Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4179 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 4179  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1977-2018 proposto da:
COGNOME  NOMENOME  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro  tempore , rappresentato e difeso ope legis dall ‘ RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
– resistente con mandato –
avverso  la  sentenza  n.  2544/2017  della  Corte  d ‘ appello  di  Roma, depositata il 04/07/2017 R.G.N. 6775/2013;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 12/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l a Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da una serie  di  dipendenti  del  RAGIONE_SOCIALE avverso  la  sentenza  di  primo  grado,  che,  esclusa  la  necessità  di
R.G.N. 1977/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/01/2024
CC
disporre l’integrazione del contraddittorio, aveva dichiarato inammissibile la domanda intesa alla declaratoria di illegittimità dell’allegato 1 del contratto integrativo al C .C.N.L. 1998-2001 e dei ddd.mm. 4 aprile 2001 – nella parte in cui escludevano la possibilità per i lavoratori dipendenti in posizione economica B1 o C1 di accedere per saltum alla procedura di riqualificazione per le posizioni economiche B3 e C3 – al fine di accertare il diritto dei medesimi dipendenti a concorrere a tale selezione (cui non avevano potuto partecipare poiché non appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella oggetto della procedura) e ad essere inseriti nella graduatoria finale, nonché, in forza de ll’accordo decentrato del 1 ° dicembre 2008 ( contenente l’impegno della RAGIONE_SOCIALE a completare la procedura di riqualificazione per tutti coloro che erano stati illegittimamente esclusi dalla progressione per saltum ed in servizio e presenti nelle graduatorie finali alla data del 1° aprile 2007), all’inquadramento nelle posizioni econ omiche B3 e C3, con decorrenza dal 1° aprile 2007, ovvero, in via subordinata, instando per l’ammissione, ora per allora, al procedimento di riqualificazione, e, comunque, per la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa;
2. la Corte territoriale, condividendo l’assunto del giudice di prima istanza, ha ritenuto necessaria la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di riqualificazione per i livelli B3 e C3 (mentre gli appellati avevano presentato solo quelle per l’ac cesso alle qualifiche B2 e C2), quale adempimento che vale configurare l’esistenza d el diritto soggettivo all’inquadramento rivendicato, diritto che può essere leso solo da un provvedimento di estromissione, a prescindere dal fatto che il bando precluda la partecipazione al concorso nei confronti RAGIONE_SOCIALE posizioni non immediatamente inferiori a quelle oggetto di procedura. In assenza di domanda, pertanto, i dipendenti non vantavano alcun interesse concreto ed attuale a dolersi del mancato accesso alla procedura selettiva, profilo assorbente anche
rispetto alla domanda subordinata di ammissione al procedimento ed al risarcimento del danno.
In ogni caso -osservava il giudice d’appello le graduatorie finali cui si riferisce l’accordo del dicembre 2008, invocato dai dipendenti a sostegno della propria pretesa, dovevano intendersi necessariamente quelle finali relative ai livelli B3 o C3, cui i lavoratori non avevano partecipato, e non quelle conclusive per le posizioni B2 o C2 (cui i predetti risultavano inseriti), che non avrebbe senso considerare, tenuto conto che la dichiarata finalità dell’Accordo era proprio quella di consentire per saltum il passaggio al grado professionale più elevato;
 avverso  tale  pronuncia  propongono  ricorso  per  cassazione  i dipendenti riportati in epigrafe, articolando tre motivi;
il RAGIONE_SOCIALE si è costituito con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE unicamente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;
i ricorrenti hanno depositato memoria.
Ritenuto che :
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la v iolazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente assunto l’esistenza di un obbligo di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso alle posizioni superiori per saltum ai fini della proposizione dell’azione giudiziaria, risultando pacifico che, secondo il bando, era possibile unicamente la presentazione di un’unica domanda e che i ricorrenti non avrebbero mai potuto presentare, pena l’esclusione, la domanda di partecipazione per il livello C3;
con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, in prosecuzione del primo motivo, la violazione dell’art. 1219, comma secondo, n. 2, cod. civ.,  quale  disposizione  che  conforterebbe  ulteriormente  l’assunto dell’insussistenza dell’obbligo di previa presentazione della domanda laddove  esclude  la  necessità  della  costituzione  in  mora  quando  il debitore ha dichiarato per iscritto che non intende adempiere;
3. con il terzo motivo – anch’esso proposto in prosecuzione dei precedenti – i ricorrenti censurano ancora la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2934 e 2964 cod. civ., in connessione con l’art. 24 Cost., quali parametri che pure varrebbero a corroborare l’insussistenza dell’obbligo di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per ottenere tutela giudiziale, per avere la Corte di merito erroneamente postulato l’esistenza di una sorta di decadenza non prevista dall’ordinamento;
4.  in  via  pregiudiziale,  ogni  rilievo  sulla  necessità  di  integrare  il contraddittorio è precluso dalla formazione del giudicato, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte (fra molte, Cass. Sez. L, 03/11/2008, n. 26388, e, più di recente, Cass.  Sez. 6-3, 28/02/2012, n. 3024), avuto riguardo alla decisione assunta sul punto dal giudice di primo grado, per come emerge dalla sentenza impugnata;
5. il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro  connessione,  è  infondato,  in  conformità  a  precedenti  decisioni emesse  in  fattispecie  sovrapponibili  (in  particolare,  Cass.  Sez.  L, 18/06/2020, n. 11892, e Cass. Sez. L, 03/11/2021, n. 31425), cui va data  continuità,  richiamandosi  la  motivazione  ai  sensi  dell’art.  118 disp. att. cod. proc. civ.;
5.1. in particolare, come già ritenuto nei richiamati precedenti, «Si è altresì precisato Cass. nr. 26966/2019 cit.) che rispetto all’azione di esatto adempimento – quale quella diretta alla rinnovazione della procedura e non al risarcimento del danno -la condizione dell’interesse ad agire richiesta dall’art. 100 c.p.c. è ravvisabile ogniqualvolta si assuma che il datore abbia omesso il rispetto RAGIONE_SOCIALE regole procedimentali o si sia discostato dai criteri valutativi e non richiede null’altro se non l’allegazione da parte del lavoratore di avere partecipato alla selezione o di essere stato ingiustamente escluso dalla stessa. 11. In coerenza con il richiamato principio, questa Corte (Cass. sez. lav. 18 giugno 2020 nr. 11892), pronunciandosi in fattispecie sovrapponibile a quella in discussione, ha affermato che la domanda giudiziale del dipendente diretta a censurare la mancata possibilità di
partecipare ad una procedura selettiva presuppone la presentazione della relativa domanda, in mancanza della quale non sorge affatto il diritto soggettivo del lavoratore a partecipare alla selezione ed impugnare le clausole del bando che eventualmente ostino alla successiva ammissione. 12. Nella sentenza impugnata si dà atto che il bando della selezione prevedeva la possibilità di partecipare ad un solo corso di riqualificazione ed il divieto della progressione per saltum. Le circostanze di fatto rispetto alle quali la ricorrente assume la violazione del principio di non contestazione non sono state dunque ignorate dalla Corte territoriale, che, anzi, le ha poste a base della decisione. 13. Dette circostanze, contrariamente a quanto assunto dalla parte ricorrente in memoria, non sono idonee ad incidere sui principi di diritto qui ribaditi, giacché la odierna parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di presentare comunque la domanda di partecipazione alla selezione per la posizione C3 e di impugnare il successivo provvedimento di diniego, come correttamente affermato dal giudice dell’appello. 14. La presentazione della domanda per la posizione C2, in conformità alle regole fissate dal bando, è comunque espressione di una scelta della dipendente, ancorché orientata da valutazioni di opportunità rispetto all’alea sottesa all’instaurando giudizio di impugnazione del bando» (così Cass. Sez. L, n. 31425 del 2021, cit.); 6. né le puntuali e specifiche ragioni espresse nelle richiamate decisioni risultano superate o comunque infirmate dal precedente invocato dai ricorrenti nella memoria ( i.d. Cass. Sez. L, 01/12/2022, n. 35432), emesso in relazione a differente fattispecie, connotata da erroneo inquadramento della lavoratrice, che, ottenuto giudizialmente il riconoscimento della qualifica abilitante al concorso interno, aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance per effetto dell’inadempimento datoriale, preclusivo della partecipazione alla procedura selettiva, sicché non si apprezza la correlazione con il caso in esame, nel quale, come sopra osservato, la mancata presentazione della domanda per la posizione C3 condiziona la stessa insorgenza del diritto a partecipare alla selezione ed a impugnare le
clausole del bando che eventualmente ostino alla successiva ammissione;
7. né, tanto meno, risulta pertinente il richiamo – pure svolto in sede di memoria – alla pronuncia emessa da questa Corte ai sensi dell’art. 363bis cod. proc. civ. in ordine alla spettanza del beneficio della cd. ‘carta docente’ (Cass. Sez. L, 27/10/2023, n. 29961), in quanto, come ivi ben evidenziato, il diritto al bonus è collegato all’interesse bilaterale alla formazione e radica l’azione di adempimento in forma specifica alla condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, in assenza di regole che onerino l’insorgere del diritto ad una formale istanza, atteso che la registrazione sulla piattaforma web rappresenta unicamente una modalità di esercizio in concreto del diritto (v. §17.1. Cass. Sez. L, n. 29961 del 2023, cit.);
8. infine, neppure può assumere rilievo l’accenno al diritto eurounitario ed alla decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea 10 luglio 2008, C-54/07, che si rinviene nell’illustrazione del secondo motivo di ricorso,  in  assenza,  nella  specie,  di  profili  che  investano  il  principio della parità di trattamento rispetto a comportamenti datoriali discriminanti in ragione della razza o dell’origine etnica;
il ricorso va, dunque, respinto;
non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di effettiva attività difensiva da parte del RAGIONE_SOCIALE (fra molte, Cass. Sez. 5, 26/05/2009, n. 12171);
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020,  n.  4315,  della  sussistenza  RAGIONE_SOCIALE  condizioni  processuali richieste dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.