Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9249 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12752-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
sul ricorso 12885-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
R.G.N. 12752/2022
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
CC
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4313/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 545/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello della RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata accolta la domanda di NOME COGNOME volta ad ottenere il riconoscimento, ai fini della progressione parametrale nel profilo professionale di macchinista, della anzianità aziendale di 39 mesi, quale beneficio concesso dal direttore generale della RAGIONE_SOCIALE con atto del 22 marzo 2013, e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive tra il parametro 183 e il parametro 165 per il periodo dall’1 ottobre 2011 al 3 0 aprile 2013.
La Corte territoriale ha premesso che il c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 27.11.2000, integrato dall’art. 4 del c.c.n.l. del 18.11.2004, prevede il profilo professionale di macchinista e l’inquadramento nei distinti parametri 153, 165, 183 e 190, la cui acquisizione è disciplinata nel seguente modo: 153 quale parametro di accesso; 165 dopo 8 anni di condotta effettiva; 183 dopo 16 anni di condotta effettiva; 190 dopo 21 anni di condotta effettiva. Ha accertato che il dipendente era transitato dal parametro 158, profilo professionale di capo treno, al parametro 165, profilo
professionale di macchinista, con decorrenza dal 1° gennaio 2007; che la datrice di lavoro dell’epoca, la RAGIONE_SOCIALE (incorporata dall’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE nel novembre 2013) aveva attribuito al predetto il parametro 183, a partire dall’1 maggio 2013; che era fondata la pretesa del lavoratore di riconoscimento del parametro 183 a far data dall’1 ottobre 2011, per effetto del beneficio (detrazione di 39 mesi dagli otto anni necessari per il conseguimento del superiore parametro) concesso con delibera del 22 marzo 2013 adottata da RAGIONE_SOCIALE, con conseguente diritto alle differenze retributive.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto un primo ricorso per cassazione affidato a tre motivi, iscritto al R.G. n. 12752 del 2022; ha poi depositato un identico ricorso iscritto al R.G. n. 12885 del 2022. Il secondo procedimento è riunito al primo per la trattazione unitaria dei ricorsi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso nel primo procedimento. La società ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2 dell’Accordo Nazionale per il rinnovo del c.c.n.l. Autoferrotranvieri ed Internavigatori del 27.11.2000, come modific ato dall’art. 4 del c.c.n.l. del 18.12.2004, anche in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c.
A parere della società ricorrente, la ratio dell’apparato normativo delineato dal contratto collettivo è chiara nel collegare l’attribuzione dei parametri retributivi alla concreta ed effettiva durata del periodo nel quale il dipendente, con profilo di macchinista, è stato adibito alla ‘condotta’ dei
mezzi aziendali a trazione ferroviaria e, dunque all’esperienza effettiva acquisita nell’espletamento delle mansioni di macchinista. La società rileva che il COGNOME, a decorrere dal 1° ottobre 2007, è transitato dal profilo di capotreno, parametro 158, al profilo di macchinista, direttamente con il parametro retributivo 165, sebbene il parametro di accesso a tale profilo, in base al contratto collettivo, fosse il 153; che il predetto, alla data del 1° ottobre 2007, vantava un periodo di condotta effettiva pari a zero, provenendo dal diverso profilo di capotreno e non avendo in precedenza svolto la mansione di macchinista; che la RAGIONE_SOCIALE (precedente datrice di lavoro) ha attribuito al medesimo il superiore parametro 183 a decorrere dal 1 maggio 2013, quale trattamento di miglior favore, poiché, in base al contratto collettivo, sarebbero stati necessari 16 anni di condotta effettiva (egli avrebbe maturato i requisiti per il parametro 183 solo il 1° luglio 2020, computando la detrazione di 39 mesi); che hanno errato i giudici di merito nel ritenere necessari solo 8 anni di condotta effettiva, a decorrere dall’ingresso nel profilo di macchinista, per il fatto che il ricorrente aveva avuto accesso a tale profilo già con il parametro 165, pur in mancanza del requisito degli otto anni di condotta effettiva.
Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 30, primo comma, n. 1 c.p.c., erronea interpretazione della volontà negoziale con riferimento al provvedimento di attribuzione del profilo professionale di macchinista, parametro 165, con violazione o falsa applicazione degli artt. 1324, 1362 e ss. c.c.
Sostiene la società ricorrente che la riduzione, da 16 a 8 anni, del periodo di ‘condotta effettiva’ per l’acquisizione del parametro 183 non può desumersi dal provvedimento del 2007 con cui l’allora datrice di lavoro, RAGIONE_SOCIALE, ha
attribuito al dipendente il profilo professionale di macchinista, con il parametro 165, anziché con il parametro di ingresso previsto per tale profilo (il 153). La finalità di questo provvedimento era solo quella di consentire al dipendente un trattamento retributivo migliorativo, presumibilmente anche in ragione del fatto che nel precedente profilo di capo treno egli aveva maturato il parametro retributivo 158, comparativamente superiore al parametro di accesso del profilo di macchinista 153. Da tale provvedimento, secondo la società, non può in alcun modo ricavarsi che il datore di lavoro abbia voluto riconoscere al dipendente il beneficio di abbreviare il periodo di condotta effettiva richiesto per l’accesso al parametro 183, derogando al criterio di anzianità specifica di cui all’art. 2 del c.c.n.l. 27.11.2000, che per il macchinista è agganciato alla durata del tempo in cui lo stesso ha effettivamente svolto mansioni di ‘conduzione di tutti i mezzi di trazione ferroviaria’ ovvero alla ‘condotta effettiva ‘ e, quindi, all’esperienza concreta acquisita quale macchinista.
Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente in relazione all’art. 111, sesto comma, Cost., all’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e all’art. 118 disp . att. c.p.c.
La RAGIONE_SOCIALE sostiene che sulla questione, concernente il periodo di ‘condotta effettiva’ necessario ai fini del parametro retributivo 183 del profilo di macchinista, proposta in primo grado e oggetto di uno specifico motivo di appello, la motivazione della sentenza d’appello sia inesistente. I giudici di secondo grado hanno respinto il motivo sul punto senza spiegare le ragioni per cui il lavoratore che ha ottenuto il profilo di macchinista nel 2007, con il parametro 165, avrebbe potuto acquisire il parametro 183 dopo soli 8 anni
(anziché 16 anni) di condotta effettiva, in contrasto con l’esplicita disciplina contrattuale.
In via preliminare, è utile precisare che la domanda proposta dal lavoratore aveva ad oggetto le differenze retributive rivendicate sul presupposto che il parametro 183, riconosciuto da parte datoriale ( rectius , dal precedente datore di lavoro, RAGIONE_SOCIALE) a far data dal 1° maggio 2013, dovesse decorrere invece, e per effetto della detrazione di 39 mesi di cui al provvedimento del 22 marzo 2013, dall’1° ottobre 2011.
La società aveva contestato il diritto del ricorrente alle differenze retributive sostenendo, in via di eccezione riconvenzionale (su cui v. Cass. n. 26880 del 2019), che l’acquisizione del parametro 183 presupponesse 16 anni di condotta effettiva a partire dal livello di ingresso (153) e che il COGNOME era privo di tale requisito, avendo ottenuto il parametro 165 (che presuppone otto anni di guida effettiva nel profilo di macchinista) quale trattamento di miglior favore ma in assenza di una condotta effettiva di otto anni.
Il Tribunale di Napoli (sentenza n. 2346/2016) ha respinto le eccezioni riconvenzionali sulla base delle seguenti argomentazioni (v. stralci della sentenza di primo grado trascritta nel controricorso, pag. 1112). Ha spiegato che ‘la fattispecie in esame va inquadrata in una serie di scelte aziendali…necessitate dalla progressiva estensione della rete della metropolitana di Napoli… che hanno imposto all’azienda… di spostare operatori di esercizio (conducenti autobus) dall’area gomma (trasporto autobus), anche in previsione di una riduzione del servizio, all’area ferro (trasporto metropolitano), riqualificando il personale già in forza. Tale scelta gestionale ha imposto all’azienda l’adozione di una serie di misure, tutte concordate con le OO.SS. aziendali, volte a stabilire le regole del passaggio dei propri
dipendenti dall’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, filoviario e tranviario, con particolare riferimento al profilo professionale dell’Operatore di RAGIONE_SOCIALE, all’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, con particolare riferimento ai profili professionali dell’Addetto di Stazione, del Capotreno e del Macchinista. Il processo di ricollocazione del personale viaggiante autoferrotranviario nei profili professionali dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, è avvenuto nel rispetto delle norme della contrattazione collettiva, attraverso una serie di job opportunity bandite dall’azienda con cui è stato assicurato ai dipendenti, disposti alla riqualificazione, il mantenimento della RAL (retribuzione annua lorda in godimento) ed uno sviluppo parametrale (elemento sul quale è graduata la retribuzione) nel profilo professionale di acquisizione coerente con quello di partenza. In particolare, poiché ai fini dello sviluppo parametrale in ciascun profilo professionale si guarda all’anzianità maturata all’interno del singolo profilo professionale, e non all’anzianità all’aziendale (Operatore di RAGIONE_SOCIALE: parametro 140, 158, 175 e 183; Agente di Stazione: 139, 143; Capotreno: 140, 158, 165; Macchinista 153, 165, 183 e 190), è stato necessario riconsiderare le anzianità maturate nei profili di provenienza ai fini dell’attribuzione dei nuovi parametri propri dei profili professionali di destinazione. Nell’ambito di tale processo vanno inquadrate e spiegate le progressioni parametrali del ricorrente’.
14. Come ricostruito dal tribunale e fatto proprio dai giudici di appello, che hanno integralmente confermato la decisione di primo grado, la società datoriale, assegnando al COGNOME (che aveva conseguito il parametro 158 nel profilo professionale di ca potreno), all’epoca di ricollocazione nel profilo professionale di macchinista (1° gennaio 2007), il parametro 165, ha inteso equiparare l’anzianità maturata nel
precedente profilo ai primi otto anni di anzianità previsti dalla scala parametrale del nuovo profilo, ed ha poi proseguito il calcolo dell’anzianità nel profilo di destinazione secondo la relativa scala di progressione. La RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ( rectius , la RAGIONE_SOCIALE) ha, infatti, riconosciuto al dipendente il parametro 183, a far data dal 1° maggio 2013, computando (sia pure in modo erroneo) la detrazione di 39 mesi disposta dal provvedimento adottato da RAGIONE_SOCIALE il 22 marzo 2013.
La società ricorrente censura ora la decisione impugnata non per errore di calcolo sulla detrazione dei 39 mesi ma di nuovo contestando, a monte, che l’assegnazione del parametro 165 del profilo professionale macchinista al dipendente proveniente da altro profilo, potesse consentire la progressione parametrale secondo le scansioni dettate dal contratto collettivo per il profilo di destinazione. Reputa, in sostanza, la società che l’assegnazione al COGNOME del parametro 165, non avvenuta a fronte di otto anni di ‘condotta effettiva’, non potesse legittimare l’acquisizione del superiore parametro (183) dopo altri otto anni di condotta effettiva, essendo necessario a tal fine il decorso di complessivi 16 anni di ‘condotta effettiva’.
Non appare fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, atteso che con i motivi di ricorso per cassazione la società ripropone le eccezioni già sollevate nel giudizio di primo grado e oggetto di motivo di appello (v. stralci della memoria di costituzione in primo grado e del motivo di appello trascritti nel ricorso per cassazione, pag. 19-20).
Ragioni di priorità logica impongono di esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’interpretazione della volontà negoziale delle parti nel
riconoscimento al dipendente, al momento di accesso alla carriera di macchinista, del parametro 165. Esso è infondato.
Come è noto, l’interpretazione atti negoziali costituisce un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 e ss. c.c. o di motivazione non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione. Per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati.
Il tribunale ha ritenuto che ‘la volontà aziendale sia stata quella di riconoscere il parametro 165 con decorrenza dall’1.1.2007, a prescindere dal requisito dell’effettiva condotta, senza che tale (assenza di condotta effettiva, ndr .) possa poi tornare ad assumere rilievo per il successivo avanzamento parametrale, per il quale deve quindi essere
considerato solo l’ulteriore periodo di otto anni, considerato nelle previsioni del ccnl, per conseguire il parametro 183′ (v. sentenza primo grado trascritta nel controricorso, pag. 7). La Corte d’appello ha interpretato la disposizione aziendale sul rico noscimento del parametro 165 ‘come disposizione premiale, chiaramente anche ai fini retributivi, con indubbio beneficio ad personam per il ricorrente, rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva’ (sentenza p. 3).
La società ricorrente pretende di sterilizzare l’avvenuta attribuzione al dipendente (ad opera del precedente datore RAGIONE_SOCIALE) del parametro 165, sì da renderla inidonea al conseguimento del parametro superiore dopo otto anni, secondo la scansione del contratto collettivo, senza, tuttavia, indicare le ragioni per cui la lettura data dai giudici di merito sarebbe in contrasto con i canoni ermeneutici, ma unicamente contrapponendo a quella data dai giudici di merito, una diversa versione interpretativa, più favorevole agli interessi della società. Così prospettato, il vizio denunciato è, per le ragioni dette, inammissibile.
L’infondatezza del secondo motivo, e quindi la validità del parametro 165 ai fini della progressione parametrale, priva di fondatezza anche il primo motivo, essendo pacifica l’esistenza del requisito degli otto anni di guida effettiva dopo l’1.1.2007.
Neppure il terzo motivo può trovare accoglimento. La Corte d’appello, come già detto, ha esaminato la disposizione aziendale sul riconoscimento del parametro 165 ed ha valutato la stessa ‘come disposizione premiale, chiaramente anche ai fini retributivi, con indubbio beneficio ad personam per il ricorrente, rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva’ (sentenza p. 3), adottando poi una statuizione di ‘conferma integrale’ della sentenza di primo grado. Tale, sia pure sintetica, motivazione sulle eccezioni
riconvenzionali di parte datoriale in ordine alla validità della attribuzione del parametro 165 anche ai fini della progressione parametrale, unita alla puntuale analisi dell’oggetto della domanda del lavoratore (la retrodatazione del parametro 183, con le connesse differenze retributive), soddisfa il cd. ‘minimo costituzionale’ come delineato dalle S.U. di questa Corte con le sentenze n. 8053 e 8054 del 2014.
Per le considerazioni svolte i ricorsi devono essere respinti.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto dei ricorsi costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte, riunito al proc. n. 12752/2022 il proc. n.12885/2022, rigetta i ricorsi. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2024