioggia’ a prescindere dai criteri indicati dalla contrattazione collettiva; ha ritenuto irrilevante la prova testimoniale richiesta
dall’appellato , in quanto era volta a dimostrare che la progressione da B3 a B6 era stata riconosciuta a tutti i dipendenti, e non a provare in concreto i criteri osservati dall’Amministrazione ed ha pertanto ritenuto infondata la domanda dello COGNOME riguardante gli avanzamenti successivi alla posizione economica B3.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, prospettando un unico motivo, illustrato da memoria.
La Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE (già Provincia Regionale RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 416, 345 e 437 cod. proc. civ., nonché dell’art. 5 del CCNL del 31.3.1999 Regioni ed Autonomie Locali, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Critica la sentenza impugnata, in quanto non ha riconosciuto la novità del tema di indagine riguardante i criteri adottati dalla Provincia Regionale di RAGIONE_SOCIALE nell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali e non ha considerato che i fatti costitutivi del diritto alla progressione economica orizzontale (costituiti dall’attribuzione automatica a tutto il personale della categoria B delle tre progressioni economiche orizzontali e non in misura percentuale come astrattamente previsto dall’art. 5 del CCNL del 31.3.1999), non erano stati oggetto di specifica contestazione nel giudizio di primo grado.
Lamenta che la Corte territoriale ha statuito sulla base delle previsioni contrattuali, senza valutare il comportamento effettivamente adottato dall’Amministrazione, che invece assume valore dirimente.
Richiama il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile la disapplicazione di un atto amministrativo ad istanza dell’Amministrazione che ha dato causa al vizio che ne inficia la legittimità; evidenzia che il datore di lavoro non può riconoscere automaticamente le
progressioni economiche a tutti i dipendenti in servizio e difendersi in giudizio sostenendo che avrebbe dovuto effettuare la selezione meritocratica.
Deduce che ai sensi dell’art. 5 del CCNL 31.3.1999, la progressione economica si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3, evidenziando la possibilità di attribuire l’avanzamento economico a tutto il personale in servizio qualora vi siano le risorse ed il personale non sia stato oggetto di valutazione negativa.
Il ricorso presenta profili di inammissibilità, in quanto ripropone la censura sulla novità del tema di indagine introdotto in appello dalla Provincia regionale di RAGIONE_SOCIALE senza confrontarsi con la sentenza impugnata.
Quanto alla mancata valorizzazione della non contestazione del fatto relativo al riconoscimento indifferenziato degli avanzamenti economici delle progressioni economiche orizzontali a tutto il personale in servizio, in una fattispecie analoga questa Corte ha precisato che è riservato al giudice del merito, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’accertamento dell’esistenza di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019); ha inoltre evidenziato che rientra nella funzione nomofilattica l’interpretazione dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l’indicazione dei limiti entro i quali il principio di non contestazione può operare e le condizioni che devono ricorrere affinché il giudice possa valorizzarla.
E’ stato, quindi, affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui la stessa non può essere invocata in relazione alla qualificazione giuridica ed a circostanze implicanti un’attività di giudizio (cfr. Cass. n. 5929/2015 e Cass. 17171/2012) ed inoltre non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati (fra le tante Cass. n. 22055/2017), con la conseguenza che la mancanza di deduzioni ad opera di entrambe le parti su un fatto principale non può valere a far ritenere quel fatto non contestato né tanto meno la non contestazione di un fatto secondario non decisivo (quale è la circostanza, di cui il ricorrente invoca la valorizzazione, dell’avvenuto
riconoscimento della progressione a coloro che alla procedura selettiva avevano partecipato) può equivalere a non contestazione del fatto principale, rispetto al quale quello secondario è dedotto in funzione probatoria (V. Cass. n. 22029/2022).
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Questa Corte, pronunciandosi sul passaggio alla seconda posizione economica dell’area C, ha infatti chiarito che il C.C.N.L. 31 marzo 1999, all’art. 5, delinea un sistema di progressione all’interno della categoria che non ha carattere automatico, come in altri comparti, atteso che lo sviluppo professionale non è connesso alla sola anzianità di servizio, ma è subordinato all’esperimento di procedure selettive ed alla valutazione comparativa degli aspiranti alla posizione economica superiore, da effettuare nel rispetto dei criteri indicati dalla disposizione contrattuale (Cass. n. 22029/2022 cit.).
Per il passaggio alle posizioni economiche da B3 a B6 l’art. 5, comma 2 del CCNL 31.3.1999 stabilisce che la progressione economica si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3; alla lettera c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali della categoria B prevede inoltre la ‘previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all’impegno e alla qualità della prestazione individuale ‘, mentre alla lettera d) per i passaggi all’ultima posizione economica della categoria B prevede la ‘ previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:
diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza;
grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità
iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro ‘.
Il diritto soggettivo al conferimento della posizione superiore è dunque subordinato alla realizzazione di una pluralità di condizioni che, in quanto elementi costitutivi della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, devono essere provate da chi assume di essere titolare del diritto.
Deve inoltre rammentarsi che questa Corte, pronunciando sulla tutela che può essere invocata dal lavoratore illegittimamente escluso da una procedura selettiva o da quello che assume di non essere stato correttamente valutato, ha affermato che il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all’effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (Cass. n. 23424/2004) e può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n. 268/2019), nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance , ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l’attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all’esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (Cass. n. 18198/2005).
La Corte territoriale, avendo escluso che il diritto alla progressione economica possa essere riconosciuto a prescindere dai criteri indicati dalla contrattazione ed avendo ritenuto irrilevante la prova testimoniale richiesta, in quanto tesa a dimostrare solo che la progressione da B3 a B6 era stata riconosciuta a tutti i dipendenti, ha fatto corretta applicazione di tali principi.
Va peraltro rilevato che il ricorrente nel presente giudizio non ha proposto l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n. 268/2019), né ha agito per il risarcimento del danno anche da perdita di chance .
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
8 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 1800,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25 gennaio 2024.