Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20243 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20243 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
Oggetto
Personale ATA a tempo determinato Principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego Omessa pronuncia
R.G.N. 16258/2021
Ud. 04/06/2025 CC
ORDINANZA
sul ricorso 16258-2021 proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonché contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA -AMBITO TERRITORIALE DI BENEVENTO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3406/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/12/2020 R.G.N. 1357/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Fatti di causa :
NOME COGNOME, collaboratore scolastico ripetutamente assunto con contratti a tempo determinato dal 2000 al 2010, adiva il Tribunale di Benevento e nel convenire in giudizio il MIUR, chiedeva l’accertamento della illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato e la condanna dell’amministrazione alla conversione del rap porto ed al risarcimento del danno nonché l’accertamento del suo diritto a percepire gli scatti di anzianità ex art. 53 della l. 312/1980. Il MIUR si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Benevento respingeva la domanda.
NOME COGNOME proponeva appello. Il MIUR si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 3406 depositata il 20/10/2020 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, ha respinto l’appello. La Corte di Appello ha ritenuto che l’abuso relativo alla reiterazione del contratto a termine fosse stato sanato dalla intervenuta stabilizzazione e che non potesse essere accolta la domanda di riconoscimento dell’anzianità ai fini dell’attribuzione degli scatti poiché a seguito della contrattualizzazione le parti collettive avevano previsto la perdurante vigenza della disposizione sopra citata limitatamente ai docenti di religione cattolica.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo. Il MIUR si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Ragioni della decisione:
Con l’unico motivo di ricorso la difesa di NOME COGNOME denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sul quarto motivo di appello ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. Il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere pronunciato, quanto alla questione economica, solo sulla domanda volta ad ottenere l’attribuzione degli scatti biennali e non su quella, ritenuta fondata da questa Corte in analoghe controversie, di attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per gli assunti a tempo indeterminato.
Il ricorso riporta ampi stralci dell’atto introduttivo e dell’appello, dai quali si desume che la domanda era stata formulata anche ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro per ottenere la parificazione agli assunti a tempo determinato. Detta domanda è dotata di autonoma causa petendi e di autonomo petitum , si considerino in proposito i principi di diritto enunciati a partire da Cass. 07/11/2016, n. 22558: «la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a
tempo indeterminato. L’art. 53 della legge n. 312 dell’11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione».
E’ stato precisato anche da Cass. 23/06/2020, n. 12373 e da altre pronunce del medesimo tenore: «deve essere riaffermato che l’azione volta ad ottenere il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità previsti dall’art. 53 della L. n. 312 del 1980 ha ad oggetto una domanda diversa ed autonoma, quanto a petitum ed a causa petendi , rispetto a quella relativa alla progressione stipendiale, derivante dall’anzianità di servizio, prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL di Comparto, domanda sulla cui fondatezza questa Corte si è espressa, sempre con la richiamata decisione n. 22258/2016, in applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 (Cass. n. 26350/2018 e Cass. n. 4438/2019)».
Poiché in ordine a questa domanda, difetta ogni decisione della Corte territoriale, è integrato il vizio denunciato e il ricorso è fondato.
In accoglimento del ricorso deve, allora, essere cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello competente, che dovrà provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione